Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8209 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 224-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LT FRIGO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del

commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MORPURGO GIORGIO 16, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO ROSAI, che la rappresenta e difende giusta procura in

atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2901/40/2015, emessa il 24/06/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di

LATINA, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello incidentale (nonchè quello principale) proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 204/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso di LT Frigo società cooperativa contro la cartella di pagamento per IVA 2006. La CIR osservava in particolare che la cartella esattoriale impugnata difettava di motivazione sia per i crediti capitali sia per quelli per sanzioni ed interessi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

L’intimata Equitalia Sud spa non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo ed il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per l’affermazione della inadeguatezza della motivazione della cartella esattoriale impugnata nonchè per l’assenza del contraddittorio preventivo (mediante “avviso bonario”) e quindi della sua conseguente nullità.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che “In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all’esito del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione)” (Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304); altresì che “In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento” (Sez. 5, Sentenza n. 20431 del 26/09/2014, Rv. 632166).

La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, sicchè ciò di per sè solo ne implica la cassazione.

Il ricorso dell’Agenzia fiscale va dunque accolto in ordine ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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