Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8219 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6337-2015 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI,
ELENA BELLANDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1436/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.A. di avviso di accertamento, emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 relativo ad Irpef dell’anno 2005, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado con la quale era stato respinto l’originario ricorso.
Avverso la sentenza ricorre, affidandosi a tre motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – rubricato: motivazione meramente apparente. Nullità della sentenza per violazione degli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 36 – il ricorrente denuncia la sentenza impugnata di motivazione meramente apparente laddove la C.T.R. non aveva dato alcuna giustificazione delle ragioni logico giuridiche che portavano al rigetto dell’appello.
2. La censura è fondata. Di recente le SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) pronunciandosi sulla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno avuto modo di statuire che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Costituisce, altresì, consolidato orientamento di questa Corte quello per cui è meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice compia generici richiami ad altri atti del giudizio o altri provvedimenti, senza ulteriori specificazioni, non illustrando nè le ragioni nè l'”iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, integrando, così una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione.
3. Nel caso in esame, in effetti, il Giudice di appello, limitandosi a riportare precedenti di questa Corte senza operare alcun riferimento alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame (se non per un inciso, comunque, insufficiente relativo alle autovetture), non illustra in alcun modo le ragioni delle sua decisione con riferimento concreto agli specifici motivi di impugnazione.
4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo.
5. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito il quale provvederà al riesame fornendo congrua motivazione ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese processuale del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017