Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8209 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARRARO ORNELLA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 02/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CARRARO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M., ex dipendente della Società Grassetto, ha chiesto il rimborso dell’IRPEF pagata in eccedenza nell’anno 1998, affermando di aver erroneamente indicato i versamenti contributivi, da lui effettuati all’INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), tra gli oneri detraibili, in percentuale, dall’imposta, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 13 bis, lett. f), invece che tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, per l’ammontare dell’intero importo versato, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 10.

Il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto, rigettato dalla CTP di Padova, è stato accolto dalla CTR del Veneto, che, con sentenza n. 49/04/05, depositata il 2 maggio 2005, ha osservato che la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi era avvenuta in ottemperanza a disposizioni di legge, ancorchè non obbligatorie, da parte del dipendente licenziato, ed ha ritenuto applicabile, per identità di funzioni e caratteristiche, il regime previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10. per i contributi previdenziali obbligatori.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e) e art. 13 bis, comma 1, lett. f), nel testo applicabile prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, critica la sentenza impugnata sostenendo che i giudici d’appello, nel ritenere deducibili, dal reddito complessivo dell’ A., i contributi volontariamente versati dallo stesso, hanno travisato il contenuto della norma che, nel testo all’epoca vigente, si applicava esclusivamente ai “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”, e, cioè, ai casi cui i versamenti erano obbligatori, e non frutto di scelta del contribuente; obbligatorietà che non poteva, di certo, confondersi con l’osservanza della disciplina relativa alle modalità del versamento dei contributi volontari.

Con la memoria, ed in sede di discussione, la difesa del controricorrente ha sostenuto che il ricorso è improcedibile perchè privo d’indicazione dei documenti sui quali esso si fonda, e, dunque, di autosufficienza, ed inammissibile per la genericità del quesito, ex art. 366 bis c.p.c.. I rilievi non colgono nel segno. Essendo stata sollevata la questione di diritto relativa al trattamento fiscale da applicare ai contributi versati all’INPDAI direttamente dal contribuente, l’invocato art. 369 c.p.c., n. 4, che impone il deposito, insieme con il ricorso, degli atti e dei documenti su cui esso si fonda, è inconferente, ed il quesito di diritto, a corredo della censura, è del tutto idoneo ad illustrarla.

Nel merito, il ricorso è fondato, e va accolto.

In base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e), nel testo, risultante dalla modifica di cui al D.L. n. 330 del 1994, convertito con modificazioni nella L. n. 473 del 1994, nella specie applicabile, sono deducibili dal reddito complessivo “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”. Questa Corte ha interpretato tale norma (Cass. n. 3560/2002; n. 1642/2005; n. 18518/2005), con indirizzo al quale si intende dare continuità, individuando tali contributi in quelli dovuti obbligatoriamente, e non anche in quelli versati volontariamente, “id est” quelli “non obbligatori per legge”, per i quali il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 bis, introdotto dal medesimo DL n. 330 del 1994, ha, invece, previsto la detraibilità, dall’imposta lorda, di un importo pari al 27 per cento del versato e complessivamente non superiore a L. 2.500.000. La circostanza che anche i versamenti non obbligatori siano regolati dalla legge non è idonea a contrastare tale conclusione, dato che l’intero funzionamento dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (gestita, in questo caso, dall’INPDAI), che ha carattere pubblicistico, è disciplinato dalla legge. Ne consegue che i contributi versati dall’intimato devono qualificarsi volontari e non obbligatori.

Al riguardo, il controricorrente, che ha riconosciuto di aver effettuato il versamento contributivo all’Ente previdenziale su sua richiesta e previa autorizzazione dell’Ente medesimo ha, però, sostenuto che tale versamento era “obbligatorio”, perchè necessario al conseguimento della sua unica pensione, essendo egli stato licenziato, ed ha affermato che l’esegesi fondata sul dato meramente letterale della norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 35, 38 e 53 Cost., invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Tale assunto non può esser condiviso. Questa Corte ha, infatti, già, escluso, con argomenti che appieno si condividono, in un caso analogo a quello in esame (Cass. n. 3560/2002), che possa sospettarsi di contrarietà a costituzione il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e), nella parte in cui esclude la totale deducibilità dei contributi volontari versati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, e ciò in quanto la disciplina degli oneri deducibili costituisce, sia con riferimento all'”an” che al “quantum”, materia riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale ha disciplinato la materia, con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 bis, sopra menzionato, in modo non manifestamente irragionevole, in considerazione, appunto, del carattere volontario della contribuzione. A tanto, va aggiunto che la condizione del lavoratore subordinato, obbligato a prestare le proprie energie lavorative alle dipendenze di terzi, non è sovrapponibile rispetto a quella di un soggetto che tale non è, quale il resistente, sicchè il principio di uguaglianza non appare, all’evidenza, violato, tenuto conto che l’art. 3 Cost. non postula, affatto, che fattispecie differenti vengano sottoposte al medesimo trattamento. L’impossibilità di sussumere il caso in esame nell’orbita del lavoro dipendente, da una parte, e la matrice “lato sensu” convenzionale del versamento contributivo volontario, dall’altra, rendono manifesta l’infondatezza del dubbio di costituzionalità con riferimento all’art. 53 Cost., anche sotto il prospettato profilo della violazione di parità del trattamento fiscale, non essendo le fattispecie omogenee, ed escludono la pertinenza degli invocati parametri costituzionali di cui agli artt. 35 e 38 Cost., comma 2 e 4, che si riferiscono, appunto, ai diritti dei cittadini – lavoratori, ed ai connessi compiti di natura organizzativa dello Stato.

La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame rende insussistente il presupposto dell’invocata interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, dovendo, infine, escludersi che la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 47 del 2000 possa trovare applicazione nel caso in esame, in quanto tale normativa ha effetto per i contributi versati dopo il 1 gennaio 2001, data della sua entrata in vigore.

L’impugnata sentenza va, dunque, cassata, restando assorbito il secondo motivo, col quale l’Agenzia ne ha censurato la motivazione per esser stata applicata la disciplina dei contributi obbligatori, in contrasto con la premessa, secondo cui la contribuzione era volontaria, ed, in assenza di ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio di merito, mentre, in ossequio al criterio legale della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del controricorrente, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del giudizio di merito e condanna il resistente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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