Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8213 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 23/45/06, depositata il 27 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 febbraio 2010 da Relatore Cons. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 23/45/06, depositata il 27 marzo 2006, con la quale è stato riconosciuto il diritto di T.E., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000. Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo (ponendo il quesito “se, in relazione all’IRAP, per gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’art. 2195 c.c. vanno compresi gli agenti di commercio, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta”), nonchè vizio di motivazione (“in ordine alla circostanza che – in presenza di attività professionale di agente di commercio – sia considerata rilevante, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, la asserita assenza di autonoma organizzazione”), appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di idonea censura.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA