Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8221 del 06/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso il cav. LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCHELLO GIANFRANCESCO, giusta procura speciale che
viene allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in
persona del Ministro pro – tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L’EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente Scolastico pro – tempore,
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI (OMISSIS) in persona del Dirigente
pro – tempore e ITSCG (OMISSIS) in persona del
Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 102/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
7.2.08, depositata l’8/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che:
con il ricorso in epigrafe, al quale la parte intimata resiste con controricorso, S.S. chiede la cassazione della sentenza dalla Corte di appello di Bologna, in data 8 aprile 2008, nella controversia fra il S. e il Ministero dell’Istruzione;
il ricorso, depositato nella cancelleria di questa Corte a mezzo posta, non e’ stato accompagnato dal deposito della sentenza impugnata (v. in atti nota 30 settembre 2008, della Cancelleria centrale della Corte – Ufficio depositi).
Il ricorso deve quindi esser dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010