Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8221 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8221 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 10783-2011 proposto da:
POLLARI

CARMELA

PLLCML42T44E573D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,

rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE GLICERIO;
– ricorrente contro

INCORVAIA PAOLO NCRPLA47A20E573W;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1760/2010 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2010;

Data pubblicazione: 22/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. – à impugnata la sentenza della Corte d’appello di Palermo, notificata il 23 febbraio 2011, che ha rigettato
l’appello proposto da Carmela Pollari avverso la sentenza del

1.1. – La sig.ra Pollari aveva agito per l’accertamento
che gli smottamenti verificatisi nella sua proprietà erano
causati dall’attività di sbancamento posta in essere dal vicino Incorvaia, e per la condanna del predetto a realizzare un
muro di contenimento e a risarcire il danno subito, nella misura di euro 1.549,37.
Il convenuto aveva contestato la pretesa e chiesto, in via
riconvenzionale, il risarcimento dei danni materiali e morali.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda.
2. – La Corte d’appello confermava la decisione, osservando che la CTU disposta nel giudizio di primo grado aveva accertato l’esistenza di fessurazioni nella scarpata a confine
tra i terreni e di lesioni alla pavimentazione del fabbricato
di proprietà dell’appellante Pollari, dovute allo smottamento
del terreno, e che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso
che lo sbancamento del terreno a valle, di proprietà Incorvaia, era stato realizzato nella seconda metà degli anni ’80,
nel tratto a confine con la proprietà Pollari, senza costruzione del muro di contenimento.

Tribunale di Agrigento, e nei confronti di Paolo Incorvaia.

Tuttavia, secondo la Corte territoriale, la fattispecie
concreta non era sussumibile nell’art. 891 cod. civ. invocato
dall’appellante, poiché lo sbancamento non era stato effettuato allo scopo di realizzare uno scavo destinato a raccogliere

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Carmela Pollari, sulla base di tre motivi.
È rimasto intimato Paolo Incorvaia.
Considerato in diritto
l. – Il ricorso è fondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art.
891 cod. civ., assumendosi che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, la regola prevista dalla norma indicata trova applicazione a qualsiasi escavazione, essendo irrilevante che
essa sia destinata o non a ricevere acqua.
2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art.
112 cod. proc. civ., per contestare la mancanza di pronuncia
sulla materia devoluta con l’atto di gravame, posto che la
Corte d’appello, dopo avere qualificato i fatti ed escluso
l’applicabilità dell’art. 891 cod. civ., avrebbe dovuto comunque pronunciare sul contenuto sostanziale della domanda, applicando eventualmente norme diverse da quella invocata dalla
parte.
3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione, e
si lamenta la contraddittorietà tra l’affermazione della Corte

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acque, e pertanto la domanda non poteva essere accolta.

d’appello,

secondo

cui

gli

inconvenienti

lamentati

dall’appellante potevano essere ricondotti, sotto il profilo
causale, alla mancanza del muro di contenimento a confine, e
la conclusione cui era pervenuta la stessa Corte, e cioè che

nella disposizione di cui all’art. 891 cod. civ., poiché lo
sbancamento realizzato dall’appellato non era destinato a raccogliere acque. Oltre alla denunciata contraddittorietà, la
ricorrente evidenzia di non avere mai affermato che la controparte avesse realizzato uno scavo per la raccolta di acque.
3.1. – La doglianza prospettata con il terzo motivo è fondata e va accolta, con assorbimento delle altre censure.
3.1.1. – La motivazione della sentenza impugnata risulta
priva di logica e il vizio di motivazione – come affermato
dalla giurisprudenza costante di questa Corte

(ex plurimis,

Cass., sez. 3^, sentenza n. 15805 del 2005) – emerge
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta
dalla sentenza, e consiste nella incoerenza tra premesse e
conclusioni.
La Corte d’appello, dopo avere accertato l’esistenza del
nesso di causalità tra lo sbancamento realizzato
dall’appellato, gli smottamenti del terreno e le lesioni denunciate dall’appellante, e avere dato atto che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, la norma contenuta nell’art.
891 cod. civ. in materia di distanze tra i canali, i fossi ed

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la domanda formulata dall’appellante non trovava fondamento

il confine, trova applicazione a prescindere se l’escavazione
sia finalizzata o non a raccogliere acqua, ha poi concluso per
il rigetto dell’appello, argomentando che «la domanda formulata dall’appellante non trova alcun fondamento nella disposi-

effettuato dall’appellato non è stato effettuato per realizzare uno scavo destinato a raccogliere acqua» (cfr. pag. 8).
4. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio, per il riesame della domanda, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo

zione di cui all’art. 891 cod. civ. in quanto lo sbancamento

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