Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 822 del 15/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 822 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 32179-2007 proposto da:
BONINI VIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 132, presso lo studio dell’avvocato
GRECO FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GRECO MARCELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2012
4078

contro

VERDEROMA SOCIETAI COOPERATIVA EDIL A R.L.

IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato GROLLINO

Data pubblicazione: 15/01/2013

FIORENZO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SAMMARCO ANNUNZIATO, giusta delega in
atti;
– controricorrentt,avverso la sentenza n. 4793/2005 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato GRECO FRANCO;
udito l’Avvocato CROLLINO FIORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 15/12/2006 r.g.n. 1489/01;

r.g.n. 32179/2007 Bollirli Viola c/Verderorna soc.coop.elidilizia a r.l.
ud.29 novembre 2012

i.

Con sentenza del 15 dicembre 2006, la Corte d’Appello di Roma
respingeva il gravame svolto da Bonini Viola contro la sentenza di primo
grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della
Verderoma soc.coop.elidilizia a r.l. tendente ad ottenere il pagamento
delle somme derivanti dalle dimissioni per giusta causa ed il risarcimento
del danno per molestia sessuale.

2.

La Corte territoriale puntualizzava che :
Bonini Viola, dipendente della Verderoma soc.coop.elidilizia a r.1.,
come impiegata di terzo livello, a tempo pieno dal 1°.10.1993 al
31.8.1994, e part-time fino all’8.10.1996, esponeva di aver svolto le
mansioni seguendo le direttive del Presidente, Pietro Alagna e che il
predetto i-klagna, il giorno 20.9.1996, l’aveva trattenuta,
improvvisamente ed inaspettatamente, costringendola a subire un
impetuoso contatto fisico, tentando fugacemente di baciarla, senza
però riuscirci solo per il suo rifiuto e tempestivo ritrarsi; che
l’accaduto le aveva provocato una grave crisi di ansia costringendola a
richiedere cure mediche; che l’impossibilità di tornare sul luogo di
lavoro, in condizioni di serenità, le aveva imposto di rassegnare le
dimissioni per giusta causa; chiedeva, pertanto, il pagamento delle
somme derivanti dalla giusta causa delle dimissioni e da altri titoli
dedotti, nonché il risarcimento del danno conseguente alla molestia
sessuale patita;
la società contestava in giudizio la sussistenza della giusta causa delle
dimissioni e la ricostruzione e le conclusioni della dipendente,
assumendo l’involontarietà del contatto fisico tra la spalla della
dipendente e la spalla del Presidente;
il Giudice di prime cure, sentite liberamente le parti, dichiarava la
cessazione della materia del contendere quanto a tutte le pretese
economiche diverse da quelle legate alla sussistenza della giusta causa
di dimissioni e rigettava, nel resto, la domanda risarcitoria per
molestia sessuale;
interponeva appello la lavoratrice che si doleva della contraddittorietà
della decisione per aver il Giudice di prime cure ritenuto
sostanzialmente pacifici i fatti, verosimile la ricostruzione fatta in sede
di interrogatorio libero e verificata, pertanto, l’azione, senza ritenere,
tuttavia, pienamente realizzata la fattispecie di molestia sessuale;

1
Rossano Mancino est.

r.g.n. 32179/2007 Bonini Viola c/Verderoma soc.coop.elidilizia a r.l.

Svolgimento del processo

– la Corte ammetteva le prove testimoniali, dedotte in primo grado
dalla lavoratrice, e la prova contraria dedotta dalla società, e all’esito
dell’espletata istruttoria rigettava il gravame.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Bonini Viola ha
proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. La parte intimata
ha resistito con controricorso ed ha eccepito l’inammissibilità ed
infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 609-bis c.p. e 2697 c.c. per aver la Corte di merito
respinto la pretesa risarcitoria per molestia sessuale sulla base del
mancato assolvimento dell’onere probatorio inerente alla costrizione
violenta, al contatto fisico e al particolare impeto dell’agente, con
un’interpretazione riduttiva della nozione di atto e molestia sessuale ed
un erroneo apprezzamento dell’intimidazione psicologica, ritenendo
meno pressante di quella fisica la condotta attribuibile al diretto
superiore della vittima.
6. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 n. 5, c.p.c.), la ricorrente si duole che la Corte di merito
abbia preso atto della diversa ricostruzione, tra le parti, dell’accadimento
ed abbia a ciò arrestato l’esame, senza indagare sull’intrinseca credibilità
delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, senza esternare la
ragione per affermare che l’una possa porsi, in termini di
verosimiglianza, al pari dell’altra. In altre parole, ad avviso della
ricorrente sarebbe stato necessario esaminare se la ricostruzione in
termini di accidentalità dell’evento (offerta dall’altro protagonista) avesse
o meno il carattere della credibilità, tanto da equivalere alla diversa
ricostruzione sotto il profilo dell’intenzionalità della condotta. Assume,
inoltre, che la lacuna motivazionale involge anche la valutazione delle
emergenze istruttorie, in particolare la dichiarazione dei testi escussi, e
fra questi della teste Pisano la quale, pur narrando della telefonata
ricevuta dalla Bonini, ha attestato l’univocità della versione espressa dalla
2
Rossana Mancino est.

r.g.n. 32179/2007 Bonini Viola c/Verderoma soc.coop.elidilizia a r.l.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva incontestato il
contatto fisico tra la lavoratrice ed il Presidente della società, ma non
assolto l’onere probatorio, incombente sulla lavoratrice, in ordine alla
determinazione datoriale di volerla molestare costringendola ad un
contatto fisico, né nulla i testimoni escussi, non presenti all’accaduto,
avevano saputo riferire sull’episodio.

dipendente nell’immediatezza del fatto, elemento che la Corte di merito
avrebbe, invece, trascurato, al pari del quadro clinico desumibile dalla
documentazione medica offerta in giudizio attestante la situazione di
obiettiva patologia depressiva conseguente alla molestia sessuale subita.

8. L’esame delle doglianze concernenti la ricostruzione fattuale della
vicenda dedotta in giudizio, è logicamente prioritario.
9. Osserva al riguardo il Collegio, che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione non conferisce al Giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti,
all’esito dell’insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio
convincimento, con la conseguenza che il vizio di motivazione deve
emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di mento, quale
risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando,
in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di un fatto decisivo e controverso, ovvero quando
esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento
logico-giuridico posto a base della decisione, non rilevando la mera
divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito
agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli
stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
io. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito al

Giudice di legittimità, non equivale alla revisione del ragionamento
decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata: invero, una revisione
siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del
giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto
estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di
legittimità.

3
Rossana Mancino est.

r.g.n. 32179/2007 Bonini Viola c/Verderoina soc.coop.elidilizia a r.l.

7. Il ricorso, pur superando l’evidente inidoneità del quesito di diritto che
correda l’illustrazione della denunciata violazione di legge, giacché
meramente assertivo della nozione di molestia sessuale, e l’omessa
formulazione del momento di sintesi a corredo del denunciato vizio
motivazionale, non é meritevole di accoglimento.

12. Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è
necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle,
tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice
indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso
ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass. n. 12121/2004).
13. Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le
circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini già
indicati nello storico di lite, un iter argomentativo coerente con le
emergenze istruttorie acquisite ed immune da contraddizioni e vizi
logici; le valutazioni svolte e le conclusioni che ne sono state tratte
configurano, quindi, un’opzione interpretativa del materiale probatorio
del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre
scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà
propria del Giudice del merito che non può essere sindacata nel suo
esercizio.
14. Peraltro la denuncia di erronea ricostruzione fattuale trascurando
elementi che avrebbero condotto la Corte di merito alla valutazione di
intenzionalità della condotta asseritamente molesta segue, nell’iter
argomentativo svolto dalla ricorrente, il primo mezzo d’impugnazione
con il quale la doglianza per la violazione di legge in cui la Corte di
merito sarebbe incorsa nella regolamentazione giuridica della fattispecie,
è stata essenzialmente fondata sul carattere accidentale del furtivo
contatto fisico, prova né è l’inammissibile, per quanto sopra detto,
quesito di diritto formulato in coerenza con la predetta censura.
4
Rossana Mancino est.

r.g.n. 32179/2007 Bonini Viola c/Verderoma soc.coop.elidilizia a r.l.

ti. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione,
insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente
solo qualora, nel ragionamento del Giudice di merito, siano rinvenibili
tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora
esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico
giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure
concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi
di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le
argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella
richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata nella sentenza impugnata (cfr., ex plutimis, Cass., nn. 8718/2005;
15693/2004; 2357/2004; 12467/2003).

In tali termini è rimasta confusamente e contraddittoriamente svolta,
dalla ricorrente, la specifica critica alla sentenza gravata additando
carenze motivazionali attraverso la denuncia di un fatto controverso o
decisivo rimasto relegato, come si evince dal tenore testuale del ricorso
per cassazione, sui piani ambivalenti dell’intenzionalità o accidentalità del
furtivo contatto fisico, e solo evocando, ai fini della ricostruzione
giuridica della fattispecie in termini di molestia sessuale, ora peraltro
chiaramente definita dall’art. 26 del d.lgs. n. 198 del 2006, circostanze
quali la costrizione violenta, il particolare impeto dell’agente,
l’intimidazione psicologica derivante da una condotta attribuibile al
diretto superiore della vittima, per censurare una pretesa interpretazione
riduttiva della nozione di atto e molestia sessuale in cui sarebbe incorsa
la Corte territoriale.

16.

Anche quanto alla deposizione testimoniale della teste Pisano che la
ricorrente assume insufficientemente considerata dal giudice del merito
proprio “nel dato fattuale accertato direttamente tramite la
testimonianza” (così si legge nel ricorso), la ricorrente evoca
genericamente l’univocità della versione resa nell’immediatezza del fatto,
per telefono, alla collega Pisano, ma trascura di riprodurre integralmente,
o anche sommariamente, l’esito di una deposizione invocata, come
detto, solo a conforto dell’univocità della tesi attorea e della congruenza
dell’azione giudiziaria intrapresa dopo l’accadauto, rimanendo
inadempiuto l’onere di specificare i punti ritenuti decisivi. Non si è in
presenza, di conseguenza, di una denuncia di vizio di motivazione, ma
dell’inammissibile richiesta al Giudice di legittimità perché esamini il
contenuto della dichiarazione della testimone e verifichi l’esistenza di
fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata, ovvero è stata
insufficiente o illogica.

/7.

Nondimeno risulta inammissibile la critica della parte ricorrente alla
sentenza impugnata per aver la Corte romana trascurato il quadro clinico
desumibile dalla documentazione medica offerta in giudizio, attestante
una situazione di obiettiva patologia depressiva conseguente alla
molestia sessuale patita, pur richiamato a suffragio della valenza causale
dell’accadimento denunciato sullo stato di salute della lavoratrice e, a
fortiori, sull’accadimento occorso.

18.

Va al riguardo ricordato che secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni
Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n.
40/06, il novellato art. 366, n. 6, c.p.c., oltre a richiedere la “specifica”
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige
che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando
5
Rossana Mancino est.

r.g.n. 32179/2007 Bonini Viola c/Verderoma soc.coop.elidilizia a

15.

giudizio, postula che si individui
merito e, in ragione dell’art. 369,
che esso sia prodotto in sede di
SU, n. 28547/2008; Cass., n.

19. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente
ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369, secondo comma, n.
4, c.p.c., deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti
contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del
fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso
si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di
inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti
e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n.
22726/2011).
20. La ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, poiché non ha fornito nel
ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento della
documentazione sanitaria su cui si fonda il motivo e della quale, peraltro,
in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
neppure è stato ivi riprodotto il contenuto.
21. In definitiva, per tutte le esposte considerazioni il ricorso va rigettato. Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in euro 40,00 per esborsi, oltre curo 3.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge
Così d iso in Roma, il 29 novembre 2012.

riguardi un documento prodotto in
dove sia stato prodotto nelle fasi di
secondo comma, n. 4, c.p.c., anche
legittimità (cfr, ex plurimis, C as s . ,
20535/2009).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA