Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8211 del 22/04/2016
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8211 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 18667-2011 proposto da:
TASINATO
SIMONE
TSNSMN70T13B106A,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 136, presso
lo studio dell’avvocato GABRIELE FIROCCHT, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
ENFATICA SRL 03280950282, elettivamente domiciliato in
2016
316
PR
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati STEFANIA GIROTTO,
MAURO RIZZIGATI;
– controricorrente
incidentale –
Data pubblicazione: 22/04/2016
nonchè ~etre
SIMONE
TASINATO
TSNSMN70T13B106A,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FAHNESINA 136, presso
lo studio dell’avvocato GABRIELE PIRCCCHI, che lo
rappresenta e difende;
nonché contro
PROJECTEAM SRL IN LIQUIDAZIONE 03084930274;
– intimato –
avverso la sentenza n. 496/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 10/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito l’Avvocato PIROCCHI Gabriele difensore del
ricorrente che si riporta;
udito
l’Avvocato
MANZI
Federica,
con
delega
dell’Avvocat MANZI Luigi difensore del resistente che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
ha concluso
per l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.
L
controricorrente tit-AA,l’ekcA L,4,91.(
FATTO E DIRITTO
11 signor Simone Tasinato ha proposto ricorso nei confronti della società Projecteam srl in liquidazione e
della società Empatica srl per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.496/11,
depositata il 10.3.1 L
Projecteam srl in liquidazione non si è costituita in questa sede.
La causa è stata chiamata per !a discussione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2016.
In apertura dell’udienza veniva depositato atto di rinuncia ai ricorsi principale e incidentale, e di reciproca
accettazione delle rispettive rinunce, sottoscritto dai procuratori delle parti costitute, l’ avvocato Gabriele
Pirocchi per il ricorrente Tasinato e l’ avvocato Luigi Manzi per la contro ricorrente e ricorrente incidentale
Empatica srl, muniti dei necessari poteri, loro conferiti nelle procure speciali stese, rispettivamente, in
calce al ricorso per cassazione e a margine del controricorso con ricorso incidentale.
Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia ai ricorsi, in conformità alle conclusioni del
Procuratore Generale; poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di
estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);
Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione alle rinunce reciprocamente manifestate
dai difensori delle partì costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma 9 febbraio 2016
Il Presidente
La società Empatica srl si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale; la società