Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8219 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 8219 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA / P

r.

sul ricorso 12175-2011 proposto da:
ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV 12480730154, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 42 C/0 STUDIO
SALUSTRI E ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato
LORENZA LEONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GREGORIO LEONE;

– ricorrente contro
GUVALIT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI
BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI SPADEA;
VENETA EDIL TECNO SRL 12216660154, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso

Data pubblicazione: 22/04/2016

lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO ROCA;
– controricorrenti nonché sul ricorso 12175-2011 proposto da:

domiciliata in ROMA, V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso
lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO ROCA;
– ricorrente incidentale contro
GUVALIT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI
BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI SPADEA;
– controricorrente –

nonché contro
ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV 12480730154;
– intimata avverso la sentenza n. 562/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Leone, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale, e Manfredi Bettoni, che ha concluso per il rigetto
dei ricorsi;

Ric. 2011 n. 12175 sez. 52 – ud. 08-03-2016
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VENETA EDIL TECNO SRL 12216660154, elettivamente

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
/

/

davanti al Tribunale di Milano SIC — Società Italiana Cauzioni (ora
ATRADIUS CREDIT INSURANCE) e VENETA EDIL TECNO
SRL per sentir dichiarare quest’ultima inadempiente rispetto agli
obblighi di trasferimento e di consegna derivanti dalla promessa di
vendita del 31 gennaio 1998, relativa a dieci appartamenti e dieci
box auto compresi in un residence sito in Cologna Veneta (Verona).
Conseguentemente l’attrice GUVALIT SRL domandava la
risoluzione di tale contratto e la condanna della VENETA EDIL
TECNO SRL nonché della fideiussora Società Italiana Cauzioni
(quest’ultima in forza di polizza del 6 febbraio 1998 rilasciata in
favore di GUVALIT SRL a garanzia di oneri ed obblighi facenti
carico alla contraente), rispettivamente, alla restituzione ed al
pagamento di Lire 1.500.000.000 (€ 774.685,35), oltre che al
risarcimento dei danni.
Con sentenza del 23 febbraio 2007 il Tribunale di Milano, in
parziale accoglimento delle domande di GUVALIT SRL, accertava
l’inadempimento di VENETA EDIL TECNO SRL agli obblighi di
consegna di cui alla promessa di compravendita del 31 gennaio
1998, dichiarava la risoluzione di tale contratto per colpa della
promittente venditrice e condannava quest’ultima, unitamente alla
fìdeiussora Società Italiana Cauzioni, al pagamento in favore
dell’attrice della somma di € 774.685,35; in parziale accoglimento
della domanda di Società Italiana Cauzioni, il Tribunale condannava
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Con citazione del 13 febbraio 2002 GUVALIT SRL conveniva

inoltre la VENETA EDIL TECNO SRL a rimborsare alla
fideiussora quanta questa avrebbe dovuto conseguentemente pagare
alla GUVALIT SRL per effetto della polizza fideiussoria. Le
convenute erano altresì condannate in solido a rimborsare all’attrice

GUVALIT SRL proponeva appello, dolendosi che il Tribunale
avesse accolto la sua domanda nei confronti della Società Italiana
Cauzioni nei soli limiti della polizza, escludendo il carico degli
interessi legali, da intendersi, invece, dovuto, stante l’inadempienza
della fideiussora nel corrispondere l’indennizzo entro i termini
contrattualmente previsti. GUVALIT SRL lamentava inoltre che
con la sentenza di primo grado non le fossero stati riconosciuti i
maggiori danni subiti per il mancato utile e per le spese sostenute al
fine di acquistare immobili identici a quelli non consegnati.
Si costituiva nel giudizio di appello Società Italiana Cauzioni
unitamente ad ATRADIUS CREDIT INSURANCE, alla quale
l’originaria convenuta aveva conferito in data 31 dicembre 2004
l’azienda per l’esercizio dell’attività assicurativa, chiedendo il
rigetto dell’impugnazione, in quanto gli interessi erano esclusi dalla
garanzia e deducendo che il danno era stato già risarcito nei limiti
dovuti dal massimale di polizza. Società Italiana Cauzioni ed
ATRADIUS CREDIT INSURANCE proponevano poi appello
incidentale, affermando che il Tribunale avesse affermato
l’inadempimento della garante per ritardato pagamento, sebbene le
clausole di polizza prevedessero che essa avrebbe dovuto essere
escussa solo dopo il definitivo accertamento del dovuto; e che,
comunque, l’inadempimento di VENETA EDIL TECNO SRL non
poteva essere dichiarato, giacché gran parte dei lavori sugli
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le spese processuali.

immobili erano stati eseguiti ed il mancato completamento degli
stessi era imputabile al fallimento di una impresa subappaltatrice; si
aggiungeva che erroneamente erano state compensate le spese
processuali nei rapporti con VENETA EDIL TECNO SRL. Anche

formulando un’eccezione di competenza arbitrale in ordine alla
causa, e sostenendo che la polizza non poteva essere escussa, in
quanto la stessa contemplava la sola garanzia di buona esecuzione
delle opere, e non anche il mero ritardo nella loro consegna.
Con sentenza del 28 febbraio 2011, n. 562, la CORTE D’APPELLO
di MILANO, in parziale accoglimento dell’appello principale
proposto da GUVALIT SRL, come dell’appello incidentale di
Società Italiana Cauzioni e ATRADIUS CREDIT INSURANCE,
riformava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano
prevedendo la condanna della Società Italiana Cauzioni al
pagamento degli interessi legali dal 10 marzo 2002 al saldo, nonché
la condanna di VENETA EDIL TECNO SRL al pagamento altresì
delle spese processuali sostenute da Società Italiana Cauzioni pari
ad E 11.911,61, confermando nel resto l’appellata sentenza, con
condanna in solido di Società Italiana Cauzioni, ATRADIUS
CREDIT INSURANCE e VENETA EDIL TECNO SRL al
rimborso delle spese sostenute da GUVALIT SRL in grado di
appello e compensazione delle spese dello stesso giudizio di
gravame nei rapporti tra Società Italiana Cauzioni, ATRADIUS
CREDIT INSURANCE e VENETA EDIL TECNO SRL.
La sentenza d’appello, quanto alle impugnazioni incidentali, negava
il rilievo che contestava la sussistenza di un ritardo nella consegna
degli immobili, avendo il giudice di primo grado stabilito la gravità
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VENETA EDIL TECNO SRL proponeva appello incidentale,

di tale ritardo non rispetto al termine di 24 mesi pattuito tra le parti
in sede di promessa di vendita, quanto in base agli accordi
integrativi del 17 novembre 2000, i quali fissavano la consegna per
il 17 giugno 2001, laddove la stessa era poi avvenuta soltanto il 30

secondo grado ricordava come la subappaltatrice fallita fosse stata
estromessa dal cantiere già all’inizio del 2000, e di questa situazione
si era tenuto conto proprio negli accordi integrativi del novembre
2000, allorchè il termine di consegna era stato prorogato di diciotto
mesi; mentre degli allegati atti vandalici mancava ogni prova, ed in
ogni caso gli stessi sarebbero stati attribuibili ad un difetto di
custodia della promittente venditrice. La Corte milanese sosteneva
ancora che l’art. 3 della polizza fideiussoria, secondo cui
“l’assicuratore corrisponderà l’indennizzo entro trenta giorni da
quando il beneficiario stesso avrà documentato l’accertamento e la
quantificazione definitiva dell’inadempimento del contraente” non
poteva interpretarsi nel senso che esso supponesse un accertamento
concordato tra beneficiario e assicuratore o fissato da un giudice.
Una simile interpretazione, a dire della Corte d’appello,
consentirebbe al garante di protrarre pretestuosamente la
liquidazione dell’ indennizzo soltanto controvertendo
sull’ammontare del danno, dovendosi, pertanto, piuttosto dar valore
all’accertamento eseguito dal beneficiario. La sentenza della Corte
di Milano, circa la doglianza degli appellanti incidentali che la
polizza non avesse per oggetto il corrispettivo della compravendita,
replicava che la garanzia, in base all’art. 8 della promessa di
vendita, doveva essere rilasciata per la “buona esecuzione” e la
“costruzione a regola d’arte delle unità immobiliari”, mentre, per
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gennaio 2002. Circa l’imputabilità di tale ritardo, la sentenza di

l’art. 10 della polizza fideussoria, essa concerneva “oneri ed
obblighi facenti capo al contraente in relazione alla promessa di
vendita”, sicché non poteva non ritenersi compresa la tempestività
della consegna degli alloggi.

Società Italiana Cauzioni/ ATRADIUS CREDIT INSURANCE,
circa la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti con
VENETA EDIL TECNO SRL, essendo quest’ultima rimasta
totalmente soccombente e perciò dovendo rimborsare a quelle la
relativa somma di € 11.911,61.
Quanto all’appello principale, la sentenza di secondo grado
riconosceva gli interessi sulla somma garantita a far tempo dalla
messa in mora del garante, individuabile nel termine di trenta giorni
decorrente dall’escussione della polizza (10 marzo 2002).
ATRADIUS CREDIT INSURANCE (cessionaria di azienda di
Società Italiana Cauzioni S.p.A.) ho proposto ricorso per cassazione
articolato in due motivi. VENETA EDIL TECNO SRL si è difesa
con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in tre motivi.
Ad entrambi i ricorsi resiste con controricorsi GUVALIT SRL. La
ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso di ATRADIUS CREDIT INSURANCE
deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. quanto
all’interpretazione dell’art. 3 della polizza, secondo cui “la
valutazione del danno andrà effettuata d’accordo tra il Beneficiario e
l’Assicuratore, il quale corrisponderà l’indennizzo entro trenta
giorni da quando il Beneficiario stesso avrà documentato
l’accertamento e la quantificazione definitiva delle inadempienza
del Contraente” . Per la ricorrente, la clausola andava intesa, a
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Veniva soltanto accolto il terzo motivo dell’appello incidentale di

differenza di quanto opinato dal giudice d’appello, nel senso che il
pagamento del fideiussore doveva, per volontà pattizia, essere
subordinato all’accertamento concordato o definitivo (e dunque
giudiziale) del danno vantato dal beneficiario. Da ciò pure

momento della messa in mora del garante al fine della decorrenza
degli interessi.
Il secondo motivo del ricorso principale censura la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218 e 1219 c.c. Si allega l’erroneo
riconoscimento degli interessi oltre il massimale di polizza, a far
tempo dalla messa in mora da parte della beneficiaria GUVALIT
SRL, essendo il mancato tempestivo pagamento per scadenza del
debito imputabile al solo debitore principale.
Il primo motivo del ricorso incidentale di Veneta Edil Tecno s.r.l.
attiene alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. ed alla
carenza di motivazione quanto alla gravità dell’inadempimento
ravvisato dalla Corte di merito nella consegna degli immobili
ritardata rispetto al termine stabilito dalle parti, permanendo, invece,
un interesse della promissaria acquirente a ricevere i beni.
Il secondo motivo del ricorso del ricorso incidentale attiene alla
violazione o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. ed al vizio di
motivazione carente o contraddittoria, sempre quanto alle ritenuta
essenzialità del termine di consegna.
Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art.
1671 c.c., sostenendosi che l’inadempimento, o ritardato
adempimento, dedotto in lite andasse riguardato non in base ad un
obbligo di dare derivante da una promessa di vendita, quanto in base
ad un obbligo di facere proprio di un contratto d’appalto; sicchè
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l’illegittima individuazione da parte della Corte di merito del

GUVALIT SRL, come committente, avrebbe dovuto recedere dal
contratto stesso inter partes ai sensi dell’art. 1671 c.c.
/

/

I.Va premesso come il ricorso principale risulta proposto da

titolo particolare, per cessione di azienda, della Società Italiana
Cauzioni S.p.A. in relazione all’esercizio dell’attività assicurativa
con effetto dal 31 dicembre 2004, giusta menzionato provvedimento
ISVAP. Nella stessa qualità, ATRADIUS CREDIT INSURANCE
era già intervenuta nel giudizio di appello, costituendosi unitamente
alla dante causa Società Italiana Cauzioni S.p.A. Correttamente, la
Corte d’appello di Milano (pagina 6 di sentenza) aveva affermato
che l’intervento di ATRADIUS CREDIT INSURANCE, successore
a titolo particolare per atto tra vivi di Società Italiana Cauzioni
S.p.A., non comportasse automaticamente l’estromissione di questa,
potendo la stessa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi
consentano. Sicchè la sentenza di appello è stata pronunciata sia nei
confronti di ATRADIUS CREDIT INSURANCE che di Società
Italiana Cauzioni S.p.A. Ne consegue che, nel presente giudizio di
impugnazione contro quella sentenza, il successore intervenuto in
causa ATRADIUS CREDIT INSURANCE e la dante causa non
estromessa Società Italiana Cauzioni S.p.A. sono litisconsorti
necessari e che, essendo proposto ricorso per cassazione, in via
principale ed incidentale, da uno soltanto e contro uno soltanto dei
medesimi (ovvero, ATRADIUS CREDIT INSURANCE, in assenza
di notifica a Società Italiana Cauzioni S.p.A.), debba essere
ordinata, anche d’ufficio, in questa sede l’integrazione del

Ric. 2011 n. 12175 sez. 52 – ud. 08-03-2016
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ATRADIUS CREDIT INSURANCE, nella qualità di successore a

contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c.
(Cass. 26 gennaio 2010, n. 1535).
P. Q. M.
La Corte ordina l’integrazione del contradditorio mediante

Società Italiana Cauzioni S.p.A., fissando il termine di novanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, 1’8 marzo 2016.

notificazione del ricorso principale e del ricorso incidentale a

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