Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8210 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2174-2020 proposto da:

G.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO DE SANTIS, rappresentati e difesi dagli avvocati VALERIA

DIDONE, MARCO MONETTI;

– ricorrenti –

contro

VODAFONE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO’ 16/B, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA LIMATOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 267/2016, il Giudice di Pace di Cervinara, riuniti i giudizi promossi da vari utenti, odierni ricorrenti, condannò Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone Italia s.p.a.) al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma di Euro 140,00 (oltre Euro 230,00 per spese del giudizio e della procedura conciliativa, Euro 330,00 per competenze professionali, 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA per ogni singolo giudizio), a titolo di risarcimento del danno derivato dalla interruzione del servizio di telefonia mobile, avvenuto nella zona di (OMISSIS), dal 3 al 17 febbraio 2012.

2. Con sentenza n. 986/2019, il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell’appello interposto dalla Vodafone, ha integralmente riformato la pronuncia di prime cure, ritenendo che l’inadempimento del gestore del servizio fosse dipeso dalle conseguenze della copiosa nevicata che aveva interessato la zona nel febbraio 2012; talchè, l’eccezionalità, imprevedibilità degli eventi atmosferici erano state tali da determinare l’impossibilità della prestazione, non imputabile alla convenuta, ex art. 1218 c.c. e ex art. 1256 c.c., comma 2; e, inoltre, nelle condizioni generali di contratto, accettate dagli utenti, vi era una specifica clausola di esonero da responsabilità del gestore per i danni o pregiudizi sofferti dal cliente nel caso di guasto alla rete dipendente da caso fortuito o forza maggiore. Per l’effetto, ha rigettato la domanda e condannato gli utenti alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, nonchè alle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la pronuncia resa in sede di gravame, la sig.ra C.M. e gli altri utenti propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste, con controricorso, Vodafone Italia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” per avere il Tribunale di Avellino ritenuto la Vodafone esente da responsabilità, assumendo dimostrati in termini di imprevedibilità, eccezionalità e gravità e, dunque, di forza maggiore e caso fortuito, gli eventi atmosferici verificatisi nel febbraio 2012 sulla base di elementi probatori generici e inconferenti, del tutto inidonei a dar conto delle reali condizioni di fatto esistenti in loco all’epoca dell’inadempimento di controparte; dunque, tali elementi non rivestirebbero i caratteri di specificità, concretezza e scientificità indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l’accertamento della sussistenza del caso fortuito.

1.1. Il motivo è inammissibile. Invero – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate – i ricorrenti allegano un’erronea ricognizione, da parte del Tribunale, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/3/2010). La prospettazione critica dei ricorrenti neppure coinvolge l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente sulla prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dall’invocazione della genericità e inconferenza degli elementi di prova addotti dalla Vodafone e, pertanto, in questa sede non scrutinabile attenendo alla tipica valutazione delle risultanze probatorie demandata al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5))” in quanto l’esame di alcuni fatti decisivi sarebbe stato dirimente al fine di ritenere esclusa l’imprevedibilità, eccezionalità e gravità dell’evento atmosferico verificatosi. Fatti decisivi, non considerati, in tesi sarebbero: la circostanza, addotta dalla stessa Vodafone, e di cui ha dato atto il primo giudice, che il ripetitore di (OMISSIS), situato sul (OMISSIS), era sprovvisto di gruppo elettrogeno, strumento necessario per permettere il funzionamento di apparecchiature in assenza di corrente elettrica; l’accertamento del giudice di primo grado, sulla base dei fatti illustrati dalla stessa Vodafone, del fatto che la società convenuta non fece tutto il possibile per ripristinare celermente il servizio, così come fatto da altri gestori; la circostanza che l’interruzione di energia elettrica, diversamente dall’interruzione delle telecomunicazioni, durò solo 2/3 giorni; una delle fotografie prodotte dalla Vodafone, che dimostra che la neve accumulatasi non era alta un metro e mezzo, ma molto meno, e che la strada era percorribile a piedi; l’ammissione, da parte della stessa Vodafone, di essere al corrente dell’imminente verificarsi della nevicata.

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile. Nel caso specifico mancano gli opportuni riferimenti al “come” e al “quando” il fatto sia stato discusso tra le parti innanzi al giudice dell’appello, e a quale sia la ratio decidendi seguita da quest’ultimo, essendovi solo riferimenti a come sia stata diversamente decisa la questione dal Giudice di Pace, con violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6. E invero, in ordine al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, occorre sottolineare come lo stesso possa essere denunciato in sede di legittimità, unicamente laddove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; e, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 9253 dell’11/4/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3. Con il terzo motivo si denuncia la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)) – Motivazione apparente”. Si deduce l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata in quanto non rende esplicito alcun ragionamento, ma si limita a prendere atto del fatto che, nel febbraio 2012, vi furono abbondanti nevicate, nonchè si basa genericamente sulla documentazione prodotta da Vodafone, senza dare conto delle relative contestazioni più volte mosse dagli odierni ricorrenti nell’arco del giudizio.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro giuridicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, tuttavia, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, non potendosi ricavare aliunde e, dunque, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 3/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/9/2009). La pronuncia impugnata, al contrario, rende una motivazione articolata sulla situazione di inadempimento da valutare, sì da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico-argomentativo, soprattutto là dove esclude la responsabilità della società per l’inadempimento contrattuale dedotto in quanto determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla debitrice ex art. 1218 c.c. e ex art. 1256 c.c., comma 2, nella specie ritenendo provato che il malfunzionamento delle linee telefoniche dovesse imputarsi alla copiosa nevicata sopravvenuta nel periodo in contestazione, e che il carattere di eccezionalità dell’evento meteorico de quo risultasse documentato dalle testate giornalistiche e dai mezzi di informazione, dai resoconti informativi mediatici, dai bollettini delle previsioni meteo, dai provvedimenti adottati in via d’urgenza dalle autorità amministrative centrali e locali, dalla mobilitazione del Servizio di Protezione Civile, dai crolli di manufatti, cadute di alberi e cavi di trasporto dell’alta tensione, dall’interruzioni dei servizi di trasporto, dalle enormi e numerose criticità nelle reti di distribuzione di energia elettrica, acqua e gas e trasmissioni radiotelevisive. Di conseguenza, ha ritenuto che in tale situazione fosse venuto meno il nesso eziologico tra l’inadempimento contrattuale, in astratto imputabile alla società, e il danno, imputabile al fortuito. In aggiunta, ha argomentato, con ulteriore ratio decidendi, che le condizioni generali di contratto accettate dalla clientela contenessero una specifica clausola di esonero da responsabilità del gestore per i danni e i pregiudizi cagionati da guasti alla rete dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

4. Con il quarto motivo si denuncia “a) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione alla sollevata eccezione di inefficacia delle clausole generali di contratto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)) b) Violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. La sentenza viene impugnata là dove ha ritenuto che gli utenti non avrebbero potuto sottrarsi all’applicazione della clausola che esonera da responsabilità la Vodafone per qualsiasi danno o pregiudizio sofferto dagli utenti in caso, tra gli altri, di forza maggiore. Gli attuali ricorrenti avrebbero eccepito, nei propri scritti difensivi dinanzi al Tribunale, l’inapplicabilità di tale clausola, sia per l’insussistenza della causa di forza maggiore, sia in quanto vessatoria ex art. 1341 c.c., e, dunque, in relazione alla quale il gestore del servizio avrebbe dovuto provare la specifica sottoscrizione. Di contro, il Tribunale non avrebbe mai effettuato il controllo sulla clausola de qua, anche in virtù del fatto che manca agli atti una copia del contratto di adesione.

5. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata produzione dei contratti di adesione (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5))”. Si deduce la mancata produzione da parte di Vodafone dei contratti di adesione, anche in seguito all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., emesso dal Giudice di Pace.

5.1. Il quarto e il quinto motivo devono ritenersi assorbiti dall’inammissibilità dei primi tre. Difatti, l’accoglimento dell’appello (e, dunque, il rigetto dell’originaria domanda) risulta in ogni caso fondato sulla base dell’autonoma ratio decidendi relativa all’accertamento del caso fortuito non imputabile. Vale osservare come, una volta disattesi i motivi sollevati dai ricorrenti con riferimento alla riconosciuta esclusione della responsabilità del gestore del servizio per i fatti qui in contestazione, deve ritenersi priva di residua rilevanza la verifica del contenuto dei contratti di adesione e dell’ipotetica nullità della clausola di esonero da responsabilità, essendo divenuta incontrovertibile la circostanza della oggettiva non imputabilità alla Vodafone dell’inadempimento per cui è causa, già alla stregua delle comuni regole di responsabilità dettate in via generale dagli artt. 1218 e 1256 c.c..

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza quanto ai primi tre motivi, assorbiti il quarto e quinto; si compensano le spese di lite stante l’altalenante esito dei giudizi di merito.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso quanto ai primi tre motivi, assorbiti il quarto e quinto; compensa le spese di lite tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – terza civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA