Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8220 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.E.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato PROIA

GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. MARIA

TERESA NORO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MILANO in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio

dell’avvocato D’AMELIO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCIANO FIORI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

22.5.07, depositata il 30/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Teresa Noro che si riporta

agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo, che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, pronunziando sull’appello della Provincia di Milano per la riforma della sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda di L.E.M.A., aveva accertato la dequalificazione da questa subita ed aveva condannato la Provincia a reintegrarla nelle precedenti mansioni e a risarcirle il danno, ha considerato valida la procura alle liti rilasciata dal Vice – presidente anzichè dal Presidente della Provincia ed ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo al 25% la percentuale della retribuzione lorda mensile riconosciuta alla L. a titolo di risarcimento del danno.

L.E.M.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo, illustrato anche da memoria.

La Provincia di Milano resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di artt. 75, 82, 83 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 6 (come richiamato dall’art. 342 c.p.c.) e dell’art. 182 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 6, 48, 50 e 107 ed agli artt. 46, 49 e 50 dello Statuto della Provincia di Milano. Conseguente inesistenza giuridica e comunque nullità del procedimento di appello. Omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione al riguardo.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver omesso di rilevare l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto e comunque per mancata dimostrazione e giustificazione dei poteri di legale rappresentanza dell’ente in giudizio in capo al Dott. M. A. sottoscrittore della relativa procura.

Il ricorso è infondato.

Ribadendo un principio già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un. n. 3165 del 6 ottobre 1975) la giurisprudenza ha di recente affermato che la mancanza di specifica contestazione circa la qualità di sostituto del sindaco nel vice – sindaco che, non indicando tale qualità, abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, non produce l’invalidità e la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione, stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell’ente, senza che, d’altra parte, costituendo fatto interno dell’ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del sindaco che giustifichi la funzione vicaria del vice – sindaco, restando così l’atto del sostituto formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria. (Cass. n. 24930 del 29 novembre 2007).

Nel caso di specie, per quanto risulta dagli atti e come del resto è pacifico, il mandato difensivo per il ricorso in appello è stato conferito dal sig. M.A., nella qualità di Vice – presidente pro tempore della Provincia di Milano. D’altra parte, come notato dalla controricorrente, il potere di sostituzione del Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento trova base normativa nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 53, comma 2 (“2 . Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59”), mentre, come si è visto, la giurisprudenza non consente un sindacato sulle ragioni e perfino sulla sussistenza dell’impedimento.

Nè il ricorso nè la memoria illustrativa, forniscono, d’altra parte, argomenti per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale appena richiamato.

In particolare, quanto alla esatta portata del principio fissato da Cass. 24930/2007 pare opportuno, al di la della massima fare riferimento alla motivazione della sentenza, nella quale è dato leggere quanto segue:

“Quanto al secondo profilo, è da notare come, nel preambolo del ricorso principale, si dia espressamente conto del fatto che la procura apposta a margine del ricorso medesimo è stata rilasciata “dal Vice Sindaco L.B.A. (la cui sottoscrizione, del resto, risulta pienamente leggibile) che esercita le funzioni vicarie del Sindaco, per l’assenza di costui” e come la stessa certificazione dell’autografia di tale sottoscrizione, apposta dal difensore ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, secondo periodo, rechi la specifica attestazione “Vera la firma del V. Sindaco”. Deve, perciò, trovare applicazione il principio secondo cui la mancanza di contestazione (come nella specie, là dove, cioè, gli odierai controricorrenti, lungi dal negare espressamente la qualità di “Vice Sindaco” in capo al firmatario della procura, si sono limitati, nel controricorso, ad eccepire genericamente che “la procura non è conferita dal Sindaco, ma da altro soggetto, all’uopo privo di poteri” e, nella memoria ex art. 378 c.p.c., a ribadire che “Il ricorso non è sottoscritto dal Sindaco, ma da un terzo, che si qualifica vice sindaco, ma i cui poteri di firma non paiono sufficientemente indicati”) circa la veste di “sostituto” del legale rappresentante di una persona giuridica ricoperta da chi, peraltro indicando tale veste, abbia sottoscritto la procura alle liti non ne induce, a differenza dell’ipotesi di conferimento della procura stessa da parte di persona fisica non investita della qualità anzidetta, l’invalidità e la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione, stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell’ente (Cass. Sezioni Unite 6 ottobre 1975, n. 3165), senza che, d’altra parte, costituendo fatto interno dell’ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del Sindaco che giustifichi la funzione vicaria del Vice Sindaco, restando, così, l’atto del sostituto formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 21 aprile 2000, n. 5219; Cass. 19 agosto 2004, n. 16269)”.

Risulta dunque palese come, secondo la sentenza in esame, la contestazione rilevante sia non già quella circa l’esistenza di poteri vicari in base alle norme primarie o sub primarie applicabili nella specie, – il che è del resto anche ovvio perchè non si tratterebbe di contestazione in senso tecnico, che è quella attinente a circostanze di fatto – ma quella circa l’effettiva titolarità dell’organo vicario in capo al soggetto che si presenta come tale. Nel caso di cui al presente ricorso, come affermato dalla stessa ricorrente, si è trattato non di contestazione della qualità spesa del soggetto che ha rilasciato la procura ma dei poteri giuridici collegati a tale qualità, questione di diritto rispetto alla quale l’atteggiamento assunto dalle parti non ha alcun rilievo.

Quindi il principio effettivamente affermato dalla sentenza 24930/2007 di questa Corte si attaglia pienamente alla fattispecie ora all’esame.

Va poi considerato che la norma di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 53 evita ogni vuoto di disciplina, mentre l’esclusione dalla generale funzione vicaria del potere di conferire la procura alle liti in caso di impedimento del sostituito è conclusione non assistita da alcun chiaro dato normativo, a fronte dell’ampia formulazione dell’art. appena cit. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese, come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese, in Euro 30,00 oltre ad Euro 3000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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