Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8213 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5214-2016 proposto da:

BORGO VENUSIO SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, P.I. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CRISPI 36, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CONVERTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 464/2/2015, emessa il 4/05/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il

08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 4 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 162/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva parzialmente accolto il ricorso della Borgo Venusio scarl. La CTR osservava in particolare che il ricorso introduttivo del giudizio doveva ritenersi inammissibile sia perchè non debitamente sottoscritto, trattandosi di elemento essenziale dell’atto, sia perchè la copia notificata all’Ente impositore, appunto in quanto mancante dell’ultima pagina e quindi della sottoscrizione, risultava difforme dall’originale depositato presso la CTP.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, poichè la CTR ha considerato non ritualmente sottoscritto il ricorso introduttivo del giudizio solo in quanto la copia notificata all’Agenzia delle entrate, ufficio locale, mancava dell’ultima pagina, appunto quella contenente la sottoscrizione.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l’originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria, risulta sottoscritto, e non l’inammissibilità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, e art. 22, comma 2 che non si applicano qualora un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, poichè il resistente è comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente” (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 24461 del 17/11/2014, Rv. 633264).

Essendo pacifico in fatto che l’originale dell’atto processuale de quo è stato sottoscritto nelle forme di legge nell’originale depositato presso la segreteria della CTP, risulta evidente che la sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, poichè la CTR ha ritenuto quale causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio detta difformità della copia notificata all’Ente impositore dall’originale depositato presso la CTP.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualora l’atto di appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, in virtù della disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, (esplicitamente richiamata, quanto all’appello, dall’art. 53, comma 2 medesimo D.Lgs.), in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l’inammissibilità, pur dovendo il giudice accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, ovvero quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell’atto notificato” (Sez. 5, Sentenza n. 8138 del 11/04/2011, Rv. 617697).

La sentenza impugnata non si conforma nemmeno a tale principio di diritto, in particolare non avendo accertato in concreto la lesività per il diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, derivante dalla mancanza dell’ultima pagina della copia del ricorso notificatole.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presbite giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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