Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 822 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/01/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 16/01/2020), n.822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14734/2018 proposto da:

VIAGGI E TURISMO M. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE CARRIERI;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

TAMBURRO, che la rappresenta e difende;

A.M., nella qualità di erede legittima di R.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MASTROCINQUE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3184/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/01/2018, R.G.N. 762/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati LUIGI FIORILLO e GIUSEPPE CARRIERI;

udito l’Avvocato EUGENIO CIPOLLA per delega verbale avvocato LUCIANO

TAMBURRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 12.5.2008 R.C. adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando l’illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro M. s.r.l. il 9.3.2007 per inidoneità definitiva alle mansioni di autista a lui affidate – in seguito a visita medica di controllo effettuata il 16.1.2007 presso la Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato – nonchè di un precedente periodo di sospensione dal servizio intimatagli per tre mesi con raccomandata del 5.5.2006 per “sospetta dipendenza alcolica”. La M. s.r.l. si costituiva, chiamando in garanzia la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., alla quale doveva in ogni caso essere addebitata ogni responsabilità in caso di erronea valutazione clinica delle condizioni del ricorrente.

2. Con sentenza pubblicata il 18.11.2014 il Tribunale di Bari, all’esito di una C.T.U. medico-legale, accoglieva in parte la domanda del lavoratore, annullava il licenziamento e condannava la M. s.r.l. al pagamento in favore del R., a titolo di risarcimento del danno, di un’indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; rigettava per il resto il ricorso nonchè la domanda di garanzia proposta dalla M., che condannava al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, mentre le spese venivano compensate nei rapporti tra la stessa M. e Rete Ferroviaria Italiana. Il Tribunale escludeva, sulla base della C.T.U. espletata, che la patologia da cui era affetto il lavoratore avesse determinato una sua inidoneità definitiva e totale al servizio. Sul piano risarcitorio, rilevato che nella specie il licenziamento non era imputabile alla M. sotto il profilo del dolo o della colpa, condannava quest’ultima al risarcimento nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Veniva rigettata anche la domanda subordinata del lavoratore volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 9.190,92 pari all’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 4, comma 2, dell’accordo ANAV e FIT-CIS e UIL del 15.11.2005. Veniva revocata l’ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell’art. 423 c.p.c., con la quale la M. e la Rete Ferroviaria Italiana erano state condannate in solido al pagamento in favore del R. della somma di Euro 80.000,00 a titolo di retribuzione globale di fatto maturata da quest’ultimo dall’epoca del licenziamento fino alla data di emissione dell’ordinanza (26.5.2011).

3. Avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Bari sia il lavoratore sia la M. s.r.l.. I due appelli venivano riuniti e la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si costituiva. In corso di causa si costituiva A.M., in qualità di erede del lavoratore, nel frattempo deceduto.

4. Con sentenza pubblicata l’11.1.2018, la Corte di appello di Bari accoglieva l’appello del lavoratore per quanto di ragione, e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava la M. al pagamento, in favore dell’appellante, delle retribuzioni globali di fatto maturate dal lavoratore dall’agosto 2006 fino a tutto il 20.11.2014, oltre al pagamento dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento al 20.11.2014, oltre accessori, detratto quanto già corrisposto a seguito dell’ordinanza del 26.5.2011, citata; rigettava l’appello proposto dalla M. s.r.l.; confermava la sentenza di prime cure quanto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, al rigetto della domanda di garanzia della M. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana e in punto di regolamentazione delle spese processuali; condannava la M. s.r.l. al pagamento delle spese di C.T.U. nonchè alle spese del grado di appello in favore dell’erede del lavoratore, nonchè alle spese in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

5. Relativamente alla misura del risarcimento da riconoscere al lavoratore, la Corte territoriale osservava che la società datrice di lavoro non poteva ritenersi esente da responsabilità, per cui doveva farsi ricorso alla tutela risarcitoria piena, perchè al D.M. n. 88 del 1999, art. 6, all. A, abilitava la M. ad effettuare “ulteriori accertamenti sanitari” giacchè, pur dovendo, secondo il D.M., avvalersi “prioritariamente” della Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato, “all’occorrenza poteva anche avvalersi di ulteriori accertamenti sanitari da parte del Servizio Sanitario Nazionale”. Tali ulteriori accertamenti si sarebbero resi necessari per la discrasia, emergente dagli atti, tra l’iniziale giudizio dell’articolazione sanitaria locale delle Ferrovie dello Stato di “sospetta dipendenza alcolica” ed il giudizio finale presso l’articolazione centrale che riscontrava, invece, un’epatopatia di verosimile origine infettiva. A proposito della domanda di manleva nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana, la Corte territoriale escludeva che il rapporto tra la M. e quest’ultima società derivasse da una “delega necessaria” imposta dalla legge, con conseguente impossibilità di trasferire la responsabilità dal delegante al delegato.

6. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bari la M. s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. A.M., nella qualità di erede di R.I., e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. resistono con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’Allegato A) del D.M. n. 88 del 1999, nonchè dell’art. 6 del medesimo Allegato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’art. 6 citato autorizzi il datore di lavoro ad effettuare ulteriori accertamenti rispetto a quelli compiuti dall’Organo prioritariamente a tanto delegato, cioè le Ferrovie dello Stato, oggi Rete Ferroviaria Italiana. In realtà la corretta interpretazione della citata disposizione condurrebbe secondo la ricorrente ad escludere che una tale latitudine fosse attribuita al datore di lavoro, che sarebbe invece tenuto ad attenersi al giudizio espresso dalla Rete Ferroviaria Italiana, giudizio da ritenere sufficiente e vincolante.

2. Con il secondo motivo la M. s.r.l. si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente fa valere che in realtà non sussisteva la discrasia rilevata dalla Corte territoriale tra l’iniziale giudizio dell’articolazione sanitaria locale delle Ferrovie dello Stato di “sospetta dipendenza alcolica” ed il giudizio finale presso l’articolazione centrale che riscontrava, invece, un’epatopatia di verosimile origine infettiva. Sarebbero irrilevanti ai fini del giudizio di idoneità le indagini sull’eziologia della malattia. Inoltre, la natura della patologia accertata “era e doveva essere”, all’epoca del licenziamento, del tutto sconosciuta alla ricorrente. I due referti emessi in seguito alle visite di revisione dell’ineffettuate dalla Rete Ferroviaria Italiana erano coerenti nel senso dell’inidoneità, prima temporanea e poi definitiva. La patologia posta a base del giudizio di inidoneità non solo non era conosciuta dalla datrice di lavoro, ma non sarebbe stata neppure conoscibile dalla stessa. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere che nessun profilo di colpa poteva essere ravvisato a carico della datrice di lavoro.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta nuovamente la violazione dell’Allegato A) del D.M. n. 88 del 1999 nonchè dell’art. 6 del medesimo Allegato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla posizione della chiamata in causa. La ricorrente deduce che l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non vi era una “delega necessaria” imposta dalla legge, con conseguente impossibilità di trasferire la responsabilità dal delegante al delegato, era frutto dello stesso errore interpretativo denunciato con il primo motivo. Una corretta interpretazione del citato art. 6, comporterebbe la sussistenza, in capo al datore di lavoro, non solo di un vincolo relativamente alla scelta dell’Organo di controllo dell’idoneità alle mansioni del dipendente, ma anche di un obbligo di adeguarsi alle valutazioni e alle conclusioni da quell’Organo espresse.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, il che comporta l’assorbimento delle altre doglianze.

5. Questa Corte ha già affermato, con orientamento cui va data continuità, che, ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione medica di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 29, all. A, non è vincolante per il giudice di merito adito per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione (cfr. Cass. 4 settembre 2018, n. 21620 (ord.); Cass. 25 luglio 2011, n. 16195; Cass. 8 febbraio 2008, n. 3095; Cass. 20 maggio 2002, n. 7311).

6. Oggi, secondo il D.M. n. 88 del 1999, art. 6, all. A), la competenza relativa agli accertamenti medici dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale delle esercenti servizi di trasporto sulle reti ferroviarie, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee spetta “prioritariamente” alla direzione sanitaria delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana) (comma 1), o “All’occorrenza e qualora tecnicamente possibile” “a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni di cui al presente regolamento” (comma 2). Il comma 3 stabilisce che “Le visite finalizzate all’accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi 1 e 2. A seguito di tale giudizio l’azienda adotta i provvedimenti di competenza.” Quando si tratti, come nella fattispecie, di visite finalizzate all’accertamento della inidoneità completa a qualsiasi mansione esse “sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari” (comma 4). Secondo il comma 5, l’interessato può chiedere tramite l’azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell’esito della visita medica un “giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana); se l’appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L’interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere”.

7. Fermo restando il principio secondo cui l’accertamento sanitario effettuato dalle strutture sanitarie delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana) non è vincolante per il giudice, la citata giurisprudenza ha però riconosciuto che tale accertamento, pur consistendo in un giudizio medico-legale reso in ordine all’idoneità fisica e psicoattitudinale del dipendente da una commissione medica sulla base di comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, avviene in un contesto di norme speciali giustificate dalla peculiarità dell’attività dei trasporti, cogenti per il datore di lavoro, quanto all’organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura (da ultimo, Cass. n. 21620 del 2018, cit.).

8. Ne segue che il datore di lavoro, non potendo ignorare che l’esito della procedura non è incontrovertibile, nel momento in cui opta per l’immediato licenziamento del dipendente anzichè chiedere, secondo le normali regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, agisce a suo rischio (quello che la Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1998 ha definito come “rischio d’impresa” che viene oggettivamente a gravare su chi intraprende una simile attività). D’altra parte, diversamente opinando, il rischio di un errato accertamento da parte dell’organo amministrativo deputato verrebbe fatalmente a gravare sul lavoratore, che si troverebbe a subire la risoluzione del rapporto anche in assenza di una causa giustificativa (ibidem).

9. Ai suesposti principi si era conformato il Tribunale di Bari con la sentenza di prime cure emessa nella presente procedura giurisdizionale, decisione con la quale, riconosciuta l’erroneità dell’accertamento sanitario delle Ferrovie, riduceva al minimo le conseguenze sul piano risarcitorio, condannando l’azienda datrice di lavoro, alla quale il licenziamento non era imputabile a titolo di dolo o colpa, al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

10. La Corte territoriale, invece, ha considerato che l’azienda datrice di lavoro non poteva considerarsi esente da responsabilità, per cui doveva farsi ricorso alla tutela risarcitoria piena, perchè, pur dovendo essa, secondo il citato D.M., avvalersi “prioritariamente” della Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana), “all’occorrenza poteva avvalersi di ulteriori accertamenti sanitari da parte del Servizio Sanitario Nazionale”, come si è detto, considerando poi che le circostanze della fattispecie avrebbero imposto all’azienda datrice di lavoro di procedere a tali accertamenti.

11. In questo modo, però, la Corte territoriale ha misconosciuto il carattere cogente – nella fase amministrativa – per l’impresa datrice di lavoro degli accertamenti sanitari delle Ferrovie dello Stato. Carattere cogente, nei detti limiti, che chiaramente emerge dal testo dell’art. 6 del citato D.M., allegato A), specialmente dalla lettura congiunta di tutte le sue previsioni, espresse nei suoi commi 1, 2, 3, 4 e 5.

12. In particolare, il comma 3, dopo aver previsto che “Le visite finalizzate all’accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi 1 e 2”, stabilisce che “A seguito di tale giudizio l’azienda adotta i provvedimenti di competenza”, con linguaggio imperativo che è perfettamente coerente con la finalità della norma in questione, che interviene in un settore regolato da norme speciali giustificate dalla peculiarità dell’attività dei trasporti e dalle sue implicazioni per la sicurezza. Si tratta quindi di norme poste a protezione di valori anche di livello costituzionale a tutela della vita e dell’integrità fisica delle persone. Ancora, il meccanismo di appello posto a disposizione del lavoratore del citato art. 6, comma 5 e non utilizzato nella fattispecie, conferma la correttezza dell’interpretazione del comma 1 della disposizione in discorso proposta dall’azienda ricorrente, nel senso che con il termine “prioritariamente” il legislatore secondario ha inteso affermare l’obbligo per il datore di lavoro di verificare l’idoneità dei propri dipendenti all’esercizio delle mansioni di guida attraverso il Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana) tutte le volte in cui ciò sia possibile, mentre con l’espressione “all’occorrenza”, presente nel comma 2, lo stesso legislatore ha inteso prevedere la mera possibilità dell’utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale solo laddove l’ipotesi prioritaria di cui al comma 1 non sia percorribile. Ciò, tenuto conto della particolare esperienza e specializzazione delle strutture sanitarie delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana), in vista della migliore possibile tutela dei rilevanti interessi pubblici in gioco.

13. E’ pertinente il richiamo della società ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1996 che, nel valutare la permanenza del compito di valutare la idoneità fisica dei propri dipendenti in capo al servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato successivamente alla privatizzazione di tale ente e alla sua trasformazione in società per azioni, e concludendo per la compatibilità con la Costituzione di tale scelta, ha osservato che la stessa scelta “consente… di mantenere la continuità di una lunga esperienza e tradizione professionale e tecnica specifica nel settore dei trasporti, indispensabile per la tutela della sicurezza (difficilmente ricreabile ex novo o esercitabile dalle altre strutture sanitarie esistenti, anche se specialiste del lavoro in genere)”.

14. Il Collegio ritiene dunque sia da confermare l’approdo già raggiunto da questa Corte con la giurisprudenza citata, secondo cui gli accertamenti sanitari litigiosi avvengono in un contesto di norme speciali giustificate dalla peculiarità dell’attività dei trasporti, sono cogenti per il datore di lavoro, quanto all’organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura, nella fase amministrativa, fermo restando il carattere non vincolante di tali accertamenti per il giudice eventualmente adito.

15. La sentenza impugnata, ritenendo di poter addossare una responsabilità aggravata alla società ricorrente, al di là del normale “rischio d’impresa”, per essersi conformata ai risultati dei detti accertamenti senza svolgerne di ulteriori attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, non si è conformata a tali principi.

16. Le superiori considerazioni conducono all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

17. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto già indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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