Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8208 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 97-2016 proposto da:

EDILCAL SRL, C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE

2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO RABIOLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2096/21/2015, emessa il 09/03/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARI:/ REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

CALTANISSETTA, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 380/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che aveva accolto i ricorsi di Edilcal srl contro gli avvisi di accertamento IRPEG, IVA, IRES, IRAP 2003, 2004, 2005. La CTR osservava in particolare che non spettavano le detrazioni IVA oggetto delle pretese fiscali correlative portate dagli atti impositivi impugnati, poichè era certo che le stesse si riferissero ad operazioni “soggettivamente inesistenti”.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la società ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, con specifico riguardo alle contestate detrazioni IVA e deduzioni dalle basi imponibili ai fini delle imposte reddituali e dell’IRAP per le annualità de quibus.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole dell’omesso esame del fatto decisivo e controverso della sua consapevolezza della falsità soggettiva delle fatture in oggetto.

Le censure, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va premesso e ribadito che “In tema di imposte sui redditi, a norma della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, (convertito con la L. 26 aprile 2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013, Rv. 629420); altresì che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. Nè, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichè trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente” (Sez. 5, Sentenza n. 20059 del 24/09/2014, Rv. 632476).

La sentenza impugnata contrasta con entrambi tali principi; inoltre, per la parte relativa alle riprese reddituali, omette completamente ogni considerazione, mentre per quella relativa all’IVA omette di considerare e valutare le fonti probatorie indicate nel secondo motivo di ricorso, così ponendosi al di sotto del “minimo costituzionale” dello standard motivazionale ed integrando il vizio correlativo tuttora censurabile in questa sede dopo la novella del art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Sez. U, 8053/2014).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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