Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8221 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22282-2015 proposto da:
P.I. e S.M., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ALESSANDRO VESSELLA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PUCCIONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO SENALDI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 491/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
a) Nella controversia originata dall’impugnazione da parte dei contribuenti sopra indicati di avvisi di accertamento relativi ad Irpef 2006 e conseguenti, in virtù della presunzione di distribuzione di utili occulti, ad avviso di accertamento a carico della Italiana Costruzioni s.r.l. (dei quali i contribuenti, coniugi, erano soci al 50%), la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
b) avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, su unico motivo;
c) l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
d) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, con rituali comunicazioni, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificato alla controparte;
e) il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
a) alla rinuncia al ricorso, tempestivamente depositata e ritualmente notificata, consegue la declaratoria di estinzione del processo;
b) la particolarità e peculiarietà della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017