Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8223 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio dell’avvocato DARIA DELL’AQUILA, rappresentato

e difeso dall’avvocato DELL’AQUILA GIUSEPPE, giusta procura in calce

al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA FOSSA DEL LUPO con sede in (OMISSIS)

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO DEI TABACCHI 4 Interno 1, presso lo studio dell’avvocato

MOSCA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato MOSCA GIOVANNI,

giusta Delib. Giunta 15 gennaio 2009, art. 1 e giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14904/2 008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dell’8.1.08, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanni Mosca che si

riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo, che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

Q.A. con il ricorso in epigrafe, illustrato anche da memoria, chiede la revocazione della sentenza 5 giugno 2008, n. 14904 di questa Corte che ha rigettato il ricorso del Q. contro la Comunità montana “Fossa del lupo” di (OMISSIS) per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del Q. diretta all’annullamento della Delib. 28 gennaio 1999, n. 7 con la quale la menzionata Comunità montana lo aveva collocato in disponibilità perchè eccedente rispetto all’organico.

La revocazione della sentenza è chiesta sul presupposto che la decisione impugnata sia stata determinata dall’inesatta percezione di un dato di fatto consistente nei rispettivi livelli di inquadramento del Q. e di altra dipendente, assunta in luogo del Q., ritenuti diversi (sesta qualifica funzionale per il Q., quinto livello per l’altra dipendente) mentre in base agli atti di causa essi erano indiscutibilmente eguali.

Nella sentenza della quale si chiede la revocazione si legge testualmente a proposito del terzo motivo di ricorso che: “il ricorrente lamenta in sostanza che sia stato assunto altro personale e, in particolare che con una delibera del 1986 sia stata assunta la signora O.N., ma afferma lui stesso che era stata assunta al posto di collaboratore amministrativo, quinto livello, e che invece lui, Q., era stato assunto con il profilo professionale di istruttore, sesta qualifica funzionale, categoria (OMISSIS) secondo la nuova qualificazione”.

Dal ricorso deciso con tale sentenza risulta tuttavia che la diversità degli inquadramenti è affermazione non del ricorrente Q. ma della sentenza di merito, e che il Q. ha sostenuto che tanto lui quanto la O. erano stati assunti con identici livelli e qualifica. La sentenza ora impugnata, tuttavia, oltre al problema del formale livello di inquadramento ha messo in rilievo un diverso profilo della questione, affermando che la norma della L. 16 maggio 1984, n. 138, art. 5, comma 10 nel vietare l’assunzione di nuovo personale si riferisce al personale dotato della medesima formazione professionale e con le medesime qualifiche del personale soprannumerario ed aggiungendo che essa “vieta l’assunzione di personale per svolgere le medesime mansioni che svolge già o che comunque può svolgere il personale soprannumerario già in servizio ma non può risolversi in un impedimento irrazionale e contrario alle regole della buona amministrazione a ricoprire funzioni necessarie all’ente e che personale anche soprannumerario in servizio non è in grado di svolgere perchè la sua formazione e il suo profilo professionale sono differenti e non è dotato delle competenze necessarie”.

Ciò premesso la sentenza ha in definitiva escluso che vi fosse alcuna preclusione all’assunzione della O. perchè la qualificazione professionale di quest’ultima, assunta come impiegato amministrativo e quelle del Q., istruttore, erano diverse.

In tal modo la sentenza ha preso in esame i rispettivi profili professionali proprio alla luce della premessa sui limiti del divieto di cui alla citata L. n. 138 del 1984, sicchè la svista circa i formali inquadramenti dei due lavoratori non ha – come invece dovrebbe avere – carattere di decisività per la soluzione della questione il diritto affrontata (Cass. 2003/12742; 2006/3190;

2006/24856; 2006/25376).

Il ricorrente, nella memoria, insiste nella tesi della decisività dell’errore, assumendo che la diversità della formazione e del profilo professionale del Q. e della O., ritenuta dalla sentenza fosse conseguenza dell’erroneo presupposto della diversità dei rispettivi inquadramenti, e cita in proposito la massima tratta dalla sentenza qui impugnata. Ma tale censura travalica i limiti dell’errore revocatorio.

Infatti, la sentenza, come detto, ha fatto riferimento alla diversità di formazione, di profilo professionale e di competenze necessarie, come circostanze che consentivano l’assunzione di personale diverso da quello soprannumerario, considerandole quali elementi di per se decisivi della legittimità della assunzione della O., e tale valutazione, se considerata come frutto di erronea ricostruzione della norma di riferimento, integra, in via di pura ipotesi, un errore di diritto non denunziabile con lo strumento della revocazione.

In conclusione, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 ad Euro 1500,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

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