Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8211 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23097/2018 proposto da:

J.Y., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fallica Letizia, giusta procura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Cons. Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

J.Y., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto 12 giugno 2018, n. 1156/2018, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione di protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Catania – sez. Enna.

Il Tribunale, premesso “che ai fini dell’esame della domanda di protezione possono valutarsi unicamente le dichiarazioni minacce dello zio paterno insorte dopo la morte del padre per la proprietà della casa familiare – rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, mentre nessuna prova, costituenda o precostituita, è stata allegata dalla parte”, ha ritenuto che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato atteso che non è stato prospettato alcun rischio o pericolo di subire forme di persecuzione per motivi di razza, di religione, per motivi politici o in ragione dell’appartenenza ad un gruppo sociale. Parimenti – per quanto concerne la protezione sussidiaria – il tribunale ha escluso la configurazione di un rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, atteso che: – nessun atto lesivo dell’integrità del ricorrente e della sua famiglia è stata posta in essere; non esiste la minaccia di un agente persecutore; – non si evince, dalle fonti internazionali, l’esistenza in Gambia di alcuna situazione di conflitto armato nè, tanto meno, alcuna situazione di violenza generalizzata o indiscriminata. Infine, – per quanto ancora qui rileva – ha escluso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la deduzione o la semplice esposizione nonchè l’allegazione di circostanze o fatti rilevanti tali da integrare una possibile situazione di vulnerabilità.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. c), artt. 3, 7 e 8, censurando la valutazione di inattendibilità effettuata dal Tribunale;

con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il ricorrente sarebbe esposto al rischio di subire un danno grave, poichè non risulterebbe in Gambia alcuna zona sicura ed idonea a garantire i diritti umani essenziali del ricorrente;

Gli indicati motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

1. Il Tribunale ha accertato, in base all’audizione del richiedente ed esaminate fonti informative aggiornate, che non ricorrevano i presupposti per la concessione dei provvedimenti richiesti, non registrandosi in Gambia alcuna situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno (come da rinvii alle fonti informative EASO 2017, ed altre), e non avendo il richiedente allegato alcuna situazione personale di deprivazione dei diritti umani.

2.In particolare il richiedente aveva esposto di avere lasciato il Gambia nel 2014 a seguito di conflitti insorti con uno zio dopo la morte del padre per la proprietà della casa familiare, senza riferire di atti lesivi della integrità personale sua e della sua famiglia a seguito dell’impossessamento della casa paterna, nè di concrete minacce o di altre situazioni pregiudizievoli.

3.Occorre ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Anche il ricorso al Tribunale in materia di protezione internazionale è infatti retto dal principio dispositivo, ancorchè derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice.

4.Non vi è però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore: i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. 15/02/2018, n. 3758). Peraltro la valutazione degli elementi probatori rientra nella discrezionalità del giudice di merito che deve fornire mediante un apprezzamento globale – così come ha fatto – una congrua motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass. n. 21881/2019).

5. Quanto al terzo motivo, col quale si censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, per non avere il Tribunale riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, va confermata la decisione impugnata, basata sulla mancata allegazione o esposizione di situazioni di deprivazione dei diritti umani quale presupposto per il riconoscimento della misura richiesta.

6. Va ribadito in proposito che in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455/2018). Peraltro la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” n. 21123 del 07/08/2019).

7. Con il quarto motivo del ricorso si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, data la mancanza di contraddittorio su elemento di prova. In particolare, secondo il ricorrente, il procedimento, svoltosi in Camera di consiglio, ha utilizzato le informazioni sul paese d’origine, cc.dd. COI, estranee al dibattito processuale e non note alle parti.

Il motivo va respinto.

8. Va sul punto premesso che la normativa nazionale, in attuazione delle Direttive UE, prevede una deroga all’ordinario regime dell’onere della prova, considerando sufficiente all’accoglimento della domanda il racconto del richiedente asilo se completo, circostanziato, tempestivo, intrinsecamente coerente e compatibile con le condizioni politiche, economiche e normative del Paese di origine. Il racconto del richiedente asilo è dunque, al tempo stesso, allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi, il cui esame deve però compiersi in base a un dato che il giudice può e deve acquisire anche d’ufficio, e cioè le informazioni sul Paese di origine, parametro di valutazione della attendibilità del racconto nonchè di valutazione del rischio: è questo il criterio-guida che il giudice deve utilizzare per l’esame della domanda.

La ricerca delle COI (Country Of Origin Information), come già affermato da questa Corte, è “integrazione istruttoria” (Cass. n. 16411/2019) e non totale sostituzione del giudice alla parte nei suoi doveri di offrire, nei limiti delle possibilità date dalla sua peculiare condizione, fatti, riscontri ed elementi di prova, tanto che si è specificato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il predetto dovere deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro riferirsi a circostanze non dedotte (Cass. n. 30105/2018).

9. Ciò premesso il contraddittorio sulle COI incontra dei limiti in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova da parte del richiedente che non ha fornito informazioni idonee sulla presenza di un reale rischio nel Paese di origine. Pertanto l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce, ma ne amplia, le garanzie processuali.

10. Sulla questione la Corte (Cass. n. 29056 del 11/11/2019) ha statuito, con principio che in questa sede si conferma, che qualora la parte non abbia offerto alcuna informazione precisa, pertinente e aggiornata sulle condizioni del Paese di origine – come nella fattispecie, nella quale non sono state fornite informazioni idonee a supportare la valutazione di credibilità e la valutazione del rischio – l’acquisizione d’ufficio delle COI costituisce attività integrativa che sana – purchè il racconto abbia i requisiti di cui si è detto – l’inerzia della parte, e quindi non diminuisce le garanzie processuali del soggetto, anzi le amplia, nè lede in alcun modo i suoi diritti.

In virtù del dovere di cooperazione il giudice verifica, infatti, se sussista una chance, alla luce della COI come sopra assunte, di accoglimento dell’istanza di protezione, quale che sia poi in concreto l’esito della causa. Nessun vulnus concreto al diritto di difesa si può in questo caso prospettare se il giudice non sottopone preventivamente le COI assunte d’ufficio al contraddittorio.

11. Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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