Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8216 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 06/04/2010), n.8216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIDER VASTO S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 11, presso l’avv.

Salvini Livia, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti

De Mira Enrico e Logozzo Maurizio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 125/10/07 del 30/10/07;

udito l’avv. Livia Salvini;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

Iannelli Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di rettifica IVA. La società resiste con controricorso. 11 ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente. Nessun giudicato può infatti invocarsi con riferimento alla esistenza di operazioni diverse, realizzate in differenti anni dr imposta.

Con il primo motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata per avere rigettato l’appello dell’Ufficio sul rilievo che questo non avrebbe adeguatamente provato l’inesistenza delle operazioni contestate. Il mezzo è manifestamente fondato.

E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate (quale, nella specie, la circostanza della sistematica mancata consegna della merce e della conseguente mancanza di pagamenti), è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cass. 2847/03, 15395/08).

Pesta assorbito il secondo motivo, con il quale sì lamentano vizi di motivazione”;

che la società contribuente ha depositato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore; che, in particolare, il riferimento – contenuto nella memoria della società – alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 2000, nel procedimento C-454/98, non è pertinente, atteso che il giudice tributario ha, nella specie, deciso la controversia esclusivamente sulla base dell’erroneo principio che “nell’ipotesi di fatture che l’Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, provare che l’operazione commerciale oggetto delle fatture non è mai stata posta in essere”, senza alcun riferimento alla problematica, coinvolgente profili di fatto che non risultano trattati nella sentenza impugnata e su cui invece è incentrata la sentenza della Corte di Giustizia, del rischio di eventuale perdita di entrate fiscali;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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