Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8219 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. III, 06/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato IANNACCI ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati IANNACCI PIERLORENZO,

D’ERRICO CARMELA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ERIS FINANCE SRL, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA,

(gia’ denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI –

BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI), in forma abbreviata UGC BANCA

SPA, societa’ appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI LUIGINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PINTI MASSIMO; giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 915/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24/01/07, depositata il 22/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. G.S. ha proposto ricorso per Cassazione contro la s.p.a. Unicredit Banca d’Impresa avverso la sentenza del 22 febbraio 2007, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto contro la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Civitavecchia.

Al ricorso ha resistito l’Unicredit Credit Managment Bank s.p.a., quale procuratrice della Eris Finance s.r.l., a sua volta asserita cessionaria ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 della posizione coinvolta nel giudizio.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore: “…. 3. – Il ricorso appare inammissibile in primo luogo per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 atteso che nelle pagine uno e due si fornisce un’indicazione del fatto sostanziale e processuale assolutamente insufficiente, enunciandosi soltanto che sarebbe stata emessa sentenza parziale da parte del Tribunale di Civitavecchia di revoca di due decreti ingiuntivi esecutivi nei confronti della ricorrente, che sarebbe stata ordinata la cancellazione da parte del Credito Italiano “di ogni iscrizione pregiudizievole nei confronti della stessa”, che sarebbe stato condannato “il suddetto Ente” (di cui non si precisa il rapporto con l’intimata) “al risarcimento del danno” (non meglio specificato), che sarebbe e disposto il prosieguo del giudizio “per la determinazione del danno subito dalla sig.ra G. a seguito delle azioni intraprese ingiustamente nei suoi confronti”, che il Tribunale avrebbe confermato la sentenza parziale e rigettato “ogni altra successiva domanda di risarcimento” e condannato alle spese la qui ricorrenti ed altro soggetto riguardo alla cui presenza nel giudizio nulla si dice, che la ricorrente propose appello ed esso e’ stato rigettato dalla sentenza impugnata.

In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si e’, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilita’ del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 postula che il ricorso per Cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto cio’ avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessita’ di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. E, in applicazione di tale principio si e’ dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresi’, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilita’, non e’ possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

L’esposizione del fatto nel ricorso in oggetto non assolve in alcun modo a quanto richiesto da detta consolidata e tralaticia giurisprudenza.

Ne’ l’esposizione del motivo di ricorso sopperisce all’insufficienza.

4. – Il ricorso, in ogni caso, sarebbe inammissibile anche per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, atteso che non indica in alcun modo le norme su cui si fonda la parte del articolata nei seguenti termini: art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione delle norme relative al risarcimento del danno.

5. – Ulteriore ragione di inammissibilita’ risiede nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

L’illustrazione del motivo che, in aggiunta a quanto riportato, deduce anche, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, si conclude con il seguente quesito: Puo’ considerarsi legittimo e applicabile al caso de quo l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato secondo cui l’iscrizione ipotecaria arreca danno morale e patrimoniale al soggetto che la subisce, con esonero del danneggiato dall’onere di fornire il sofferto danno? Puo’ considerarsi, pertanto, sussistente il danno morale e patrimoniale lamentato da chi subisce una illegittima iscrizione ipotecaria anche in assenza di un fatto penalmente rilevante? Puo’ considerarsi legittima, nel caso, la richiesta di liquidazione del lamentato danno secondo l’equita’ del Giudice?.

Siffatti interrogativi sono non solo del tutto astratti e privi di riferimento alla vicenda e alla sentenza impugnata (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonche’ n. 6420 del 2008), ma rinviano inammissibilmente all’illustrazione del motivo (si veda gia’ Cass. (ord.) n. 16002 del 2007). Inoltre non prospettano, quanto alla denuncia del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la c.d. “chiara indicazione”, cui allude l’art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, ex multis).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Rileva, inoltre, che l’art. 366 bis c.p.c. e’ stato frattanto abrogato dalla L. n. 69 del 2009, ma l’abrogazione, non avendo effetti retroattivi, non spiega effetto riguardo al ricorso in esame, che e’ regolato dalla legge processuale del momento in cui e’ stato notificato. E cio’ senza che occorra nemmeno fare riferimento all’ultrattivita’ della norma abrogata per i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della legge contro provvedimenti pronunciati prima dell’entrata in vigore di essa (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

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