Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8221 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso il cav. LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCHELLO GIANFRANCESCO, giusta procura speciale che

viene allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in

persona del Ministro pro – tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente Scolastico pro – tempore,

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI (OMISSIS) in persona del Dirigente

pro – tempore e ITSCG (OMISSIS) in persona del

Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7.2.08, depositata l’8/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

con il ricorso in epigrafe, al quale la parte intimata resiste con controricorso, S.S. chiede la cassazione della sentenza dalla Corte di appello di Bologna, in data 8 aprile 2008, nella controversia fra il S. e il Ministero dell’Istruzione;

il ricorso, depositato nella cancelleria di questa Corte a mezzo posta, non e’ stato accompagnato dal deposito della sentenza impugnata (v. in atti nota 30 settembre 2008, della Cancelleria centrale della Corte – Ufficio depositi).

Il ricorso deve quindi esser dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

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