Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8219 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NETTIS IMPIANTI S.P.A., in persona del presidente del consiglio di

amministrazione sig. A.B., e PNT S.R.L., in persona

dell’amministratore unico sig. G.L., C.

G. e D.M.C. ed elett.te dom.te presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, Via Francesco Slacci n. 2b;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA AGROPUGLIA S.P.A., in persona del curatore avv.

N.M., rappresentato e difeso dai prof. avv. Costantino

Giorgio ed elett.te dom.to in Roma, Via G. Belli n. 39 presso lo

studio dell’avv. Marco Arlecchino;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 111/2005,

depositata il 15 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

gennaio 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della Agropuglia s.p.a. agì nei confronti della Nettis Impianti s.r.l. (poi s.p.a.) per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 64, o, in subordine, per la revoca, ai sensi, delìart. 67 stessa legge, della cessione di quote di una terza società.

Il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda, condannò la convenuta alla restituzione delle quote o, in mancanza, a pagarne il controvalore di Euro 308.874,14.

Il fallimento propose appello e la Nettis Impianti appello incidentale. Nel giudizio di secondo grado intervenne la PNT s.r.l., assumendo di essere cessionaria, dalla Nettis Impianti, del ramo di azienda comprendente le quote societarie in controversia.

La Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame principale, condannò la Nettis Impianti a pagare direttamente la somma di cui sopra.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione la Nettis Impianti s.p.a. e la PNT s.r.l. Il fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con nota sottoscritta dagli avvocati delle parti nonchè della GES.NET. s.r.l., dichiaratasi successore a titolo particolare della PNT s.r.l., oltre che dal curatore fallimentare e dal legale rappresentante della GES.NET. personalmente, è stato comunicato a questa Corte che le parti stesse hanno transatto la lite, onde la GES.NET. ha dichiarato, nel medesimo atto, di rinunziare al ricorso e la curatela fallimentare di accettare la rinunzia.

La predetta nota non può essere considerata valido atto di rinunzia al ricorso, essendo la rinunzia stessa manifestata a nome di società – la GES.NET. s.r.l. che non è parte ricorrente nè ha documentato l’affermata qualità di successore a titolo particolare delle società ricorrenti.

Tuttavia essa contiene anche – come si è detto -la comunicazione, impegnativa per tutte le parti (comprese le ricorrenti) in quanto sottoscritta dai rispettivi difensori, dell’avvenuta transazione della lite. Ciò impone di prendere atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, che comporta l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese processuali vanno dichiarate compensate fra le parti, come da concorde richiesta delle medesime.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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