Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8211 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2502-2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ORTENSIO STANZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1858/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1858/2019 resa dal Tribunale di Salerno. Resiste, con controricorso, ANAS s.p.a.

2. La sentenza origina dall’appello spiegato dall’ANAS avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Buccino che aveva condannato l’ente stradale al pagamento, in favore dell’attore R., della somma di Euro 1.861,60 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno subito dall’autovettura dell’attore a seguito di un incidente, verificatosi in data (OMISSIS), su un tratto della strada SA-RC mentre l’attore, percorrendola, era venuto a collisione con un cane fermo all’ingresso di una galleria ivi esistente. Il Tribunale di Salerno, integralmente riformando la pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo non provata la ricostruzione dell’occorso per come descritta nell’originario atto di citazione, in virtù della sua genericità, nonchè in quanto contraddetta dalla denuncia sporta dal medesimo attore ai Carabinieri e dalla deposizione del teste, terzo trasportato. Per l’effetto, ha compensato le spese di lite. In particolare, il Tribunale ha dato conto delle varie indicazioni del luogo del sinistro contenute nella denuncia dell’attore ai Carabinieri e nella deposizione del teste attoreo, e ne ha sottolineato la contraddittorietà rispetto a quanto dedotto dall’attore nell’atto di citazione in primo grado (cfr. sentenza impugnata: da p. 2, 12 cpv. a p. 3, 3 cpv.); sicchè, all’esito della valutazione del compendio probatorio, ex actis, ha concluso che “L’estrema genericità della ricostruzione dell’incidente contenuta nell’atto di citazione ha determinato una situazione di incertezza in ordine alla esatta individuazione del luogo del sinistro che non è stata sanata nel corso del giudizio e che ha senza dubbio leso il diritto di difesa dell’Ente convenuto. La ricostruzione dell’evento contenuto in citazione, sia con riferimento alla effettiva verificazione del fatto che alla esatta individuazione del luogo in cui sarebbe accaduto, non ha trovato, nel corso dell’istruttoria, alcun elemento di riscontro oggettivo ma è risultata contraddetta proprio dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (vedi denuncia del (OMISSIS)) e non supportata dalle dichiarazioni dell’unico teste che, per quanto detto, deve ritenersi inattendibile” (sentenza impugnata: p. 3, 4 e 5 cpv.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia l'”Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si deduce la contraddittoria motivazione circa un fatto prospettato dalla parte e decisivo, nonchè la mancanza di un’approfondita disamina da parte del giudice di merito degli elementi e degli atti del giudizio. In specie, nell’atto di citazione l’attuale ricorrente avrebbe indicato come luogo del sinistro l’autostrada SA-RC, nel territorio di (OMISSIS); mentre il teste A. (passeggero dell’auto) l’avrebbe indicato come “Basentana”. Ciononostante, vi sarebbe una perfetta corrispondenza tra le due ricostruzioni, in quanto la Basentana è il tratto di SA-RC che attraversa il territorio del Comune di (OMISSIS). Inoltre, nella denuncia ai Carabinieri, l’attore avrebbe indicato il luogo dell’occorso facendo riferimento al Comune di (OMISSIS), e non al Comune di (OMISSIS), poichè, al momento della denuncia, aveva segnalato in maniera approssimativa il luogo, indicando solo il primo comune in quanto maggiormente esteso e noto rispetto al secondo. Per di più, anche il teste indicato dall’ANAS avrebbe confermato che la galleria, all’entrata della quale sarebbe avvenuto il sinistro, si trova in prossimità di uno svincolo sprovvisto di recinzione, ma di ciò il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per mancata osservanza dei requisiti di specificità nella redazione del motivo e perchè, in buona sostanza, non si configura il vizio di omesso esame di circostanze discusse, avendo piuttosto il Tribunale considerato e valutato il fatto per come dedotto e descritto dall’attore nell’atto di citazione. In particolare va evidenziato quanto segue.

1.2. In primo luogo, nell’articolazione del mezzo di impugnazione mancano i necessari riferimenti agli atti e alle risultanze processuali su cui le censure si fondano: atto di citazione in primo grado, denuncia ai Carabinieri sporta dall’attore, e deposizioni del teste attoreo e del teste ANAS; cosicchè, il motivo non è idoneo a superare il preliminare vaglio di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Invero, per permettere a questa Corte scrutinare nel merito le doglianze, il ricorrente avrebbe dovuto individuare tali atti direttamente, mediante trascrizione o, quantomeno, indicazione dei termini essenziali del loro contenuto; e, indirettamente, mediante localizzazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, e con riferimento alla loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 9/4/2013.

1.3. Si deduce dal motivo, poi, che delle medesime risultanze, il Tribunale avrebbe omesso anche un “seria” o “attenta” disamina logico-giuridica. Anche in tal caso, tuttavia, il vizio sub specie art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è configurabile laddove gli elementi, in tesi non congruamente valutati non costituiscono “fatti storici” omessi, ma risultanze istruttorie, il cui omesso esame non è sindacabile in questa sede qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ma diversamente valutato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 9253 dell’11/4/2017).

1.4. In particolare, la censura non è in grado di integrare il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la dedotta contraddittorietà della sentenza viene parametrata proprio in relazione alla denuncia ai carabinieri e alle deposizioni testimoniali che, tuttavia, costituiscono risultanze istruttorie valutate, e non omesse. Difatti, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta con il D.L. n. 83 del 2013, ed applicabile ratione temporis all’impugnazione in esame, il sindacato di legittimità sulla motivazione si esaurisce nell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014; succ., in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 20721 del 13/8/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/5/2018; Sez. 6 5, Ordinanza n. 16300 del 16/7/2014).

2. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile; le spese, di conseguenza, sono poste a carico del ricorrente, come di seguito liquidate a favore della controricorrente.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 1400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e oneri di legge, in favore della controricorrente ANAS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – terza civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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