Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8214 del 06/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.S. e C.R., in qualità di eredi di G.
E., elettivamente domiciliati in Roma, via Bissolati n. 76, presso
l’avv. Tommaso Spinelli Giordano, rappresentati e difesi dall’avv.
Tosca Flavio giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 102/22/06, depositata il 26 febbraio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L ‘Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 102/22/06, depositata il 26 febbraio 2007, con la quale è stato riconosciuto il diritto di G.E., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2002.
G.S. e C.R., in qualità di eredi di G. E., resistono con controricorso.
2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, appare, manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio affermato con la sentenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010