Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8223 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25141-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ELLE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA GEMELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANUELE

MOLINARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Immobiliare Elle s.p.a. di avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2005, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’accertamento impugnato perchè emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambi i motivi, con i quali si deduce, sotto diversi profili, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, – sono manifestamente infondati.

2. La sentenza impugnata si muove lungo il solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 i cui principi sono stati ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/15.

Nello specifico ed in adesione a tali principi questa Corte ha, così, avuto modo di statuire che “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52 impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (cfr. cass. n. 7843/2015)”.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e, data la novità della soluzione giurisprudenziale, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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