Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8219 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 27/04/2020), n.8219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36253/2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Maurizio

Sottile, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto emesso il 6.11.18 il Tribunale di Bologna rigettò l’opposizione proposta da S.B. cittadino della (OMISSIS) – avverso il provvedimento della Commissione territoriale – con cui era stata respinta l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, osservando che: il racconto del ricorrente non era attendibile (circa l’arresto che avrebbe subito per un furto di un’automobile e la fuga dal carcere) poichè le dichiarazioni rese erano generiche e incoerenti su circostanze di rilievo, essendo pertanto da escludere ogni fattispecie di persecuzione; era da escludere anche la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), circa una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, sulla base dell’esame delle COI acquisite ed aggiornate; non ricorrevano altresì i presupposti della protezione umanitaria, non essendo ravvisabili situazioni personali di vulnerabilità da tutelare, anche in mancanza di una piena integrazione sociale.

Ricorre in cassazione il B. con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

che;:

Con il primo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 e degli artt. 8 e 27, 2 e 3 Cedu, nonchè difetto di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi, in quanto il Tribunale non aveva applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, omettendo di verificare sia l’attendibilità del ricorrente al fine di accertare se quest’ultimo avesse compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, sia la situazione generale della Guinea in ordine alla denunziata violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Con il secondo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, nonchè omessa valutazione di fatti decisivi, per non aver il Tribunale qualificato, in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria, le minacce nei confronti del ricorrente quale forma di persecuzione fonte di danno grave, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b).

Con il terzo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè errato ed omesso esame dei fatti decisivi, per aver il Tribunale omesso di valutare l’integrazione sociale raggiunta dal ricorrente attraverso l’attività lavorativa, prorogata mensilmente.

Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, che si ravvisa nell’aver il Tribunale escluso l’attendibilità del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale. Invero, il ricorrente lamenta genericamente la mancata attivazione dei poteri ufficiosi del Tribunale in ordine sia alla vicenda di persecuzione narrata, sia alla situazione socio-politica della Guinea, senza contestare specificamente la valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale.

Il secondo motivo è inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti, in ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), avendo il Tribunale escluso ogni pericolo di danno grave per l’inattendibilità del ricorrente sulla base dell’esame di COI aggiornate. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, ai fini della protezione umanitaria, il ricorrente non ha allegato situazione specifiche, individuali di vulnerabilità, non essendo l’integrazione sociale di per sè elemento idoneo a rappresentarne un indice di vulnerabilità; nè il ricorrente ha dedotto la comparazione tra le condizioni di vita godute in Italia e quelle che ritroverebbe in Guinea nel caso di rimpatrio (Cass., n. 4455/18).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA