Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8220 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8589-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA (C.F. e P.I. (OMISSIS)) incorporante della
EQUITALIA GERIT SPA in persona del Responsabile del Contenzioso
Direzione Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI
STEFANI, rappresentata e difeso dall’avvocato EMANUELA RANELLI;
– ricorrente –
contro
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, ROMA
CAPITALE, AMA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5614/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.F. di comunicazione di iscrizione ipotecaria, relativa a sette cartelle esattoriali, Equitalia Sud s.p.a. ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Toscana, aveva annullato l’iscrizione ipotecaria sul presupposto che tutte le cartelle di pagamento, eccettuate due, erano state notificate tramite consegna al portiere dello stabile, senza che fosse spedita la lettera raccomandata con la quale si dava conto dell’avvenuta consegna a soggetto diverso dal destinatario.
Il contribuente resiste con controricorso.
Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione mentre tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevata, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, l’ammissibilità del ricorso, siccome sufficientemente specifico e rispondente ai dettami di cui all’art. 366 cod. proc. civ..
2. L’unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge, è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento costante di questa Corte (di recente, con richiami alla giurisprudenza di legittimità precedente,(Cass. n. 16949 del 24/07/2014) secondo cui in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l’amministrazione postale, alla quale l’esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all’agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell’ufficio postale).
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione regionale perchè adeguandosi al superiore principio provveda al riesame (anche delle questioni assorbite come dedotte in controricorso) e regoli le spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017