Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8212 del 06/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20204-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
DATA POINT SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 21/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di VENEZIA del 14/04/08, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
OSSERVA
La Corte, rilevato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bassano nei confronti di Data Point s.r.l. in liquidazione. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ma non è riuscita a notificare il ricorso al difensore domiciliatario nel domicilio indicato dall’albo professionale nè alla sede legale della società risultante da visura camerale ed ha chiesto termine perentorio per la notifica. Si ritiene che l’omessa notifica non sia imputabile ai notificante e si ritiene di concedere termine per la rinotifica”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista da SS.UU. n. 3818/09.
PQM
fissa il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso per cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010