Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8221 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15752/2019 R.G. proposto da:

S.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Iodice

e Maria Iodice, con domicilio eletto in Roma, via Picardi, n. 4/C,

presso lo studio dell’Avv. Diego Iodice Gaito/Iodice;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni

Balletta, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, n. 5,

presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Mi.Fr.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1541/2019,

depositata il 19 marzo 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’azione revocatoria ordinaria proposta da S.P. contro M.F. e Mi.Fr. per la conservazione della garanzia patrimoniale del credito in suo favore giudizialmente accertato nei confronti di M.F. (per la restituzione di canoni locativi versati in eccedenza al dovuto), in relazione all’atto – stipulato per atto pubblico in data (OMISSIS) e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli in data (OMISSIS) – con il quale quest’ultimo aveva donato un appartamento alla figlia Mi.Fr..

Ha infatti ritenuto prescritta l’azione, sul rilievo che il relativo termine quinquennale (art. 2903 c.c.) andasse fatto decorrere non dalla data della trascrizione dell’atto dispositivo (come ritenuto dal primo giudice in conformità a principio affermato da Cass. n. 11815 del 2014) bensì dalla data di stipula dell’atto revocando, nella specie collocantesi oltre cinque anni prima dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio (2/2/2011).

Secondo i giudici partenopei, infatti, “il richiamo della disciplina della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili operato dalla Suprema Corte trascura che l’intero sistema della pubblicità immobiliare mira – come dimostra l’art. 2644 c.c., “Effetti della trascrizione” – a regolare i conflitti non tra le parti degli atti enunciati nell’art. 2643 c.c., ed i creditori di una o più di esse, bensì tra quelle stesse parti ed i “terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

“Del primo conflitto si occupano, invece, gli artt. 2913 e 2914 c.c., (in tema di “effetti del pignoramento”), stabilendo che gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in danno dei creditori pignoranti, e ciò persino quando siano anteriori al pignoramento ma siano stati trascritti dopo di esso (art. 2914 c.c., comma 1, n. 1).

“A principi analoghi si adegua la disciplina del conflitto tra i creditori che, privi del titolo esecutivo e, dunque, non pignoranti, abbiano conseguito il sequestro conservativo dei beni immobili del loro debitore (cfr. artt. 671 e 679 c.p.c.)” (sentenza impugnata, pagg. 9-10).

2. Avverso tale sentenza S.P. propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resiste M.F., depositando controricorso.

L’altra intimata, già contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, non svolge diverse nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonchè “omesso esame di un fatto decisivo e controverso”.

Rileva, in sintesi, che la regola di giudizio applicata nella sentenza impugnata, in punto di decorrenza della prescrizione, si pone in ingiustificato contrasto con il principio costantemente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (confermato anche da pronunce successive a quella considerata dalla corte di merito) e “verrebbe a scardinare il disposto dell’art. 2935 c.c., che costituisce un cardine di civiltà giuridica”, sortendo l’effetto di consentire il decorso della prescrizione anche nei casi in cui il creditore non sia oggettivamente in grado di conoscere il compimento dell’atto dispositivo.

2. La censura è fondata.

Al riguardo, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo ormai stabilizzatosi con le più recenti pronunce di questa Corte sul tema – con le quali deve ritenersi definitivamente superato il risalente orientamento di cui sono espressione i precedenti richiamati nel controricorso (Cass. n. 3379 del 2007; Cass. n. 18607 del 2003; Cass. n. 1635 del 1998; Cass. n. 5071 del 1997) – ai sensi del quale la disposizione dell’art. 2903 c.c., che specificamente disciplina la prescrizione dell’azione revocatoria, dev’essere interpretata alla luce delle disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nell’art. 2935 c.c., secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. n. 11758 del 15/05/2018; Cass. n. 30964 del 27/12/2017; Cass. n. 28746 del 30/11/2017; Cass. n. 5618 del 07/03/2017; Cass. n. 5033 del 28/02/2017; Cass. n. 5889 del 24/03/2016; Cass. n. 11815 del 27/05/2014; Cass. n. 1210 del 19/01/2007).

Il presupposto dell’istituto della prescrizione deve, infatti, identificarsi nell’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge (cfr. l’art. 2934 c.c.), sicchè non è configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia edotto, in modo idoneo, del diritto che è in suo potere esercitare.

Si tratta di procedere a un’operazione ermeneutica già compiuta in altri settori dell’ordinamento, o in altri istituti dello stesso codice civile, rispetto ai quali sono dettate specifiche norme prescrizionali. In particolare, varrà richiamare il caso della prescrizione breve prevista dall’art. 2947 c.c., per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che la disposizione fa compiere in cinque anni “dal giorno in cui il fatto si è verificato”, in relazione al quale sono state rilevate ipotesi (dette di danno lungolatente) in cui il momento dell’inflizione del danno ad opera del danneggiante e il momento della sua percezione da parte del danneggiato non coincidono, ma tra loro si verifica uno stacco temporale.

In tali ipotesi, in forza del coordinamento con la disposizione dell’art. 2935 c.c., si è stabilito che la prescrizione cominci a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato, non solo dell’esistenza del danno, ma anche dell’attribuibilità ad esso del carattere dell’ingiustizia (cfr. Cass. da ultimo Cass. n. 14140 del 04/06/2018, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo).

Con riguardo al caso in esame, è possibile conseguentemente affermare che la disposizione dell’art. 2903 c.c., là dove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Eccentrico si appalesa, rispetto al descritto fondamento dell’istituto della prescrizione, il riferimento utilizzato in sentenza alle norme che assegnano alla trascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644, in relazione agli atti assoggetti a trascrizione elencati nell’art. 2643 c.c.) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente (artt. 2913 e 2914 c.c.). Il fatto che il codice assegni alla trascrizione detto ruolo e ad esso ricolleghi l’effetto di inopponibilità degli atti soggetti a trascrizione rispetto ai creditori o aventi causa che abbiano anteriormente trascritto, non vale certo ad escludere che possa alla trascrizione guardarsi anche ad altri effetti, quali quelli in discorso, in relazione alla sua natura di atto di per sè deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi.

Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto di donazione di immobile, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che la prescrizione dell’azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo viceversa proprio quest’ultimo il giorno in cui l’atto diviene opponibile ai terzi.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli, cui è rimesso di decidere uniformandosi al ricordato principio di diritto, oltre che di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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