Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8222 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8222 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 467-2012 proposto da:
GUARNERI

GIUSEPPE

GRNGPP53A02H933G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo
studio dell’avvocato ENZO ANTONIO ANTONUCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO NAPOLI;
– ricorrente contro

2016
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RUNFOLA MARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1389/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 15/10/2010;

Data pubblicazione: 22/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
udito

l’Avvocato

GAETANO

NAPOLI,

con

delega

dell’Avvocato ALFONSO NAPOLI difensore del ricorrente,

in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

che ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed

RITENUTO IN FATTO
1. — Runfola Mario — geometra libero professionista — convenne in
giudizio Guarneri Giuseppe — architetto libero professionista — chiedendone
la condanna a corrispondergli la metà del compenso riscosso dal convenuto
presso il Comune di Alia per un incarico professionale conferito

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Palermo accolse la
domanda attorea.
2. — Sul gravame proposto dal Guarneri, la Corte di Appello di
Palermo confermò la pronuncia di primo grado.
3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Guarneri
Giuseppe sulla base di quattro motivi.
Runfola Mario non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. — Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso proposta dal Procuratore generale, che ha dedotto la inesistenza
della notifica del ricorso per essere stata la stessa effettuata presso la
cancelleria della Corte di Appello.
L’eccezione è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, la morte del procuratore domiciliatario produce
l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente
necessità che l’atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell’art. 330
terzo comma cod. proc. civ., presso la parte personalmente (Sez. 3,
Sentenza n. 9543 del 22/04/2010, Rv. 612438; in tema di ricorso per
cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9198 del 06/09/1990, Rv. 469194); la
notifica eventualmente effettuata presso la cancelleria è inesistente, perché

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congiuntamente ad entrambi.

priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa, e quindi non è
suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc per effetto della costituzione
della parte destinataria nel giudizio di appello (Sez. 1, Sentenza n. 6625 del
12/06/1995, Rv. 492815; Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 04/05/1991, Rv.
471977). Tale principio trova deroga nell’ipotesi in cui l’elezione di

l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso
considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia,
allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato
come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la
dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del
domiciliatario, in quanto in tal caso l’elezione di domicilio deve ritenersi
fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla
persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile,
attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo;
ove, peraltro, l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la
sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e
non inesistente (Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002, Rv. 552769).
Nella specie, dalla relata di notifica del ricorso per cassazione, risulta
che la notifica è stata in un primo momento tentata presso lo studio del
procuratore domiciliatario di Runfola Mario, avv. Cosimo Leone, ma la
copia notificanda è stata rifiutata per l’intervenuto decesso del detto
procuratore. Indi, la notifica è stata effettuata presso la cancelleria della
Corte di Appello di Palermo, anziché alla parte personalmente come
prescrive l’art. 330 cod. proc. civ. Tale notificazione, alla stregua dei
richiamati principi, è inesistente.
Poiché la notifica presso lo studio del procuratore deceduto è stata
rifiutata, è inconferente quanto dedotto dal ricorrente con la memoria

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domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e

depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui risultano valide
le notifiche effettuate al domicilio del procuratore deceduto ove
l’organizzazione di tale studio sopravviva. Invero, a prescindere dal fatto
che non risulta provata un’autonoma organizzazione dello studio
professionale che sia sopravvissuta al procuratore deceduto, in ogni caso

affatto eseguita.
In definitiva, la notificazione del ricorso risulta inesistente, con
conseguente inammissibilità dello stesso.
2. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non essendosi l’intimato difeso, nulla va statuito in ordine alle spese
del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 16 marzo 2016.

non può essere valida una notifica che — come nella specie — non è stata

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