Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8215 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 27/04/2020), n.8215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32382/2018 proposto da:

C.O.J., in qualità di padre del minore

O.A.C., elett.te domic. presso l’avvocato Roberto Alvisi, che lo

rappres. e difende unitamente all’avv. Mariarosa Signorini, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Servizio Famiglia e Tutela Minori del Comune di (OMISSIS), in

personale del responsabile T.M., quest’ultima anche

nella qualità di tutore del minore O.A.C.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito 10, presso lo studio

dell’avvocato Dante Enrico, rappresentato e difeso dall’avvocato

Vezzulli Elena, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2522/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna, con sentenza del 30.4.18, dichiarò lo stato di adottabilità del minore O.A.C., nato nel (OMISSIS), ritenendo il padre incapace di esercitare la responsabilità genitoriale, non maturabile in tempi compatibili con lo sviluppo pisco-fisico del minore, e non essendovi parenti entro il quarto grado in grado di prendersi cura dello stesso minore.

O.C.J. impugnò la predetta sentenza lamentando che: il Tribunale non aveva ricercato ed ascoltato i parenti entro il quarto grado del minore, al fine di valutarne l’idoneità per l’affido; la sentenza era stata fondata sulla sola relazione dei Servizi sociali circa la valutazione della capacità genitoriale del padre, non disponendo di una specifica diagnosi medica; la decisione era illegittima anche perchè il minore era stato collocato in ambiente extrafamiliare sin dalla nascita privando i genitori, le sorelle e i fratelli uterini della possibilità d’incontrarlo, costituendo essa, pertanto, un’arbitraria ingerenza nella vita familiare del ricorrente.

Si costituì il tutore del minore, mentre il Procuratore Generale concluse per il rigetto del gravame.

Con sentenza del 10.10.18, la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello, e nel rilevare che i motivi erano generici, osservò che: dagli atti era emersa la mancanza di parenti significativi del minore entro il quarto grado, rilevando che lo stesso, immediatamente dopo la nascita, fu collocato urgentemente presso una struttura protetta e successivamente presso una famiglia, mentre nessun parente si era mai rivolto ai Servizi Sociali; l’accertamento dell’incapacità genitoriale paterna non derivava da patologie psichiche ma dall’assenza di costanti comportamenti di accudimento materiale e di presenza educativa, come emerso dalle relazione dei Servizi Sociali e dalle stesse dichiarazioni del padre; dall’istruttoria era emerso che quest’ultimo non aveva mai riconosciuto la malattia mentale della moglie, a seguito di varie vicissitudini occorse alla moglie, la quale aveva anche tentato di accoltellare il marito alla presenza delle figlie; l’appellante aveva anche persuaso la moglie a sospendere la somministrazione di farmaci al fine di avere un ulteriore figlio, manifestando indifferenza per le condizioni di salute della moglie e per le conseguenze che tale scelta avrebbe avuto nei confronti delle figlie, nonostante i numerosi tentativi degli operatori dei Servizi Sociali di dissuadere la coppia dal progetto; successivamente, era nato A.C. il quale fu collocato subito presso una struttura protetta, mentre la madre tornò in Senegal per poi fare ancora ritorno in Italia; il (OMISSIS), il minore fu collocato dai Servizi Sociali, di concerto con il Tribunale, presso una famiglia nella quale vive tuttora; in data (OMISSIS) la madre morì in (OMISSIS), mentre il padre dichiarò che avrebbe potuto tenere il piccolo con sè, con l’aiuto della propria madre che si sarebbe trasferita dal Senegal in Italia, così manifestando la propria indisponibilità a prendersi cura personalmente del figlio ed anteponendo le proprie necessità a quelle di sostegno e di aiuto alla prole pure nell’elaborazione del lutto; l’appellante era anche regredito nelle conoscenze linguistiche, compromettendo la capacità di condividere il progetto in favore dei figli minori; il collocamento del neonato presso una struttura si presentava come l’unica misura idonea ad evitare un danno grave alla sua incolumità e alla sua salute, peraltro precaria fin dalla nascita; pertanto, era da condividere la valutazione circa la non recuperabilità della capacità genitoriale del padre in tempi compatibili con la sua crescita, tenuto conto che egli non si era impegnato, pur usufruendo dei Servizi Sociali per lungo tempo, nell’acquisizione di competenza a prendersi cura del bambino e costruire con lui una significativa relazione nei primi anni di vita, perdendo anche il diritto di proprietà sull’abitazione a causa della sospensione del pagamento del mutuo ipotecario nonostante l’apprezzabile retribuzione percepita, e vivendo in altro alloggio inidoneo alle esigenze del bambino e per il quale aveva subito uno sfratto per morosità.

Ricorre in cassazione l’ O. con quattro motivi.

Resiste con controricorso il tutore del minore, eccependo l’inammissibilità del ricorso, ex art. 360 bis c.p.c., e l’infondatezza del ricorso. Non si sono costituiti gli altri intimati ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata ricerca ed audizione dei parenti entro il quarto grado. In particolare, Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato che non erano state fornite precisazioni sulle generalità del fratello uterino e dello zio, in quanto esse erano state già indicate nel procedimento innanzi al Tribunale e nell’atto di appello, e che il collocamento del minore presso una struttura protetta fin dalla nascita aveva precluso un qualunque rapporto significativo con i parenti.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 184, art. 1, avendo la Corte d’appello omesso di valutare l’idoneità del fratello e dello zio, entrambi residenti in Italia, a prendersi cura del minore nell’ambito della propria famiglia.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, in quanto lo stato di adottabilità del minore aveva leso il diritto del ricorrente alla sua vita familiare, per l’impossibilità di vederlo anche nell’ambito di programmi di incontri protetti, costituendo un’ingerenza arbitraria dello stato.

Con il quarto motivo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla capacità genitoriale del ricorrente, in mancanza di una diagnosi medica, essendo a tal fine insufficiente la relazione dei Servizi Sociali, peraltro recepita acriticamente dalla Corte territoriale.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione ex art. 360 bis c.p.c., in quanto il ricorrente ha dedotto motivi il cui esame, secondo la relativa astratta prospettazione, offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, in ordine alla questione dell’esistenza di parenti significativi del minore entro il quarto grado – che la Corte d’appello ha escluso per quanto emerso dagli atti – è inammissibile. Al riguardo, va anzitutto rilevato che il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non è declinabile riguardo alla versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellata con D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 143 del 2012, applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Il ricorrente assume, inoltre, che la generalità dei parenti sarebbe stata indicata, in parte, nel procedimento di primo grado, e in parte nell’atto d’appello. Tale motivo è però generico, non avendo il ricorrente indicato con quale modalità avrebbe indicato tali dati nel procedimento di primo grado, nè trascritto la parte del ricorso in appello in cui avrebbe formulato la critica in questione.

Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che il collocamento del figlio presso una struttura protetta abbia costituito un’ingerenza arbitraria nella sua vita familiare, ledendo il diritto alla via familiare di cui all’art. 8 Cedu, essendogli stato impedito di vedere il figlio fin dalla nascita, allorchè quest’ultimo, senza il consenso dei genitori, fu collocato presso una struttura protetta. Va osservato che la doglianza non coglie la ratio decidendi, che non è consistita nella semplice insussistenza del diritto del ricorrente di vedere il figlio, bensì nell’accertamento dell’irrecuperabilità della capacità genitoriale del C..

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che: il ricorrente fosse incapace di esercitare le responsabilità genitoriali per una serie di valutazioni ben motivate, sebbene costantemente supportato dai Servizi Sociali (peraltro, già da epoca anteriore alla nascita del minore, in ordine alle altre figlie); il collocamento del minore presso la struttura protetta fin dalla sua nascita fu un atto necessitato per le gravi condizioni di salute della madre e per la mancata seria disponibilità del ricorrente a prendersi cura del figlio, come evidenziato dal riferimento alla propria madre, residente in Senegal, quale persona che avrebbe potuto accudire il bambino dopo la morte della moglie.

Ne consegue che la mera deduzione dell’impossibilità di incontrare il figlio fin dalla sua nascita, quale violazione del diritto di non subire ingerenze arbitrarie dello Stato nello svolgimento della sua vita familiare e personale, non attinge la ratio della decisione impugnata intesa nella sua completezza, alla stregua della quale l’impedimento agli incontri con il figlio ha costituito la diretta conseguenza dell’incapacità di esercitare la potestà genitoriale e della sua accertata irrecuperabilità.

Il quarto motivo è inammissibile essendo declinato secondo una formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratio temporis; inoltre la doglianza tende al riesame dei fatti in ordine alla questione della relazione dei Servizi Sociali, ovvero non coglie la ratio decidendi, atteso che sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno escluso la sua capacità genitoriale, come detto, non per patologie mediche, ma a causa dell’irrecuperabilità della sua capacità genitoriale, come desumibile dai plurimi fatti evidenziati nella motivazione della sentenza impugnata, non censurabile in questa sede.

Ne consegue che legittimamente è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore, stante l’irreversibile stato di abbandono dello stesso, accertato in conformità del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass., n. 11171/19; n. 1431/18).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati; è altresì inapplicabile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, poichè la causa è esente dal versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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