Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8212 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2187-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA delle entrate, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2418/5/2014, emessa il 10/10/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, SEZIONE DISTACCATA di

REGGIO CALABRIA, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 10 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 722/4/93 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto da L.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF, ILOR 1986. La CtR osservava in particolare che le previsioni normative di riferimento D.P.R. n. 597 del 1973, (art. 54 in relazione all’art. 12, lett. a)) prevedevano inderogabilmente la tassazione – ancorchè separata – quale plusvalenza dell’avviamento in caso di cessione di aziende, essendo a tal fine irrilevante che la cessione avvenga tra congiunti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 54, e norme correlative, in punto irrilevanza della circostanza che la cessione di azienda de qua fosse stata realizzata tra fratelli e peraltro soggiunge ulteriori considerazioni in fatto circa l’inesistenza del valore di avviamento dell’azienda ceduta e quindi sulla mancanza di prova della effettiva sussistenza della plusvalenza in questione.

La censura è per un verso inammissibile, per un altro infondata.

Non risulta infatti che la CFR abbia falsamente applicato la normativa in oggetto, essendo dalla medesima chiaro che l’avviamento commerciale è oggetto di plusvalenza tassabile (art. 12, lett. a), citato D.P.R.) e non essendo in alcun modo escluso dalla normativa stessa che vi sia una esenzione per le transazioni tra congiunti.

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte è attestata sul principio che “In tema di Irpef, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12 (applicabile “ratione temporis”), in base al quale l’imposta si applica separatamente – se non sono componenti del reddito d’impresa – sulle plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, va interpretato, sulla base del riferimento alle plusvalenze “percepite”, nel senso dell’assoggettabilità ad imposta delle sole cessioni a titolo oneroso e non anche di quelle a titolo gratuito, nelle quali il cedente non percepisce nulla. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la plusvalenza in un caso in cui due coniugi, esercenti un’impresa familiare, avevano costituito una società in nome collettivo con la propria figlia per gestire la precedente attività aziendale)” (Sez. 5, Sentenza n. 13483 del 11/06/2009, Rv. 608305).

A tale principio la sentenza impugnata si è sicuramente uniformata e per tale ragione quindi non può di certo essere cassata.

Peraltro nello sviluppo argomentativo della censura il ricorrente passa evidentemente sul piano della valutazione dei fatti di causa, in particolare adducendo per quali ragioni, appunto di fatto, si doveva considerare inesistente la plusvalenza in questione, mancandone il presupposto, in quanto l’avviamento dell’azienda ceduta era pari a zero.

Per questo profilo la censura è inammissibile, poichè va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; nulla per le spese del presente giudizio stante la mancata difesa sostanziale dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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