Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8216 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 42-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALFA SRL, (OMISSIS), in persona del proprio amministratore unico e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V.

GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO APICE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROMEO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 20/04/2015, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 20 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 226/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva accolto il ricorso di Alfa srl contro l’avviso di accertamento IRES 2007. La CTR osservava in particolare che le allegazioni poste alla base dell’atto impositivo impugnato (specificamente: mancanza di valide ragioni economiche di un’operazione asseritamente “elusiva”) non erano state adeguatamente asserverate e che quindi l’operazione oggetto della ripresa fiscale doveva considerarsi economicamente corretta.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la totale mancanza/mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata.

La censura è fondata.

La CTR non ha infatti assolto al proprio obbligo motivazionale pur nel “minimo costituzionale” quale configurato dalla novella dell’art. 360 c.p.c., argomentando in modo del tutto apodittico, sicchè la sentenza impugnata rappresenta un caso scolastico di “motivazione apparente” e dunque mancante (cfr. Sez. U, 8053/2014).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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