Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8210 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017), n. 8210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 235-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
CABRIONI BISCOTTI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1099/18/2015, emessa il 16/03/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 16 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da Cabrioni Biscotti srl avverso la sentenza n. 60/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRES 2004. La CTR osservava in particolare che i compensi amministratori deliberati per ratifica in sede di approvazione di bilancio dovessero considerarsi deducibili, essendo sia “certi” che “inerenti” come richiesto dall’art. 109 TUIR.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, artt. 2364 e 2389 c.c., poichè la CTR ha affermato la deducibilità fiscale dei compensi erogati dalla società contribuente ai propri amministratori nella annualità de qua, nonostante che non vi fosse alcuna previa delibera assembleare, ma soltanto una “ratifica” avvenuta successivamente al pagamento in sede di approvazione di bilancio.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “In tema di reddito d’impresa, non è deducibile la spesa sostenuta dalla s.r.l. contribuente per i compensi agli amministratori ove invalidamente deliberata, secondo la disciplina applicabile, in sede di approvazione del bilancio, difettando in tal caso i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già 75)” (Sez. 5, Sentenza n. 21953 del 28/10/2015, Rv. 636925).
La sentenza impugnata non si conforma a tale arresto e quindi va cassata, decidendosi nel merito con rigetto del ricorso della contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno equitativamente compensate tenuto conto dell’alterno esito di giudizio, quelle del presente giudizio tassate secondo generale principio della soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la Cabrioni Biscotti srl a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017