Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8213 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 11/04/2011), n.8213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IMM. NUOVA CESANO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11.5.2005 n. 47 della sez. 7^ della CTR di Milano veniva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Tirano della Agenzia delle Entrate e confermata la decisione della CTP di Sondrio n. 77/01/2001 che accogliendo il ricorso della Immobiliare Nuova Cesano s.r.l. aveva annullalo l’avviso di accertamento di maggiori redditi presunti ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1997 emesso dall’Ufficio Imposte Dirette di Tirano che, ai sensi della L. 23 febbraio 1994, n. 724, art. 30, comma 3, come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 37, aveva rettificato in L. 1.034.474.033 il reddito imponibile dichiarato dalla società in L. 29.874.000, ritenendo tale società di mero “comodo” e quindi riclassificando in bilancio come “immobilizzazioni” anzichè come “rimanenze” i beni immobili di cui la società era titolare.

La CTR di Milano riteneva che gli elementi raccolti nel processo verbale di constatazione redatto all’esito della verifica fiscale svolta alla Guardia di Finanza non fossero sufficienti ad integrare la prova che la società verificata fosse da qualificarsi come “società non operativa”.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione, con atto spedito per la notifica in data 22.6.2006, la Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo.

Non ha resistito la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile non avendo la Agenzia delle Entrate ricorrente depositato la cartolina AR comprovante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c. alla parte resistente Nuova Cesano Immobiliare s.r.l. e non essendosi costituita la società intimata.

Ed infatti il ricorrente per cassazione, il quale abbia richiesto la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, se ha, da un lato, la possibilità, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, primo periodo, di farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, l’originale dell’atto per eseguirne il deposito in giudizio, ha, dall’altro, l’onere – ove l’intimato non si sia costituito – di produrre successivamente, osservate le modalità di cui all’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, l’avviso di ricevimento, altrimenti, a norma del secondo periodo dello stesso comma, “la causa non potrà essere messa in decisione” (formula che sta a ribadire la regola – stabilita dagli artt. 149 cod. proc. civ. e art. 4, comma 3, legge cit. della indispensabilità dell’avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo) e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’inesistenza della notifica; nè detta inesistenza può essere esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e art. 4, comma 3, legge cit.

“nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (Corte cosi. 26 novembre 2002, n. 477), incidendo la pronuncia del giudice delle leggi sulla sola disciplina del momento (“quando”) in cui la notifica si considera efficace, non anche su quella dei requisiti del suo perfezionamento (“an”): cfr.

Corte cass. 1 sez. 10.3.20043 n. 4900; id. 1^ sez. 10.2.2005 n. 2722, id. 1^ sez. 27.3.2007 n. 7469.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non dovendo procedersi a liquidazione delle spese di lite in considerazione della contumacia della società intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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