Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8217 del 06/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 06/04/2010), n.8217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Cartografica Lombarda di Scotti Slfredo & C. s.n.c.,
S.A.
e Sa.An.Ca.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 61/6/07 del 9/10/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento.
Gli intimati non si sono costituiti.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo l’Agenzia deduce il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
La motivazione della sentenza, non contenente alcun riferimento ai motivi di gravame, si esaurisce nell’affermazione secondo cui vengono condivisi i motivi contenuti nella sentenza appellata; in particolare, il rilievo in ordine alla metodologia applicata per il calcolo del ricarico medio.
Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, relativo a vizio di motivazione”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010