Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8215 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11582/2019 R.G. proposto da:

F.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Vittucci, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Santa

Costanza, n. 35;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato

dalla Romeo Gestioni S.p.a., affidataria dei servizi gestionali

afferenti al patrimonio immobiliare dell’ente, rappresentata e

difesa e difesa dall’Avv. Mariolina Bernardini, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via Giambattista Vico, n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 7126/2018,

depositata il 13 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.L. ricorre con unico mezzo per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte d’appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda nei suoi confronti proposta dalla Romeo Gestioni S.p.a., in rappresentanza dell’Inps, di condanna al rilascio dell’appartamento sito in (OMISSIS), poichè detenuto senza titolo, nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione;

l’INPS resiste con controricorso;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la corte territoriale ha rigettato il gravame sulla base delle seguenti considerazioni:

“l’appellante deduce di avere da sempre abitato nell’immobile insieme al fratello F.S.A. ed invoca l’applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 248 del 2005, nonchè dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999;

“il contratto di locazione stipulato in data (OMISSIS) non prevedeva pluralità di conduttori e F.S.A. figurava essere l’unico locatario dell’appartamento;

“dall’istruttoria espletata emergeva che successivamente il conduttore aveva rilasciato l’appartamento e, conseguentemente, lo status dell’appellante non poteva che qualificarsi (come) di occupante abusiva;

“a nulla rileva che F.L. coabitasse con il conduttore, non ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 6, nè può ritenersi ammissibile una cessione del contratto ex art. 2, in mancanza di espresso consenso del locatore;

“in riferimento alla richiesta di sanatoria la L. n. 248 del 2005, art. 7-bis (recte: D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248) consente all’occupante abusivo, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed abbia provveduto al pagamento dell’indennità di occupazione, di beneficiare dei diritti di opzione e di prelazione in caso di alienazione, ma tale disposizione non si attaglia alla fattispecie, tenuto conto che l’appellante richiede unicamente la regolarizzazione della sua posizione con la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione alle stesse condizioni riservate all’originario conduttore, nè in primo grado veniva fornita alcuna prova in riferimento al pagamento dell’indennità di occupazione;

“inconferente, infine, è il richiamo alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, poichè, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, pur appartenendo ad un ente pubblico il bene non è destinato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale pubblica;

“la produzione in sede di gravame dei documenti comprovanti il pagamento di somme riferite al periodo 2008-2012 incontra il divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., atteso che i motivi addotti a giustificazione del loro mancato tempestivo deposito in primo grado (ossia il convincimento di non trovarsi nella posizione di occupante senza titolo) appaiono privi di pregio e inidonei a superare il divieto di ius novorum”;

con l’unico motivo di ricorso (pagg. 17-22) F.L. denuncia “carenza di motivazione – illogicità – contraddittorietà della decisione con la documentazione prodotta – travisamento dei fatti contraddittorietà della decisione con quanto richiesto” (così, testualmente, nell’intestazione);

lamenta che le motivazioni poste a fondamento della ritenuta inapplicabilità, nella specie, del D.L. n. 203 del 2005, art. 7-bis, non trovano riscontro nella documentazione acquisita agli atti dei fascicoli dei primi due gradi di giudizio;

riassunto il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, afferma che “è evidente” che la richiesta di regolarizzazione da essa presentata all’Inps nel febbraio del 2008 “mirava ad ottenere l’applicazione anche dei benefici previsti dal citato art. 7-bis, contestata dall’INPS” e che prova dei relativi presupposti poteva trarsi dall’istruttoria compiuta;

da questa emergeva infatti, secondo la ricorrente, che essa aveva abitato nell’immobile di (OMISSIS), che il fratello se ne era allontanato nel 1985, in occasione del matrimonio, che nulla era provato in merito alla occupazione da parte dello stesso dell’immobile in parola fino al (OMISSIS);

assume ancora che, avuto riguardo anche a quanto essa aveva richiesto con l’avvio, prima dell’appello, di procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma, era chiaro che con la richiesta di regolarizzazione della posizione contrattuale, essa aveva inteso contestare in toto le premesse contenute nell’atto di citazione di controparte, “soprattutto quelle che le inibiscono la definitiva sistemazione della posizione con l’acquisto dell’immobile ex art. 7-bis”;

sostiene di nulla dovere a titolo di indennità di occupazione dal momento che per lo stesso immobile aveva sempre pagato regolarmente il canone mediante un bollettino intestato al fratello A.S., senza che al riguardo l’Inps nulla avesse mai obiettato, così ingenerando in essa la convinzione di nulla dover provare in ordine al pagamento mensile di un importo per l’immobile in godimento;

il motivo è inammissibile, proponendo esso critiche: a) non riferibili ad alcuno dei vizi cassatori tipizzati nell’art. 360 c.p.c.; b) generiche e meramente oppositive rispetto ai fatti accertati in sentenza; c) inidonee a confrontarsi con le ragioni della decisione; d) comunque inosservanti dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, ex art. 366 c.p.c., n. 6;

varrà in proposito rammentare che, nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U 24/07/2013, n. 17391);

la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della c.d. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge (Cass. Sez. U Sez.U 10/07/2017, n. 16990);

in tale prospettiva il motivo si segnala, come detto – oltre che per la evocazione, nell’intestazione, di presunti vizi non compresi tra quelli deducibili in cassazione – per la prospettazione, nella susseguente confusa illustrazione, di questioni puramente di merito in chiave meramente e genericamente assertivo/oppositiva rispetto ai fatti accertati in sentenza e alle ragioni che, in diritto, rendevano fondate le pretese dell’ente previdenziale, con lo stesso metro proponendosi anche un contenuto diverso delle questioni dibattute e a richiamare atti estranei al giudizio e del tutto irrilevanti (quali quello diretto all’attivazione, tra un grado e l’altro del giudizio di merito, di procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione Forense);

così, ad es., mentre la sentenza accerta che F.L. aveva richiesto la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione alle stesse condizioni riservate all’originario conduttore, donde l’inconducenza del richiamo al D.L. n. 203 del 2005, art. 7-bis, che non riconosce un tale diritto all’occupante abusivo, la ricorrente vi oppone l’argomento che invece la sua richiesta era diretta o ottenere l’acquisto della proprietà dell’immobile, senza però indicare non solo il tipo di errore che avrebbe condotto a tale distorsione del thema decidendum, ma anche se, dove e quando esso era stato dedotto e da quale atto del processo ritualmente acquisito esso dovrebbe risultare; il tutto con palese inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

per analoghi motivi non può ravvisarsi alcuna conferente ragione di critica idonea a confrontarsi, nel rispetto di taluno dei paradigmi censori previsti dall’art. 360 c.p.c., con la motivazione che regge in sentenza la conferma della fondatezza della pretesa indennitaria avanzata dall’Inps per l’abusiva occupazione dell’immobile;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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