Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8222 del 04/04/2018

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8222 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 6631-2014 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro

B.B.
C.C.
nonchè contro

D.D.;
– intimati –

Data pubblicazione: 04/04/2018

avverso la sentenza n. 792/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 04/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI;

Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del

RG. 6631 del 2014 A.A. – – B.B.

Fatti di causa
A.A., con atto di citazione del 3 marzo 2005,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi B.B.
, l’arch. Giorgio D.D.e il geom. F.F,

dell’arch. D.D. e dl Geom. F.F. concessione edilizia per
l’edificazione di un fabbricato sito in Brindisi alla via Dei
Carpentieri, previa demolizione di un vecchio fabbricato. Esponeva,
altresì, che i lavori di che trattasi venivano sospesi per esposto di
un confinante, il quale lamentava la violazione di una servitù di
veduta posta a carico del fondo dell’attore , servitù non
rappresentata nel progetto; deduceva che la predetta apertura
munita di grata ed abusivamente trasformata in porta sinistra non
consentiva in ogni caso l’insepctio né la prospectio sul fondo
dell’attore e che, pertanto, doveva considerarsi luce ai sensi
dell’art. 901 cod. civ., con facoltà del confinante di chiuderla ai
sensi dell’art. 904 cod. civ. In via subordinata, e nel caso di
riconoscimento di detta servitù, deduceva un errore dei tecnici che
avevano redatto il progetto, senza tener conto della normativa in
materia di distanze legali tra costruzioni. L’attore concludeva,
chiedendo al Tribunale la declaratoria di finestra lucifera e non di
veduta dell’apertura oggetto di causa, con condanna della sig.ra
B.B. a regolarizzare la detta apertura secondo i criteri
codicistici nonché ad eliminare la grata sporgente nella proprietà

esponendo di avere ottenuto dal Comune di Brindisi su progetto

RG. 6631 del 2014 A.A. – – B.B.

del A.A.. In via subordinata, chiedeva che venisse accertata la
responsabilità dell’arch. D.D. e del geom. F.F. che avevano
elaborato il progetto.
Si costituivano: a) la sig.ra B.B., deducendo la nullità della

e chiedeva, anche in via riconvenzionale, che venisse accertata la
natura di veduta della finestra di cui si dice.
I progettisti, deducendo di aver redatto il progetto conformemente
alle disposizioni impartire dal committente, asserivano di aver
effettuato un controllo sulla natura di luce dell’apertura, oggetto di
causa.
Espletata l’istruttoria probatoria il Tribunale di Brindisi con sentenza
n. 667 del 2008, accoglieva la domanda dell’attore e dichiarava che
la finestra di cui si dice era una luce e condannava la B.B. a
regolarizzare l’apertura, ai sensi delle disposizioni codicistiche.
Avverso tale sentenza interponeva appello B.B.:
resistevano gli appellati. Musio e l’arch. D.D.in via incidentale
chiedevano che le spese del primo giudizio fossero poste
totalmente a carico della sig.ra B.B..
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 792 del 2013,
accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava
la domanda proposta da A.A., rigettava gli appelli incidentali
proposti da A.A. e D.D., confermava la sentenza nella parte
in cui aveva rigettato le domande riconvenzionali della sig.ra
2

domanda per violazione dell’art. 163 n. 3 n. 7 e n. 3 cod. proc. civ.

RG. 6631 del 2014 A.A. – – B.B.

B.B..

Secondo la Corte distrettuale,

le caratteristiche

dell’apertura consentirebbero, in definitiva, di qualificarla
univocamente come veduta, ai sensi dell’art. 900 cod. civ. 1
restando perciò superfluo l’esame degli elementi di valutazione

documenti esaminati.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A.A.
Cosimo Damiano con ricorso affidato a tre motivi Chionha Maria ha
).

resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Con il primo motivo di ricorso A.A. lamenta la violazione o
falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 900 cod. civ.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale / nel qualificare la finestra
oggetto di controversia quale veduta, non ha considerato che nel
caso in esame sussiste il dato della pOrspectio, ma non quello
dell’inspectio. La circostanza che le foto allegate alla CTU espletata
nel corso del giudizio di primo grado dimostrerebbero che la
finestra di cui si dice consentirebbe una visione frontale laterale ed
obliqua sul fondo del ricorrente e, dunque, l’esistenza del
semplice prospetto, ma non anche l’affaccio sul fondo finitimo.
Specifica il ricorrente che l’elemento dell’inspectio non si può
risolvere, così, come malamente interpretato dalla Corte
distrettuale nel semplice prospetto sul fondo vicino, altrimenti tale
requisito sarebbe perfettamente sovrapponibile a quello della
3

che secondo l’appellante, nello stesso senso, potrebbero trarsi dai

RG. 6631 del 2014 A.A.- – B.B.

prospectio, ma deve necessariamente contenere un quid pluris e,
cioè, la possibilità di guardare e sporgere comodamente il capo
verso il fondo limitrofo.
1.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmnete perché la sentenza

occasioni..
Va qui osservato che l’art. 900 individua le vedute in relazione alla
loro funzione di consentire la inspectio e la prospectio in alienunn, a
prescindere dalle caratteristiche costruttive dell’apertura. Al
riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 10615
del 1996) sono intervenute, al fine di meglio specificare quando
possa parlarsi correttamente di veduta, ed hanno affermato che,
affinché sussista una veduta a norma dell’art. 900 c.c., è
necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della
prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo
consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di
affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche
obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad
una visione mobile e globale. In altre parole, deve ritenersi, a
seguire l’insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione, che il
prospicere in alienum non resti tanto affidato alla distanza
intercorrente tra l’inferriata apposta alla soluzione di continuità del
muro o apertura di esso, quanto, piuttosto, alla possibilità di
esercitare, nonostante il posizionamento di tale schermatura, una
4

impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte in altre

RG. 6631 del 2014 A.A. – – B.B.

visione mobile e globale sul fondo del vicino, attraverso la visione
non solo frontale, ma anche laterale ed obliqua. Questo criterio per
così dire teleologico deve ritenersi prevalente rispetto a quello
ontologico che faccia, cioè, leva su semplici rilevazioni metriche

perché se è vero che un’inferriata
consentono all’osservatore

(dalle maglie che non

di protendere il capo oltre di essa

apposta a filo della faccia esterna del muro perimetrale)
sicuramente non consente la prospectio in alienum (nei sensi intesi
dalla norma), :ma è anche vero che le c.d.. “gelosie” (o inferriate
sporgenti o a pancia , a voluta, o altra similare tecnica costruttiva)
risultano palesemente destinate al prospicere.
1.2.= La decisione impugnata ha correttamente rispettato questi
principii ed, in particolare, ha affermato “(…) ciò che caratterizza la
veduta rispetto alla mera luce non è tanto la possibilità di
sporgersi (con l’intero capo e con una parte di esso ovvero con
l’intero busto) verso il fondo del vicino, ma la possibilità per una
persona di media altezza di vedere e guardare non solo di fronte,
ma anche obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino, in
modo da consentire una visione mobile e globale. Tale visione
mobile e globale è impedita ad esempio da una apertura il cui
limite inferiore sia collocato ad una distanza tale dal piano di
calpestio da non consentire un’agevole visione obliqua e laterale
oppure ad esempio dalla circostanza che l’apertura stessa sia larga

dell’opera attraverso la quale venga esercitata o meno la veduta,

RG. 6631 del 2014 A.A. – – B.B.

solo pochi centimetri. Nel caso in esame, si tratta di un’apertura
ampia il cui limite inferiore è collocato a solo 47 cm. Eal piano di
calpestio larga poco meno di un metro e alta m. 1,84, Il CTU (….)
ha effettuato e documentato numerose prove di visione laterale ed

immagini frontali oblique e lateral simili a quelle che una persona
potrebbe vedere dall’abitazione (….) le quali documentano che
anche senza sporgere il capo (ovvero la macchina fotografica)
oltre la grata metallica, l’ampiezza dell’apertura e la circostanza
che la grata stessa è posta in sporgenza di 8 cm. P,ispetto al filo
estremo della facciata consentono un’agevole visione, non solo
frontale, ma anche laterale e obliqua sul fondo del vicino, ovvero,
una visione mobile e globale sul fondo, che la presenza della grata
non è affatto idonea a limitare (…)”.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa
applicazione della norma di diritto di cui all’art. 92 comma II cod.
proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nel
condannare il A.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi
di giudizio in favore della sig.ra B.B., non avrebbe tenuto conto
che il primo ed il terzo motivo dell’appello principale erano stati
rigettati e pertanto si era verificata un’ipotesi di soccombenza
reciproca.
2.1.= Il motivo è infondato, posto che la Corte distrettuale nel
governare le spese processuali sostanzialmente ha tenuto conto
6

oblique e ha scattato alcune foto (…..) per quanto possibile delle

RG. 6631 del 2014 A.A. – – B.B.

della soccombenza prevalente, in considerazione delle pretese
accolte e degli interessi sottesi.
3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falso
applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 132 secondo

ricorrente, la sentenza impugnata andrebbe cassata in quanto nello
statuire il rigetto dell’appello incidentale proposto dal sig. A.A.
non ha fornito alcuna esposizione, seppure
concisa delle ragioni di fatto e di diritto del predetto rigetto.
3.1.= Il motivo è infondato, posto che la Corte distrettuale nel
rigettare l’appello incidentale proposta dal Musco

(appello che

riguarda il regolamento delle spese processuali), non solo non ha
tenuto conto dell’accoglimento del ricorso principale

siccome

estraneo ai rapporti tra l’odierno ricorrente ed i tecnici redattori
del progetto edilizio, ma ha fatto espresso riferimento all’esito
della lite intercorrente tra i predetti soggetti alla particolarità della
fattispecie e all’analisi dei comportamenti processuali tenuti dalle
parti, fornendo, pertanto, un’adeguata motivazione in ordine alla
statuizione del rigetto del predetto appello incidentale.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio
di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannato a rimborsare a
parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che
vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i
7

comma n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma IV Cost. Secondo il

RG. 6631 del 2014 A.A.- – B.B.

presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi

controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in C.
3.200,00, di cui C. 200 per esborsi; oltre spese generali pari al 15%
dei compensi ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di
questa Corte di Cassazione il 23 novembre 2017.
Il Presidente

11 F

ano Gilutimtrio

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

o it APR. 2018

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA