Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8212 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4467-2020 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE BALENIERE

126, presso lo studio dell’avvocato SILVIA PIETRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BERNARDO MUCCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VASTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 209/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 13/1/2020, avverso la sentenza n. 209/2019 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 14/6/2019 e non notificata, la sig.ra M.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

2. Con la pronuncia in questa sede impugnata, il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’appello, ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Vasto, per sentirlo condannare alle lesioni subite a causa del sinistro occorsole in data (OMISSIS) allorchè, in Vasto, finiva con un piede al lato di un tombino, perdendo l’equilibrio e cadendo sull’asfalto irregolare e disconnesso, che l’attrice riconduceva a responsabilità del Comune convenuto ex art. 2051 c.c.. In primo grado, espletata la fase istruttoria, escussi i testimoni delle parti ed espletata CTU medico-legale, la domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace di Vasto, con compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.

3. In sede di gravame, il Tribunale di Vasto ha dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo che l’appellante si fosse limitata a reiterare le tesi difensive proposte in primo grado, senza tener conto delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a fondamento della decisione impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si denuncia “Errores in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La ricorrente deduce che l’appello interposto dinanzi al Tribunale di Vasto non si prestava ad alcuna censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che parte appellante aveva posto il giudice dell’appello in condizione di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni esposte dal primo giudice e indicando perchè fossero censurabili.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Difatti, non solo nel ricorso manca la riproduzione sintetica dell’atto di appello e la sua localizzazione, nel fascicolo di ufficio o di parte, anche per come pervenuto dinanzi a questa Corte, ma addirittura non si rinviene alcuna indicazione circa il suo contenuto, anche minimo, al punto che i motivi spiegati in sede di appello risultano del tutto oscuri.

1.2. Il giudizio di aspecificità dell’appello ex art. 342 c.p.c., è stato espresso dal Tribunale di Vasto per avere l’appellante reiterato le tesi difensive proposte in prime cure senza tener conto delle ragioni della decisione impugnata.

1.3. Talchè, in questa sede, la ricorrente avrebbe dovuto individuare trascrivendola o localizzandola nel ricorso – anche la sentenza di prime cure, in virtù del fatto che il giudizio d’appello non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae, per cui il requisito di specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c., esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico. Ciò implica una ineludibile verifica in concreto del rapporto di simmetria tra la sentenza impugnata e l’atto di impugnazione, nel senso che tanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni della prima, tanto più puntuali devono profilarsi quelle del secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11197 del 24/4/2019; v. anche Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 4695 del 23/2/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15970 del 29/7/2016).

1.4. E, invece, la censura si dilunga in una disamina degli orientamenti della S.C. in tema di specificità dell’atto di appello e di interpretazione dell’art. 342 c.p.c., senza riportare alcuno dei riferimenti dianzi indicati e necessari per superare il vaglio di ammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 “In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla loro documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014).

2. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – terza civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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