Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8211 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017), n. 8211
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 292-2016 proposto da:
CASALGENTILE VINI SRL, in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI TEDESCO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2777/37/2015, emessa il 13/04/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 13 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5337/61/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Casalgentile Vini srl contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che i costi di sponsorizzazione oggetto della ripresa fiscale fossero qualificabili come spese di rappresentanza, piuttosto che come spese di pubblicità, con la conseguente fondatezza dell’atto impositivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la società ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 108 TUIR, comma 2, asserendo l’erroneità della qualificazione data dalla CTR agli oneri finanziari de quibus.
La censura è infondata.
Va ribadito che “In tema d’imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 (ex 74, comma 2) costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale” (Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015, Rv. 637087).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando in particolare che il contribuente non aveva compiutamente assolto al proprio specifico onere probatorio della natura “pubblicitaria” delle spese de quibus.
Peraltro lo sviluppo argomentativo del motivo attinge al merito della controversia che non è pacificamente sindacabile in questa sede, oltre il non dedotto vizio motivazionale (cfr. sul punto Sez. 5, n. 26610 del 2015).
Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017