Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8210 del 27/04/2020
Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11323/2018 proposto da:
J.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Annaloro Giovanni, giusta procura;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il
25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/11/2019 dal Cons. Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
J.E., cittadino del (OMISSIS), con ricorso notificato in data 29 marzo 2018, ricorre per la cassazione del decreto n. 169/2018 del 25 gennaio 2018, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione di protezione internazionale, sub species protezione sussidiaria ed in subordine protezione umanitaria, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Catania sez. Enna.
Il Tribunale, rilevato che il Ministero dell’interno non si era costituito in giudizio e ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della domanda, ha rigettato il ricorso con decreto deciso in Camera di consiglio il 18 gennaio 2018, depositato il 25 gennaio 2018.
Il Ministero è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per avere il Tribunale pronunciato il decreto impugnato in dispregio alla regolare costituzione del contraddittorio, nonostante la rilevazione in sede di udienza di prima comparizione ed il conseguente rinvio, disposto dal Tribunale, per la rinnovazione della notifica al Ministero, all’udienza al 27 febbraio 2018, nonchè in assenza di istruttoria.
Il motivo è fondato.
Come emerge dagli atti di causa, consultabili da questa Corte in relazione all’error in procedendo denunciato, all’udienza di comparizione delle parti (del 15.11.2017) il Giudice, rilevata la irregolare indicazione della Commissione territoriale (erroneamente indicata in quella di Siracusa) e il mancato deposito della documentazione relativa al procedimento, provvedeva a disporre il rinnovo della notifica alla competente Commissione territoriale di Catania sezione di Enna; all’udienza del 9 gennaio 2018, non risultando effettuata la disposta notifica, fissava l’udienza di comparizione al 27.2.2018, disponendo la notifica del ricorso e della fissazione di udienza al Ministero dell’interno, presso la competente Commissione territoriale, e al P.M.. Tuttavia, all’udienza del 18 gennaio 2018, il Tribunale decideva il ricorso, rigettandolo, con decreto depositato in data 25 gennaio 2018.
Appare quindi palese la violazione del contraddittorio.
Il decreto impugnato, emesso prima dell’udienza appositamente fissata, così privando le parti dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione, è pertanto nullo, per violazione del diritto di difesa. Esso va pertanto cassato, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e anche per le spese, al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020