Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8222 del 06/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA in persona del Presidente – Commissario
Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN
GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, gia’
Ministero dell’Istruzione (centro Servizi Amministrativi di
(OMISSIS))
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 751/2007 del TRIBUNALE di LECCO del 2.10.07,
depositata l’8/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;
udito per il ricorrente l’Avvocato Dario Minuzzi che si riporta agli
scritti e insiste per l’accoglimento del ricorso;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo, che
condivide la relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che:
L’INPDAP con il ricorso in epigrafe, al quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca resiste con controricorso, censura con un motivo, recante denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 325 e 326 c.p.c., la sentenza del Tribunale di Lecco che ha dichiarato inammissibile per tardivita’, l’appello dell’amministrazione contro una sentenza del Giudice di Pace di Lecco resa nella controversia fra INPDAP e Ministero della Pubblica Istruzione.
La sentenza del giudice di pace, come e’ pacifico, e’ stata notificata il 13 febbraio 2006.
La citazione in appello, qui prodotta dall’INPDAP, e’ stata consegnata agli ufficiali giudiziali per la notifica a mezzo posta il 14 marzo del mese successivo, ossia al 29.mo giorno dalla notifica della sentenza impugnata.
In tale stato di cose non puo’ potersi dubitare della tempestivita’ dell’impugnazione, cosi’ come postulato nel quesito di diritto formulato dall’INPDAP, che, contrariamente a quanto affermato dal controricorrente, non appare generico e scollegato dalla fattispecie.
Ricorrono quindi i presupposti per l’accoglimento del ricorso, siccome manifestamente fondato, e per la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di appello, il quale provvedera’ anche sulle spese.
Sulle richieste subordinate del controricorrente per il caso di ammissibilita’ del ricorso (difetto di giurisdizione, inammissibilita’ dell’appello per incompetenza funzionale del giudice, difetto di legittimazione passiva del Ministero) non vi e’ invece ragione di esprimersi, trattandosi di questioni da proporre eventualmente dinanzi al giudice di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010