Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8215 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4-2016 proposto da:

V.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA PAMPHILI 33, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE SANTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CORVINO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5177/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO dell’11/5/2015,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da V.L. avverso la sentenza n. 3339/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto a sua volta il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che non era applicabile all’atto impositivo impugnato la nuova disciplina del “redditometro” introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, per espressa scelta legislativa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, D.L. n. 78 del 2010, art. 22 poichè la CtR ha sancito l’irretroattività del “nuovo redditometro”.

La censura è infondata.

Vi è anzitutto da rilevare che è la stessa novella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, che limita la propria sfera di vigenza con decorrenza dalla dichiarazione reddituale annuale per il 2009 (art. 22, comma 1), il che appare persino ovvio in considerazione che le nuove norme sono sia favorevoli che sfavorevoli ai contribuenti.

Peraltro si è già affermato da questa Corte che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, Rv. 639865).

La sentenza impugnata sul punto è conforme a tale principio di diritto e quindi non merita la chiesta cassazione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza impugnata in quanto convalidante l’avviso di accertamento impugnato benchè riguardante il solo anno 2008, in luogo dei due anni previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

La censura è inammissibile.

La questione infatti non risulta posta con l’atto di appello (nè invero precedentemente), sicchè non ha formato oggetto di giudizio della Commissione tributaria regionale e conseguentemente non può certo essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.025 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA