Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8222 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA in persona del Presidente – Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, gia’

Ministero dell’Istruzione (centro Servizi Amministrativi di

(OMISSIS))

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2007 del TRIBUNALE di LECCO del 2.10.07,

depositata l’8/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

udito per il ricorrente l’Avvocato Dario Minuzzi che si riporta agli

scritti e insiste per l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo, che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

L’INPDAP con il ricorso in epigrafe, al quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca resiste con controricorso, censura con un motivo, recante denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 325 e 326 c.p.c., la sentenza del Tribunale di Lecco che ha dichiarato inammissibile per tardivita’, l’appello dell’amministrazione contro una sentenza del Giudice di Pace di Lecco resa nella controversia fra INPDAP e Ministero della Pubblica Istruzione.

La sentenza del giudice di pace, come e’ pacifico, e’ stata notificata il 13 febbraio 2006.

La citazione in appello, qui prodotta dall’INPDAP, e’ stata consegnata agli ufficiali giudiziali per la notifica a mezzo posta il 14 marzo del mese successivo, ossia al 29.mo giorno dalla notifica della sentenza impugnata.

In tale stato di cose non puo’ potersi dubitare della tempestivita’ dell’impugnazione, cosi’ come postulato nel quesito di diritto formulato dall’INPDAP, che, contrariamente a quanto affermato dal controricorrente, non appare generico e scollegato dalla fattispecie.

Ricorrono quindi i presupposti per l’accoglimento del ricorso, siccome manifestamente fondato, e per la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di appello, il quale provvedera’ anche sulle spese.

Sulle richieste subordinate del controricorrente per il caso di ammissibilita’ del ricorso (difetto di giurisdizione, inammissibilita’ dell’appello per incompetenza funzionale del giudice, difetto di legittimazione passiva del Ministero) non vi e’ invece ragione di esprimersi, trattandosi di questioni da proporre eventualmente dinanzi al giudice di rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese al Tribunale di Como.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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