Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8214 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8214 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24867-2011 proposto da:
DE SISTO LUIGI DSSLGU47A02H202S, rappresentato e
difeso da se medesimo ex art.86 cpo, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio

dell’avvocato

TERESINA MAURO, che lo rappresenta e

difende unitamente allo stesso;
– ricorrente –

2016
402

contro

FORCELLA GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA M. CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato
PIERA AMALIA CARTONI MOSCATELLI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 22/04/2016

difende unitamente all’avvocato UGO NICOTERA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 13211/2011 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito l’Avvocato DE SISTO Luigi ex art.86 cpc,
difensore di se stesso che si è riportato alle difese
depositate;
udito l’Avvocato CARTONI MOSCATELLI Piera Amalia,
difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento
del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udienza del 78/02/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6.9.2007 il GP di Roma condannava Gianni Forcella a rimborsare a
De Sisto Luigi la somma omnicomprensiva di curo 640 e compensava le spese del
giudizio.
L’attore De Sisto proponeva appello chiedendo di dichiarare l’inadempienza

640, di condannare l’appellato ai danni da vacanza rovinata in euro 1000 oltre le
spese dei due gradi.
Il Forcella proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di
primo grado con la restituzione delle somme pagate in virtù della stessa.
Il tribunale rigettava le domande del De Sisto che condannava alla restituzione delle
somme ed alle spese statuendo che la causa aveva ad oggetto presunti vizi degli
occhiali acquistati dal De Sisto presso l’esercizio commerciale del Forcella e
sottoposti a sequestro penale su denunzia querela del De Sisto, al quale spettava di
fornire la prova della natura dei difetti, prova mancante per non essere stati prodotti
gli occhiali in giudizio non risultando nemmeno che sia stato chiesto il dissequestro
per le opportune indagini tecniche.
Non vi era quindi alcuna idonea prova attestante la difformità tra i parametri
diottrici, di sfera e di asse degli occhiali acquistati rispetto a quelli asseritamente
corretti né l’attore si era avvalso della procedura di cui agii artt. 1513 cc e 696 cpc
per l’accertamento dei difetti della cosa venduta.
Ricorre De Sisto con unico motivo, illustrato da memoria, resiste Forcella, che
eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo e violazione degli artt. 1453 e 2697 cc, 115, 116 cpc per non avere il

dell’appellato e, preso atto della restituzione del costo degli occhiali pari ad curo

giudice di appello considerato che attraverso la prova documentale e testimoniale era
stata provata la natura dei difetti per essere i valori da correggere con le lenti
acquistate del tutto diversi da quelli rilevati dal venditore.
La censura, come proposta, pur ammissibile, non merita accoglimento.
La stessa si basa sulla premessa che nel nostro ordinamento, oltre e prima delle c.d.

riporta brani della prova testimoniale e deduzioni relative all’esame comparativo
della scheda occhiali dell’ottico Forcella e di altro ottico.
Non viene , tuttavia, impugnata la rado decidendi che, come dedotto si basa
sull’affermazione che spettava all’attore di fornire la prova della natura dei difetti,
prova mancante per non essere stati prodotti gli occhiali in giudizio non risultando
nemmeno che sia stato chiesto il dissequestro per le opportune indagini tecniche.
Non vi era quindi alcuna idonea prova attestante la difformità tra i parametri
diottrici, di sfera e di asse degli occhiali acquistati rispetto a quelli asseritamente
corretti né l’attore si era avvalso della procedura di chi agli arti. 1513 cc e 696 cpc
per l’accertamento dei difetti della cosa venduta.
Si chiede in questa sede un riesame del merito deducendo che la prova era in atti ma
le riportate testimonianze in gran parte consistono in mere risposte affermative su
singoli aspetti della vicenda inidonei a ribaltare la sentenza impugnata riferendo
dell’impossibilità di sostituire una sola lente, della lacrimazione al momento del
ritiro degli occhiali, della fornitura di un nuovo ottico, di ritardi nella partenza.
La prova documentale, riferita alla diversità di parametri tra i due ottici, di per sé
non è risolutiva non essendosi svolta in contraddittorio e non essendo equiparabile
ad una perizia giurata o ad una ctu.
In definitiva il ricorso va rigettato con la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI

prove tecniche, esistono le prove documentali, quelle storiche e quelle logiche e

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1400
di cui 1200 per compensi, oltre accessori.
Roma 18 febbraio 2016.
il residente

ari° Grudiziarir.
R

NeRi

DEPOSITATO N CANCELLERIA

11 consigliere estensore

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