Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8223 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8223 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23719-2011 proposto da:
TOZZI

GIOVANNA

TZZGNN41D47H501D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.G. PORRO 15, presso lo
studio dell’avvocato DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
602

MORSILLO

ANDREA

MRSNDR60A27H501J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio
dell’avvocato ANNA MORSILLO, che lo rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 22/04/2016

.4

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 20/12/2010 nel giudizio R.G.n. 2471/2010
Sezione XI V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORICCHIO;
udito

l’Avvocato

DANIELE

UMBERTO

SANTOSUOSSO,

difensore della ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO

CONSIDERATO in FATTO
A seguito di ricorso dell’Avv. Andrea Morsillo per la
liquidazione di compensi professionali maturati per più attività
di assistenza legale svolte in favore di Tozzi Giovanna, l’adito

collegiale n. 2471/2010 condannava la Tozzi stessa al pagamento
in fàvore del ricorrente, a titolo di spettanze professionale per le
cause in atti individuate, della somma complessiva di €
26.947,16, oltre accessori con interessi dalla domanda al saldo,
nonché alla refusione delle spese del procedimento.
Per la cassazione della suddetta ordinanza ricorre la Tozzi con
atto fondato su un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di
legge in relazione agli artt. 139, 140, 142 e 143 c.p.c., nonché del
Reg. CE 1348/2000 del 31 maggio 2001 per erronea
dichiarazione di contumacia in difelio di valida notificazione del
ricorso introduttivo.
Il provvedimento impugnato risulta assunto, meramente, nella
contumacia della “Tozzi Giovanna, non costituitasi”.

Tribunale di Roma —contumace l’intimata- con ordinanza

Il motivo del’odierno ricorso è, quindi, del tutto incentrato sulla
regolarità o meno della notifica alla ricorrente avvenuta nel
Regno Unito.
Tanto in virtù dell’assorbente rilevanza di tale profilo attesa

controricorrente) avvenuta ai sensi dell’art. 143. I co. c.p.c., in
Roma all’ultimo domicilio (v. Torlonia, n. 19) conosciuto
della pretesa irrintracciabi le ed irreperibile Tozzi.
Orbene la notifica effettuata all’estero nel domicilio indicato
nell’AIRE non può essere ritenuta idonea a comportare il ricorso
alla successiva notifica ex art. 143 c.p.c.. Ciò nonostante
l’attesta

ione, allegata dal controricorrente,

dell’ufficiale

giudiziario “sono già siate esperite notifiche sia in Italia
all’ultimo indirizzo che in Gran Bretagna con esito negativo”.
Infatti la notifica avvenuta nel Regno Unito, ai sensi dell’art. 142,
co. EI c.p.c. e del Regolamento del Consiglio Europeo 1393/2007
e stante il certificato di residenza AIRE, è risultata avvenuta con
un codice postale errato : SW1X 8EA in luogo di (quello esatto)
SW I X8ES.
Tanto ha comportato la indicazione di non rintracciabilità della
destinataria da parte dell’incaricato postale inglese, ma non

4

l’insufficienza della successiva notifica (pure addotta dalla parte

Vrr

poteva ritenersi —nell’ipotesi- sufficiente al fine di ritenere
l’irreperibilità della Tozzi.
Insomma dall’insufficienza dell’indirizzo della notifica non
andata a buon fine all’estero non poteva dedursi, nella concreta

della successiva notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., con la
conseguente succitata declaratoria di contumacia della Tozzi e
con la possibilità di pronunzia dell’impugnato provvedimento.
Quest’ultimo deve, perciò, ritenersi essere intervenuto in difetto
del perfezionamento della regolare notifica, nei confronti della
Tozzi, del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di
ssazione d’ udienza.
In conclusione il motivo esaminato è fondato ed il ricorso va
accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al
Giudice del merito per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche
per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
f03/
,

fattispecie in esame, l’irreperibilità e la conseguente esperibilità

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