Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8217 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 27/04/2020), n.8217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24503/2019 proposto da:

S.S., in qualità di madre del minore D.E.,

elett.te domiciliata presso l’avvocato Claudio De Gregorio, che la

rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Casa Famiglia Il Nido Del Focolare, in qualità di collocatario del

minore e tutore provvisorio del minore D.E.;

D.R.; Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di

l’Aquila; Servizio Sociale, Cooperativa Sociale Orizzonte, nella

qualità di servizio affidatario del minore D.E.;

Comune di Pescara – Settore Politiche sociali – in persona del

sindaco p.t.; So.Al.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 2017 il Tribunale per i minorenni di L’Aquila dichiarò lo stato di adottabilità del minore D.E., con conseguente decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale (con divieto di qualsiasi contatto con il minore), confermando l’affido del minore al Servizio Sociale di (OMISSIS) e il collocamento presso una casa-famiglia.

Con sentenza del 6.2.2018, la Corte d’appello rigettò l’appello proposto dalla madre, S.S. nella parte in cui aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

Con ordinanza dell’8.2.19, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della S., ha cassato la sentenza d’appello, ritenendo che non fosse stata svolta una verifica effettiva ed attuale della possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, rinviando alla Corte d’appello in ordine a tale accertamento, eventualmente disponendo una specifica indagine peritale.

Con atto del 6.5.19, S.S. ha riassunto il giudizio, notificato al curatore speciale l’11.6.19. Con sentenza del 17.7.19, la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile il giudizio in quanto la ricorrente in riassunzione non si era costituita nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 347 e 165, c.p.c., risultando infatti pacifico, per averlo dedotto la stessa S. nella propria istanza di rimessione in termini, che il termine per la costituzione in giudizio scadeva l’8.5.19, ma che la stessa aveva provveduto all’adempimento solo in data 13.5.19.

Al riguardo, la Corte d’appello ha ritenuto infondata l’istanza di rimessione in termini in quanto – a prescindere dall’imputabilità o meno del blocco di accesso ad alcune caselle di posta elettronica certificata della ricorrente – risultava documentato che il gestore del servizio aveva preavvisato gli utenti del disservizio senza indicare una data certa di ripristino dell’operatività del programma telematico, e ammesso dalla medesima ricorrente di avere verificato personalmente, nel tardo pomeriggio del 7.5.19, il mancato funzionamento del sistema telematico ai fini dell’iscrizione a ruolo della causa. La Corte ne ha dedotto la sicura imputabilità alla riassumente della scelta di procedere all’iscrizione mediante deposito cartaceo, a distanza di cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per legge.

S.B. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si sono costituti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c., comma 1, art. 153 c.p.c., comma 2, nonchè omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto imputabile alla ricorrente la decadenza in cui era incorsa con la tardiva iscrizione a ruolo, dichiarando improcedibile l’appello proposto avverso la sentenza d’appello.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del suo tentativo di iscrizione a ruolo telematica nel pomeriggio del 7.5.19 (non andato a buon fine per il blocco telematico, oggetto di comunicazione l’8.5.19 da parte dell’ordine degli avvocati di Pescara) e che ciò la indusse all’iscrizione a ruolo cartacea il successivo 13.5.18, e non in data immediatamente successiva alla suddetta comunicazione a causa di un malore che colpì il suo difensore.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha rigettato l’istanza di rimessione in termini per la tardiva iscrizione a ruolo telematica del giudizio di riassunzione, avvenuta in forma cartacea il 13.5.19 oltre il termine di legge scaduto l’8.5.19, rilevando che il gestore del servizio telematico aveva preavvisato, il 7.5.2019, gli utenti del blocco dell’operatività senza indicare una data di ripristino.

La Corte di merito ha correttamente applicato gli artt. 152 e 153 c.p.c., nel ritenere che la decadenza relativa all’inosservanza del termine della costituzione nel giudizio d’appello, a seguito del ricorso per riassunzione, fosse imputabile alla ricorrente. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., SU, n. 32725/18; n. 21304/19).

Nel caso concreto, la ricorrente assume che il blocco del servizio telematico, comunicato il 7.5.19, abbia determinato l’oggettiva impossibilità di procedere all’iscrizione della causa a ruolo, protrattasi fino al giorno successivo, termine di scadenza per la costituzione in giudizio.

Ora, la corte territoriale ha escluso tale impossibilità, avendo invece evidenziato che la costituzione in giudizio sarebbe potuta avvenire in forma cartacea in data 8.5.19, tenuto conto del preavviso del disservizio delle procedure telematiche comunicato il giorno precedente. Pertanto, deve ritenersi che l’inosservanza del termine in questione sia da ascrivere alla condotta del difensore della ricorrente il quale, pur nell’obiettiva incertezza della data di ripresa dei servizi telematici, decise di optare per una tardiva costituzione cartacea, anzichè di provvedervi nell’ultimo giorno utile, nell’erroneo convincimento che il perdurante blocco dei servizi telematici avrebbe legittimato la rimessione in termini.

Va pertanto affermato che la tardiva iscrizione a ruolo non fu conseguenza diretta ed esclusiva di un fattore imprevedibile, estraneo alla volontà della parte, bensì scaturì da una libera opzione del difensore della ricorrente.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati; rilevato che la causa è esente dal contributo unificato, non s’applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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