Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8212 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 11/04/2011), n.8212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

T.V., EMPORIO CASA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 05/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.4.2005 n. 61 la 13^ sezione della Commissione tributaria regionale di Firenze in accoglimento dell’appello proposto da Emporio Casa s.r.l. e da T.V. n.q. di liquidatore di detta società, annullava l’avviso di accertamento in rettifica con il quale l’Ufficio IVA di Pistoia aveva determinato una maggiore imposta dovuta per l’anno 1992.

Il Giudice di appello riteneva insufficiente la prova presuntiva della contabilizzazione di costi inesistenti offerta dalle risultanze della ispezione fiscale svolta dal Guardia di Finanza, alle quali rinviava “per relationem” l’avviso di rettifica.

Avverso tale sentenza, non notificata, ricorrono per cassazione, con atto notificato in data 19.5.2006 alla società ed al liquidatore T., il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo articolato in plurime censure.

Non hanno resistito gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarala ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR della Toscana, introdotto dalla sola Agenzia delle Entrate-Ufficio IVA di Pistoia, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte 1 “Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione Statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportato aggravio di attività difensiva si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

2. La sentenza impugnata l’onda l’accoglimento degli appelli sulla seguente “ratio decidendi”: “la documentazione in atti” non integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza che debbono assistere la prova presuntiva della inesistenza dei costi contabilizzati in base a fatture per operazioni mai avvenute ovvero simulate, assumendo carattere recessivo la accertata mancata emissione di documenti accompagnatori della merce rispetto alla “dimostrata esistenza dei beni nella medesima località, assieme alla inconfutata regolarità della contabilità che forma prova a favore del contribuente fino alla dichiarazione di disconoscimento”.

3. La Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54, comma 3 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè per omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto erroneamente i Giudici di appello:

– non avrebbero riconosciuto nella accertata inoperatività della società emittente MABIT s.r.l, e nella mancata disponibilità delle merce da parte di quest’ultima, i fatti certi dai quali trarre la conseguenza logica della inesistenza delle operazioni commerciali con la società contribuente EMPORIO CASA a r.l.;

– non avrebbero considerato che i predetti fatti si riferivano direttamente alla società contribuente e non alla società fornitrice con cui la prima aveva intrattenuto le operazioni inesistenti di acquisto merce;

– avrebbero ritenuto provata la esistenza delle operazioni commerciali in base alla sola regolarità formale delle scritture contabili, contravvenendo alla consolidata giurisprudenza del Giudice di legittimità secondo cui dimostrata presuntivamente la inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente la prova che quelle siano state effettivamente realizzate;

– avrebbero in modo apodittico escluso la consistenza probatoria dell’argomento presuntivo addotto dalla Amministrazione, valorizzando esclusivamente uno solo dei molteplici elementi indiziari (esistenza della merce in magazzino) peraltro fondato sulla mera – indimostrata – asserzione della società emittente MABIT s.r.l. e senza dare conto che il fatto della inesistenza delle merce in magazzino trovava riscontro nelle dichiarazioni dei soci e del consulente fiscale della stessa società rese a verbale di constatazione della Guardia di Finanza.

4. In tema di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel quale deve ricomprendersi – in virtù dei poteri di esatta qualificazione giuridica del ricorso attributi anche al Giudice di legittimità – anche la denunciata violazione delle norme relative alla disciplina della prova indicate in rubrica (cfr. in termini, Corte cass. sez. lav. 1.4.2009 n. 9477), occorre ribadire il principio affermalo da questa Corte secondo cui spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;

pertanto non è sindacabile per vizio di motivazione la sentenza di merito che abbia adeguatamente e logicamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la “ratio decidendi” (cfr. Corte cass. SU 27.12.1997 n. 13045; id. 5^ sez. 1.7.2003 n. 10330; id. 3^ sez. 27.10.2005 n. 20911; sez. lav. 6.3.2006 n. 4766; sez. lav. 11.7.2007 n. 15489). Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), non equivale, quindi, alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Corte cass. sez. lav. n. 4766/2006 cit.; id. sez. lav. 27.2.2007 n. 4500) e che le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.

Dagli ampi stralci del verbale di constatazione, emesso nei confronti di MABIT s.r.l., riportati nel ricorso emerge: che l’accertamento notificato ad Emporio Casa s.r.l. aveva ad oggetto il recupero della detrazione IVA relativa a cinque fatture emesse da MABIT s.r.l. nei confronti della stessa Emporio Casa s.r.l. nei mesi di gennaio-marzo 1992 per fornitura di merce; che dalle iscrizioni nel registro della locale CCIAA risultava che MABIT s.r.l. aveva cessato la attività dal 1989 e l’aveva ripresa soltanto nell’aprile 1992; che il fabbricato ad uso industriale ove MABIT s.r.l. aveva la sede legale era stato ceduto in affitto a titolo oneroso, a far data dal 1998, ad altra società collegata; che la merce acquistala da Emporio Casa s.r.l. era stata precedentemente acquistata da MABIT s.r.l. dalla predetta società collegata, ma di tale operazione sussisteva solo una fattura emessa nel 1991, mentre non esistevano documenti accompagnatori ed inoltre i pagamenti – diversamente da quanto indicalo in fattura – erano stati eseguiti con rimesse bancarie scadenti a maggio e giugno 1992; che alla data della ispezione (maggio 1992) non esistevano presso MABIT s.r.l. giacenze di magazzino avendo dichiarato a verbale i soci ed il consulente fiscale che l’unica attività svolta dalla società consisteva nell’affitto del fabbricato industriale.

Orbene la motivazione della sentenza impugnata non da conto delle ragioni per cui gli elementi indiziari raccolti nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza sarebbero insufficienti a fornire la prova presuntiva della inesistenza delle operazioni intrattenute da MABIT s.r.l. con Emporio Casa s.r.l., essendosi limitati i Giudici territoriali ad una mera enunciazione di tipo assertivo, senza neppure indicare sinteticamente gli elementi indiziari presi in considerazione e ritenuti insufficienti.

Analoga insufficienza motivazionale deve riscontrarsi per la asserita mancanza di concludenza degli indizi. Il Giudice di appello, infatti, omette del tutto di rappresentare l’argomento logico dimostrativo della esclusione del nesso probabilistico di derivazione del fatto ignorato (inesistenza della operazione) dal fatto noto (palesi discrasie riscontrate nella cronologia delle evidenze documentali rilevate dalla Guardia di Finanza).

Inoltre risulta manifestamente insufficiente la argomentazione posta a base della selezione tra le risultanze processuali degli elementi probatori idonei a determinare il convincimento del Giudicante:

premesso che dalla introversa motivazione non risulta chiaro in quale “località” sia stata rinvenuta la merce, e che le affermazioni inerenti la mancata emissione di documenti accompagnatori e la esistenza della merce, sembrerebbero da riferirsi – come è dato desumere dagli ampi stralci del PVC riportati dalla ricorrente – alla operazione commerciale intervenuta tra MABIT s.r.l. e la società collegata, dalla motivazione della sentenza non è dato evincere quale sia il nesso di derivazione necessaria tra la “esistenza della merce nella medesima località e la ritenuta esistenza della operazione commerciale tra MABIT s.r.l. ed Emporio Casa s.r.l., posto che a fronte dei numerosi elementi indiziari forniti dalle evidenze documentali sopra richiamate, la mera detenzione di beni in un luogo non identifica la titolarità e disponibilità giuridica del bene, specificamente in presenza di un contrario elemento indiziario (ma suscettibile di rivestire consistenza di piena prova nei confronti della MABIT s.r.l.: Corte cass. 5^ sez. 25.5.2007 12271) fornito dalle convergenti dichiarazioni dei soci e del consulente fiscale della MABIT s.r.l. e della circostanza che il fabbricato industriale ove aveva sede la MABIT risultava condotto in affitto da altra società. Deve dunque ritenersi carente l’argomento in base al quale i Giudici di appello hanno ritenuto esistente la operazione commerciale, essendo inidonea la mera presenza della merce in una imprecisata località a dimostrare la effettiva disponibilità della merce da parte della MABIT s.r.l..

E’ appena il caso di evidenziare inoltre come l’argomento decisorio della CTR di Firenze non possa ritenersi sorretto dalla affermazione della “inconfutata regolarità della contabilità”, avuto riguardo al principio costantemente ribadito da questa Corte secondo cui qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, specificando gli indici di inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, la rettifica è assistita da presunzione di legittimità, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (cfr. Corte cass. 5^ sez. 16.1.2009 n. 951; vedi id. 5^ sez. 18.5.2007 n. 11599).

5. Il ricorso va, pertanto, accolto e per l’effetto la sentenza impugnala deve essere cassata con rinvio per nuovo esame delle risultanze probatorie emendato dai vizi motivazionali riscontrati ad altra sezione della CTR della Toscana che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze;

– accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate e per l’effetto cassa la impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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