Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8218 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8218 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 25269-2011 proposto da:
SIDERIMPES SRL UNIPERSONALE 00398400317, IN PERSONA
DELL’AMM.RE UNICO, LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso lo
studio dell’avvocato GALOPPI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO AGOSTINIS;
– ricorrente –

2016
contro

486

ALBA SRL P.I.01119040101, IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI MONTI PARIOLI 46, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 22/04/2016

RANIERO TRINCHIERI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARTURO BAVA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 873/2010 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 16/07/2010;

udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott.

LORENZO

ORILIA;
udito l’Avvocato Roberto

Lombardo con delega orale

dell’Avv. Agostinis Enrico difensore della ricorrente
che si riporta alle difese in atti;
udito l’Avv. Trinchieri Raniero

difensore della

controricorrente che si riporta alle difese in atti;
udito

il P.M. in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Su ricorso di Alba s.r.l. il Tribunale di Genova

ingiunse a Siderimpes

s.r.l.

il pagamento dell’importo di lire

28.119.399, oltre accessori quale corrispettivo per servizi di
assistenza tecnica effettuati dalla ricorrente – in quattro

distinte occasioni- su un macchinario industriale ch’essa aveva
fornito all’intimata (impianto da taglio per colata continua di
acciaio).
Siderimpes propose opposizione assumendo, per quanto
ancora interessa, che tre interventi tecnici erano dovuti a vizi
e difetti del macchinario, che imputò ad Alba sia per errori
progettuali, sia perché questa, dopo l’installazione, non aveva
effettuato diligentemente le dovute verifiche, sicché a breve
distanza di tempo si erano verificati diversi malfunzionamenti.
Precisò che l’ultimo intervento tecnico era ascrivibile
alla stessa prestazione di fornitura del macchinario, perché
finalizzato alla messa in funzione del relativo software di
controllo e chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e
il rigetto della domanda.
Alba si costituì rilevando d essersi limitata a fornire
il macchinario, con esclusione di ogni attività di montaggio,
installazione e collegamento ad altri impianti, tant’è che le
verifiche erano state effettuale senza contestazioni o riserve;
osservò che i malfunzionamenti, emersi circa un mese dopo, erano
stati causati da

un

cattivo collegamento del macchinario

3

all’impianto idraulico, da essa non effettuato, ed erano stati
risolti con i primi tre interventi di assistenza; osservò infine
che l’ultimo intervento, avente effettivamente ad oggetto il
software, le era stato richiesto da Siderimpes per apportare
modifiche alle impostazioni del macchinario, per il resto già

perfettamente funzionante.
2 Il Tribunale respinse l’opposizione e la Corte d’Appello
di Genova, con sentenza 16.7.2010 rigettò l’impugnazione della
società committente rilevando, sulla scorta delle deposizioni
dei testi e delle risultanze della consulenza tecnica e sempre
per quanto interessa ancora in questa sede:
– che nessun difetto di diligenza dei tecnici Alba era
ravvisabile nell’esecuzione delle prove a freddo e a caldo del
macchinario trattandosi di macchina fornita “ai limiti di
batteria” con esclusione dalla fornitura dei collegamenti
elettrici e del montaggio in loco i ovvero tutti collegamenti alla
rete di stabilimento, operazioni effettuate dalla ditta l’ami
incaricata dalla stessa Siderimpes;
– che il contratto non prevedeva la consegna e la messa in
servizio del macchinario ma solo la fornitura e l’eventuale
prestazione accessoria, a richiesta, di assistenza tecnica
all’avviamento;
– che, dopo il montaggio, tutte le prove a freddo e a
caldo avevano dato esito favorevole ed il malfunzionamento
comparso dopo un mese dalla messa in funzione era dipeso da un
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surriscaldamento del macchinario, a sua volta riconducibile al
difettoso montaggio delle tubazioni dell’impianto di
raffreddamento ascrivibile ai tecnici della ditta Taini,
incaricata dalla Siderimpes;
la verifica e l’accertamento di tale errato

collegamento non incombevano

a Alba

(tenuta

solo alla

che

supervisione sulla messa in funzione del complesso di taglio e
oggetto della fornitura e l’assistenza tecnica nella messa in
funzione dell’impianto con il controllo del corretto montaggio
dell’impianto e del suo collegamento ai limiti di batteria,
diligentemente eseguito;

che i doveri di controllo dei tecnici di Alba non

dovevano ritenersi estesi alla verifica della rete dello
stabilimento, neppure conosciuta, mentre sarebbe stato semmai a
carico della ditta Taini, esecutrice del montaggio e del
collegamento alla rete idrica dello stabilimento, l’onere di
acquisire lo schema relativo

alla stessa, con particolare

riferimento alle tubazioni da collegare 61 carro;

che non risultava dimostrata la progettazione del

macchinario da parte di Alba, incaricata della sola fornitura né
era imputabile alla stessa la mancanza di un sistema di
controllo della temperatura dell’acqua di raffreddamento;
– che con riferimento alla doglianza sul quantum della
pretesa i primi tre interventi di Alba si erano resi necessari
per ripristinare il funzionamento del macchinario, mentre il
5

quarto (modifica del software relativo alle operazioni di taglio
della colata) era stato richiesto da Siderimpes per attività
aggiuntive rispetto a quelle pattuite in uno con la fornitura ed
era estraneo al problema del surriscaldamento.
3. Avverso tale decisione Siderimpes ha proposto ricorso

per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati da memoria
ex art. 378 cpc. Resiste Alba con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1

Con il primo motivo la società ricorrente deduce

violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 ss., 1665,
1667, 1668 c.c. per aver la Corte d’Appello, in violazione delle
norme che regolano l’appalto, escluso la responsabilità di Alba
per i vizi del macchinario dopo averli ricondotti all’attività
di diversa impresa, incaricata del relativo assemblaggio e
collegamento all’impianto idrico.
Rileva che l’appaltaLore è tenuto verso 1 committente a
realizzare l’opera a regola d’arte in forza dell’obbligazione di
risultato assunta, ciò che gli fa carico di rispondere di ogni
malfunzionamento, quand’anche riconducibile ad una condizione
posta in essere da un terzo; di tale principio – pacifico in
giurisprudenza – deduce la applicabHita al caso di specie,
osservando che Alba avrebbe dovuto vigilare sul corretto
collegamento del macchinario all’impianto idrico in sede di
verifica, onde garantirne in ogni caso il perfetto
funzionamento.
6

Il motivo è infondato.
Con motivazione puntuale ed esaustiva la Corte d’Appello
ha delimitato il perimetro delle prestazioni commissionate ad
Alba, specificando che esse comprendevano la sola fornitura del
macchinario ai limiti di batteria, mentre tutti i collegamenti

alla rete di stabilimento erano stati effettuati da diversa
impresa, la ditta Taini, incaricata da Siderimpes (v. pag. 9).
Quest’ultima – ha poi osservato la Corte di merito – aveva
mal eseguito la propria prestazione, collegando erroneamente il
macchinario all’impianto idrico nonostante il disegno fornito da
Alba indicasse con chiarezza i collegamenti in entrata ed in
uscita; e dal difettoso collegamento, secondo quanto emerso
dall’istruttoria, era derivato un surriscaldamento del
macchinario che, nell’arco di circa un mese, ne aveva provocato
il malfunzionamento (v. pag. 9).
Ma il dovere di controllo spettante ad Alba anche in sede
di verifica, ha ancora sostenuto la Corte territoriale, non
doveva essere esteso alla rete idrica dello stabilimento, alla
cui conoscenza era tenuta l’impresa installatrice, che doveva
perciò verificarne lo stato e le caratteristiche, rispondendo
conseguentemente dell’inconveniente verificatosi.
Trattasi di accertamento in fatto congruamente motivato e
come tale insindacabile dalla critica della ricorrente che,
peraltro, contravvenendo all’onere di specificità, non allega nè
trascrive le clausole del contratto di rilievo.
7

Siffatta ricostruzione appare altresì in linea col
principio secondo cui l’appaltatore è tenuto alla garanzia del
risultato dell’opera commissionatagli; garanzia che, tuttavia,
non si estende a prestazioni che esulano dal contenuto del
contratto per essere state commissionate a terzi.
questione

concerne

la

responsabilità

Altra

dell’appaltatore per vizi dell’opera, che può estendersi ai vizi
dipendenti da condizioni imputabili allo stesso committente o a
terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria
diligenza, l’appaltatore non le abbia segnalate all’altra parte,
né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire
il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione,
ottenga un espresso esonero di responsabilità (cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 10927 del 18/05/2011 Rv. 618100): in proposito, la
ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza da cui dovrebbe
desumersi tale supposta conoscibilità, evenienza invece esclusa
dalla Corte d’Appello con motivazione esaustiva ed esente, in
questa sede, da ulteriori critiche in fatto.
2. 3. 4

Con il secondo motivo la società ricorrente

denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 ss.,
1665, 1667, 1668, 1362, 1366, 1367 c.c. per aver la Corte
genovese omesso di rilevare, in sede di interpretazione del
contratto reso fra le parti, l’esistenza di un obbligo
contrattuale

dell’impresa

ad

effettuare

le

prove

di

funzionamento del macchinario, con conseguente obbligo di
8

verifica della sua efficienza anche in relazione all’impianto
idrico.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1655 ns.,

1665, 1667, 1668, 2087

c.c. per aver la Corte d’Appello omesso di rilevare che il vizio

dipendeva anche da una negligenza di Alba nella fase progettuale
del macchinario, il che avrebbe dovuto condurre all’affermazione
della sua responsabilità.
Sostiene in particolare la ricorrente che, come rilevato
dal consulente tecnico nominato, sul macchinario non era stato
previsto alcuno strumento che consentisse il controllo della
temperatura dell’acqua refrigerante, ed evidenzia che era stato
proprio il surriscaldamento dell’acqua a provocare poi il
malfunzionamento. Rileva inoltre che la lettura della norma
proposta dalìa Corte genovese è irrispettosa non solo della
disciplina dell’appalto ma anche dell’art. 2087 cc il quale
impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie alla
tutela dell’integrità dei presLatori di lavoro.
Col

quarto motivo si denunzia violazione e falsa

applicazione degli artt. 1655 ss., 1665, 1667, 1668 c.c.
In relazione al

quarto

intervento di assistenza tecnica

dedotto da Alba a fondamento della pretesa pecuniaria, si
ripropone la tesi della natura complementare alla fornitura
iniziale del macchinario, e perciò l’inidoneità a costituire la
fonte di un’autonoma voce di credito, la ricorrente, in altre
9

parole, assume che si sarebbe trattato non già di un intervento
di assistenza tecnica vera e propria, ma del semplice
completamento delle attività connesse alla consegna del
macchinario, ed in particolare alla registrazione del relativo
software di funzionamento.

Queste tre doglianze – che ben si prestano a trattazione
unitaria – sono tutte inammissibili.
Va subito evidenziato che la violazione dell’art. 2087 cc
contenuta nel terzo motivo non risulta aver formato di dibattito
nel giudizio di appello: essa risulta per la prima volta
introdotta in questa sede e come tale non può essere oggi
esaminata.
Per il resto le censure sono inammissibili per difetto di
specificità (art. 366 n. 4 cpc).
Il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che
può proporsi per certi particolari motivi, come tale
necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di
impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che
impone di prospettare alla Corte nell’atto con cui viene
proposta perché la decisione è crrata secondo il paradigma
dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle
risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti
processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv.
625596 in motivazione).
Nel caso di specie, le censure si risolvono invece in una

lo

riproposizione dei motivi di appello e in una alternativa
interpretazione degli obblighi di Alba rispetto a quella
adottata dalla corte genovese, senza però evidenziare (se non
attraverso una mera elencazione di norme e massime

ermeneutici avrebbe commesso il giudice d’appello e, per
converso, in quali termini una corretta interpretazione avrebbe
condotto al risultato sperato.
Esse inoltre si articolano in un’inammissibile richiesta
di rivalutazione di circostanze fattuali.
La Corte d’Appello (v. pag. 10 e 11} ha affrontato sia la
tematica della verifica incombente sull’appaltatore sia la
questione della progettazione sia la questione del
raffreddamento, sia la natura del quarto intervento e su tali
temi il vizio di motivazione non viene neppure censurato.
5.

Con il quinto ed ultimo motivo Siderimpes si duole

de]la mancata rinnovazione della consulenza tecnica esperita in
primo grado, da essa richiesta dopo un raffronto fra le
conclusioni dell’ausiliario ed ulteriori risultanze istruttorie.
La ricorrente assume in particolare che la corte d’appello
avrebbe omesso di motivare il proprio diniego.
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni:
– innanzitutto, perché il consulente tecnico di ufficio
può tener conto di documenLi non ritualmente prodotti in causa
solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la

giurisprudenziali) quali specifiche violazioni dei canoni

suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio
della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al
regime di cui all’art. 157 cod. proc. civ., con la conseguenza
che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella

peritale (tra le varie, v. Sez. 2, Sentenza n. 12231 del
19/09/2002 Rv. 556941; Sez. 1, Sentenza n. 10870 del 01/10/1999
Rv. 530395 e, più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 2251 del
31/01/2013 Rv. 624974): nel caso che ci occupa, dalla lettura
della censura in esame si evince che l’istanza di rinnovazione
della consulenza tecnica venne in appello motivata innanzitutto
col fatto che l’ausiliare avesse acquisto materiale probatorio
irritualmente, oltre la scadenza dei termini di cui all’art. 184
ape, ma il ricorso non deduce alcuna nullità tempestivamente
eccepita;
– in secondo luogo perché, come più volte affermato da
questa Corte, non sussiste alcun obbligo del giudice di appello
di motivare espressamente il diniego sull’istanza di
rinnovazione, ben potendo lo stesso essere implicito; il giudice
dell’appello è tenuto unicamente ad addurre le eventuali ragioni
di rigetto delle censure “tecniche” mosse alla sentenza
impugnata (cfr. tra le varie, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5339 del
18/03/2015 Rv. 634871; Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999
Rv. 526402).
Ebbene, sempre dalla lettura della censura in esame (v.

prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione

ricorso pagg. 12 e 43) si evince che in appello si era negata
l’esistenza, sulla macchina, di apposite targhette contenenti le
indicazioni di entrata e di uscita dei liquidi e comunque la
mancanza di fotografie di esse, nonché errori nel disegno 721.03

sistemi di controllo.
Considerato che tali osservazioni (da cui non è dato
comprendere neppure quali fossero gli “errori” nel disegno
evidenziati dal CTU e quale fosse il rilievo decisivo, sotto un
profilo prettamente tecnico delle “targhette”)

non certo possano

costituire “censure tecniche” la sentenza si sottrae ancora una
volta alla censura.
In conclusione il ricorso va rigettato e le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno
regolale secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso

e

condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi 3.200, di cui 200,00 per esborsi, oltre a spese
generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma il 2.3.2016.

e la mancanza, nel progetto prima e nella macchina poi, di

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