Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8214 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4781/2019 R.G. proposto da:

P.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Bernardino Pasanisi

e dall’Avv. Berardino Iacopucci;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Sportelli e

dall’Avv. Sergio Torri, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, Via Girolamo Savonarola, n. 6;

– controricorrente –

e contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv.

Domenico Vizzone e dall’Avv. Sergio Torri, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, Via Cratilo di Atene, n. 31;

– controricorrente –

e nei confronti di

Sistemi e Costruzioni S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 31239/2018,

pubblicata il 4 dicembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2010, rigettò la domanda di P.M. volta a ottenere la condanna del Comune di Roma (in corso di causa diversamente denominato come Roma Capitale) al risarcimento dei danni subiti a causa della caduta occorsale in data (OMISSIS) mentre percorreva a piedi il centro della città, da essa causalmente ascritta al manto stradale sconnesso, all’avvallamento del suolo ed alla scarsa illuminazione.

Qualificata la domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c., ritenne che il fatto lesivo si fosse verificato per il comportamento distratto e incauto della vittima.

2. La Corte d’appello dichiarò inammissibile il motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva della affermata non riconducibilità della fattispecie alla previsione di cui all’art. 2051 c.c. (ritenendo trattarsi di domanda nuova, implicante nuovi e diversi accertamenti di fatto) e, nel merito, confermò la decisione di primo grado, ritenendo provato che la buca di cui aveva parlato la vittima era un avvallamento della pavimentazione, che l’illuminazione proveniente dalle vetrine dei negozi la rendeva visibile e che l’appellante che, poco prima aveva già attraversato la piazza, teatro dell’incidente, avrebbe potuto e dovuto, con l’uso di maggiore diligenza, avvedersi della irregolarità della pavimentazione tipica.

3. Con sentenza n. 31239 del 04/12/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla soccombente, ritenendo inammissibili entrambi i motivi sui quali esso era fondato.

3.1. Quanto al primo, con il quale la ricorrente censurava la sentenza d’appello, sotto diversi profili, nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda nei confronti del comune era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., e non ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha in particolare rilevato che la decisione dei giudici d’appello, oltre che sulla detta ritenuta inammissibilità della domanda, era anche fondata, quale seconda ma autonoma e consentita ratio decidendi, sul rilievo della sua infondatezza nel merito: ratio non specificamente impugnata in cassazione e tale dunque da rendere “irrilevante lo scrutinio dei motivi riferiti all’altra”.

3.2. Del secondo motivo, con il quale la ricorrente rimproverava alla corte d’appello di non aver esaminato la questione dello stato malfermo dei sampietrini, ha poi affermato l’inammissibilità sul triplice rilievo:

a) della non deducibilità del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in presenza di “doppia conforme”;

b) della incensurabilità dell’apprezzamento di merito circa l’irrilevanza delle prove testimoniali dedotte;

c) che la Corte territoriale aveva in realtà “preso in esame la pavimentazione della piazza e la sua irregolarità – su cui verteva la dichiarazione della teste S. che aveva riferito della presenza di un paio di sampietrini basculanti – attribuendogli, nondimeno, un contenuto probatorio opposto rispetto a quello invocato dalla ricorrente. Il fatto che la piazza fosse pavimentata con sampietrini alquanto sconnessi era emerso, infatti, già dalla testimonianza di Pa.; tuttavia, il tipo di pavimentazione e la sua irregolarità non erano stati considerati tali da indurre a ritenere ricorrente una situazione di pericolo occulto, perchè: a) la buca era un avvallamento della pavimentazione, come riscontrato tramite le dichiarazioni rese e i rilievi fotografici; b) la piazza era illuminata attraverso le vetrine dei negozi; c) la vittima aveva già effettuato l’attraversamento della piazza e quindi era consapevole che la pavimentazione era fatta con i sampietrini”; ha inoltre sul punto soggiunto che “non risulta dedotto che la causa della caduta della ricorrente fosse imputabile alla presenza di sampietrini malfermi; il che rende sprovvista di decisività la testimonianza della S.”.

4. Per la revocazione della sentenza della Suprema Corte propone ricorso P.M., ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, con due motivi, cui resistono Roma Capitale e UnipolSai Assicurazioni S.p.a., depositando controricorsi.

L’altra intimata non svolge difese in questa sede.

5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente e UnipolSai hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “vizio revocatorio della sentenza art. 391-bis c.p.c. ed art. 395 c.p.c., n. 4, sulla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso”.

Lamenta che il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile sull’erroneo presupposto che la sentenza di merito avesse, da un lato, dichiarato inammissibile la domanda di responsabilità per colpa (ex art. 2043 c.c.), dall’altro, rigettato nel merito la domanda risarcitoria sotto l’alternativa prospettazione causale di cui all’art. 2051 c.c. (responsabilità per i danni da cosa in custodia). Su tali premesse la Suprema Corte ha infatti attribuito rilievo dirimente alla mancata impugnazione di detta seconda autonoma ratio decidendi, come invece avrebbe dovuto essere, secondo il ragionamento della S.C., non potendosi ritenere che con l’affermazione della inammissibilità della domanda risarcitoria per colpa la corte di merito si fosse spogliata della potestas judicandi.

Il presupposto predetto, secondo la ricorrente, è però frutto di errore di fatto dal momento che la corte d’appello aveva in realtà ritenuto inammissibile, per asserita novità della questione, il capo di impugnazione volto a vedere ricostruita e riconosciuta la responsabilità sotto la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., ed aveva, dopo tale dichiarazione di inammissibilità, aggiunto considerazioni – che le erano precluse – volte a dichiarare anche infondata la domanda sotto la medesima disciplina della responsabilità da cosa in custodia.

In altre parole – afferma la ricorrente – non è vero quanto afferma la sentenza della S.C. che, cioè, la sentenza d’appello era articolata sotto due profili autonomi ed indipendenti: il primo riferito alla domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c. (dichiarata inammissibile); il secondo riferito alla domanda ex art. 2051 c.c. (dichiarata infondata).

Sarebbe stato tale errore, secondo la ricorrente – errore consistito nella supposizione che la pronuncia di inammissibilità e quella di rigetto sarebbero state dai giudici di merito riferite a due distinte domande anzichè alla medesima – a giustificare il convincimento della non consumazione, con la prima, della potestas iudicandi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “vizio revocatorio della sentenza art. 391-bis c.p.c. ed art. 395 c.p.c., n. 4, sulla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso”.

Frutto di errore di fatto percettivo sarebbero:

a) aver ritenuto sul punto in questione l’esistenza di una c.d. “doppia conforme” ostativa alla censura ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.;

b) l’affermazione secondo cui in domanda non si prospettava l’imputabilità della caduta alla presenza di sampietrini malfermi;

c) aver ritenuto che l’atto di appello fosse successivo all’11 settembre 2012 e dovesse pertanto trovare applicazione la detta norma (art. 348-ter c.p.c., comma 4) preclusiva alla denuncia di vizio motivazionale.

3. Il primo motivo è inammissibile, poichè fondato su una lettura errata del contenuto della sentenza impugnata per revocazione e, dunque, aspecifico.

3.1. Il fatto processuale che sarebbe stato malamente percepito dalla S.C. (avere cioè la corte d’appello dichiarato inammissibile il primo motivo d’appello che denunciava l’erronea qualificazione della domanda come volta a far valere responsabilità per colpa e non ex art. 2051 c.c.) risulta in realtà chiaramente focalizzato in sentenza.

Ciò emerge chiaramente – al di là dell’erroneo riferimento in alcuni incisi della sentenza (pag. 2, righi 16 e 26) all’art. 2043 c.c., anzichè all’art. 2051 c.c., chiaramente imputabili a ininfluente errore materiale – da diversi passaggi della motivazione (ben più numerosi di quello che riconosce correttamente enunciato la stessa ricorrente), quali:

a) quello contenuto in apertura di pag. 3, ove si descrive del tutto correttamente (come riconosce, si è detto, anche la ricorrente) il motivo di doglianza (“la ricorrente censura, sotto quattro differenti profili, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda nei confronti del Comune era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., piuttosto che ai sensi della fattispecie speciale di responsabilità, di cui all’art. 2051 c.c.”);

b) quello contenuto in apertura della pag. 4 (“La ricorrente affida all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la denuncia di nullità del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile il motivo di censura fondato sull’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c., ritenendo che le fosse precluso di pervenire ad un accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.. La ricorrente deduce che, essendo affidato al giudice e non alla parte il compito di qualificazione della domanda, il giudice avrebbe potuto nei limiti dei fatti dedotti qualificarla diversamente e non avendolo fatto è incorso nel vizio di omessa pronuncia”);

c) quello contenuto nel primo capoverso del p. 4 della parte motiva (pag. 4 della sentenza, righi da 16 a 23), là dove si osserva: “la decisione della Corte d’Appello si è fondata su due autonome rationes decidendi: la prima è quella che ha rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., e la seconda è quella, introdotta, a p. 8, con la espressione “per mera completezza si osserva che, se pure il caso venisse ricondotto nell’ipotesi astratta regolata dall’art. 2051 c.c., si perverrebbe comunque al rigetto della domanda sussistendo la prova del “fortuito…”, che ha ritenuto non ricorrenti i profili di cui alla ipotesi di speciale responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.”.

Nessun fraintendimento, dunque, delle ragioni della decisione di merito e dei motivi del ricorso per cassazione.

Il principio di diritto successivamente affermato (pagg. 4, ultimi sei righi e pag. 5, primi sei righi) non consente, del resto, in alcun modo di ritenere che sia stato affermato a motivo del qui ipotizzato errore percettivo.

Ivi si afferma infatti: “tale ipotesi (ossia spogliamento della potestas judicandi, n.d.r.) ricorre quando il giudice di appello, già pronunciatosi su una questione di rito che impedisce l’esame del merito e che giustifica il rigetto della domanda in rito, enunci pure una motivazione sul merito – o magari più di una – e reputi infondata nel merito la domanda. Solo in tal caso la decisione sul merito è considerata tamquam non esset, giacchè integra gli estremi di una motivazione ad abundantiam che si muove su un piano esclusivamente virtuale e che, non entrando nel circuito delle statuizioni giurisdizionali, la parte non ha alcun interesse ad impugnare in sede di legittimità (Cass. sez. un. 20/02/2007, n. 3840).

“Nel caso di specie, la Corte aveva, invece, legittimamente scelto di fondare la propria decisione anche su una ulteriore ed autonoma ratio decidendi, ritenendo che quand’anche la domanda dell’attuale ricorrente fosse stata fondata sull’art. 2051 c.c., essa non sarebbe stata accolta”.

3.2. Alla luce di tali emergenze appare chiaro che quello che si intende in questa sede denunciare è, in realtà, un preteso errore di giudizio (l’inammissibilità del motivo, secondo la ricorrente, rendeva tamquam non esset e insuscettibile di impugnazione l’aggiuntivo rilievo, contenuto nella sentenza d’appello, della sua infondatezza e la S.C. avrebbe dunque errato a ritenere, invece, quel rilievo idoneo a costituire alternativa ratio decidendi, tale da rendere inammissibile il ricorso poichè non impugnata).

Tale ipotetico errore di giudizio non è suscettibile di sindacato con ricorso per revocazione.

E’ appena il caso al riguardo di rammentare che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti – con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini – e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez. U. 30/10/2008, n. 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451).

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Esso attinge infatti solo due delle argomentazioni spese in sentenza, non anche quella centrale (che rimarca come la questione dei sampietrini fosse stata esaminata dalla corte territoriale e risolta attraverso insindacabile valutazione delle prove raccolte): il preteso errore che colpirebbe tali argomentazioni mancherebbe dunque di decisività.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in Euro 3.000 in favore di Roma Capitale e in Euro 3.500 in favore di UnipolSai Ass.ni S.p.a., per entrambi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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