Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8212 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 8212 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 27188-2011 proposto da:
PAPADIA

LUIGI

PPDIGU52T11G188E,

elettivamente

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO
VALENTI;
– ricorrente contro

PAIANO MARTIRE, elettivamente domiciliato in ROMA,
2016
318

CORSO DEL RISORGIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato AMINA LABBATE, rappresentato e difeso
dagli avvocati GIOVANNI FINA, VALENTINA SARNO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 524/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 22/04/2016

di LECCE, depositata il 08/06/2011;
udita la relazione della causa svolta ne1]a pubblica
udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dolt. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

FATTO E DIRITTO
Il signor Luigi Papadia ha proposto ricorso nei confronti del signor Martire Paiano per la cassazione della
sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 524/11, depositata 1’8.6.11.
Il Paiano si è costituito con controricorso.

In data 8 febbraio 2016 è stato depositato nella cancelleria di questa Corte un atto datato 7.2.2016 congiuntamente firmato dal procuratore del ricorrente, avvocato Fabio Valenti, e dai procuratori del
controrieorrente, avvocati Valentina Sarno e Giovanni Fina – in cui i suddetti procuratori dichiarano di
rinunciare “alla decisione nel presente giudizio, che dichiarano di abbandonare”.
Tale atto manifesta la volontà della parte ricorrente di rinunciare al ricorso e quella della parte contro
ricorrente di accettare detta rinuncia; i procuratori che hanno sottoscritto l’atto erano muniti del relativo
potere, in ragione dell’attribuzione della ‘facoltà di transigere, conciliare e rilasciare quietanze”conferita
all’avv. Valenti nella procura stesa a margine del ricorso per cassazione e del riferimento all’ “eventuale
componimento bonario della presente lite” contenuto nella procura stesa a margine dei controricorso.
Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del
Procuratore Generale; poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di
estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass, 19051/10, Cass. 1878/1 l);
Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia manifestata dai difensori del
contro ricorrente,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma 9 febbraio 2016

Il Presidente

La causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2016.

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