Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8208 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4657/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Pisanelli n. 40, presso lo Studio Avv.ti Biscotto e Scognamiglio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Manciocchi Vincenzo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Agrario Provinciale di Latina Soc. Coop. a r.l. in

liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 19, presso lo studio

dell’avvocato Cozzi Giandomenico, rappresentato e difeso

dall’avvocato Serapiglia Ferdinando, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il commissario liquidatore del “Consorzio agrario provinciale di Latina soc. coop. a r.l.” in l.c.a., non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dalla Banca Monte dei Raschi di Siena per complessivi 698.306,48 in forza del rapporto di conto corrente n. (OMISSIS) ed Euro 46.842,54 in forza del rapporto di conto corrente n. (OMISSIS), in virtù della compensazione con un controcredito pari a Euro 791.497,55, per quanto emerso da una consulenza tecnica di parte, che aveva ricalcolato le movimentazioni del rapporto di c/c n. (OMISSIS), epurato dagli interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto e spese, e ciò, per l’assenza di ogni valida pattuizione in merito.

Con ricorso, L. Fall., ex art. 98, veniva proposta opposizione, che veniva accolta solo in minima parte dal Tribunale di Latina, che aderiva alle conclusioni della disposta CTU, secondo cui il credito della banca andava epurato da quanto risultava corrisposto dal consorzio a titolo di capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto.

Ricorre per cassazione avverso questo decreto la banca MPS spa, affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati da memoria” mentre, “Consorzio agrario provinciale di Latina soc. coop. a r.l.” in l.c.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inammissibilità ed inutilizzabilità della CTU disposta dal Tribunale in violazione del principio di disponibilità delle prove, e volta a sopperire all’inerzia probatoria della liquidatela.

Con il secondo motivo, la banca ricorrente prospetta il vizio di omessa motivazione su profili determinanti ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè motivazione carente ovvero apparente, in quanto, il tribunale aveva recepito acriticamente e per relationem le conclusioni del consulente d’ufficio, senza dar conto dei rilievi specifici mossi dalla difesa della banca e senza pronunciarsi sugli stessi.

Il primo motivo è infondato, in quanto alla luce dei principi regolatori della materia, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, nell’ipotesi di fondatezza in diritto delle doglianze della curatela, si poneva il problema di accertare in fatto la loro incidenza sui saldi di conto corrente, da risolversi mediante lo strumento appositamente previsto dall’ordinamento che è appunto la consulenza d’ufficio tecnico-contabile; infatti, quest’ultima può costituire fonte di prova, quando la stessa si risolva in uno strumento oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto non diversamente rilevabili e provabili in giudizio, se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 7880/1994).

Il secondo motivo è inammissibile perchè la ricorrente non specifica esattamente, in dettaglio, in quali atti le critiche mosse alla consulenza d’ufficio siano state sollevate nel giudizio di merito e quale fosse, in relazione a ciascuna critica, il contenuto della consulenza e la risposta fornita in sede di chiarimenti, da parte del CTU. Tali specificazioni erano tanto più necessarie, nella specie, alla luce delle difese della controricorrente, la quale obietta che in realtà alle critiche in questione il CTU aveva tempestivamente risposto, e che le stesse erano state semplicemente ribadite dalla opponente negli atti successivi, cui fa riferimento nel ricorso; sicchè, corretto era il rinvio operato dal tribunale, nel disattenderle,, a quanto già osservato dal CTU.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la banca ricorrente a pagare al “Consorzio agrario provinciale di Latina soc. coop. a r.l.” in l.c.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di 23.000.00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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