Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8208 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8208 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: FALABELLA MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso 23995-2011 proposto da:
WEISS MARIA WSSMRA25P51L149W, LOCHMANN EDUARD HERMANN
LCHDDH49E21L149B, LOCHMANN REINHARD LCHRHR55521L149M,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSLER

2016

GERNOT;

– ricorrenti –

222
contro

WE1SS

ENGELBERT

WSSNLB37A15L149F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo

Data pubblicazione: 22/04/2016

studio dell’avvocato CARLO TOTINO, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati KLAUS PANCHERI,
ROLAND UNTERHOFER;
– con troricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO – SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il
16/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA;
udito

l’Avvocato

CARLO

TOTINO,

con

delega

dell’avvocato MAURIZIO CALO’ difensore del ricorrente,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ROLAND UNTERHOFER, difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso e per il rigetto dell’eccezione
preliminare del resistente.

WEISS LUISA, WEISS PAULA, WEISS ADELINDA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 marzo 2005 Maria Weiss adiva il
Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Merano,

chiuso Marzein, in Tesimo, al prezzo determinato dal
medesimo tribunale secondo criteri stabiliti
dall’art. 20 della 1. prov. n. 17/2001. Esponeva: che
1’8 febbraio 2004 era morto Hermann Weiss, proprietario
del maso chiuso summenzionato, senza lasciare alcun
testamento; che gli eredi legittimi, in mancanza di
prole, coniuge od ascendenti del defunto, erano le sue
quattro sorelle Maria Weiss, Luigia Weiss, Paula Weiss
ed Adelinda Weiss, nonché il fratello Engelbert Weiss;
che la sua domanda era basata sui criteri per la
determinazione dell’assuntore del maso chiuso di cui
all’art. 14 1. prov. n. 17/2001, il quale prevedeva un
preciso ordine di preferenza tra i coeredi al fine
della scelta dell’assuntore; che, in particolare, ella
era cresciuta nel maso, come richiesto dall’art. 14,
lett. a), della citata legge provinciale, aveva
partecipato abitualmente alla conduzione e coltivazione
del terreno nei due anni precedenti l’apertura della
successione, ai sensi dell’art. 14, lett. b), sia
personalmente che tramite i propri figli Eduard
Lochmann e Reinhard Lochmann (il primo dei quali era
3

chiedendo di essere dichiarata assuntrice del maso

cresciuto e viveva ancora presso il masa) e, infine,
era la più anziana tra i coeredi, come stabilito
dall’art. 14, lett. g), abrogato durante la pendenza

Si costituivano tutti i coeredi e Adelinda Weiss
ed Engelbert Weiss chiedevano a loro volta di essere
dichiarati assuntori del maso. Engelbert Weiss
domandava, altresì, in via riconvenzionale, il rilascio
dell’immobile ad opera di tutte le controparti ed il
risarcimento del danno nei confronti di Maria Weiss,
Paula Weiss, Eduard Hermann Lochmann e Reinhard
Lochmann, in quanto avrebbero utilizzato il maso dopo
il decesso di Hermann Weiss.
Era autorizzata, pertanto, la chiamata in causa
dei terzi Eduard Hermann Lochmann e Reinhard Lochmann,
quali si costituivano, esponendo di avere solo
continuato l’attività di coltivazione e conduzione del
maso da loro sempre effettuata.
Il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di
Merano, con sentenza n. 276/08 individuava in Engelbert
weiss l’assuntore del bene, fissava il prezzo di
assunzione nella misura di e 83.700,00, ordinava alle
altre parti di rilasciare, successivamente al pagamento
della rispettiva quota del detto prezzo, il maso in
favore di Engelbert Weiss, e rigettava la domanda di
4

del giudizio di appello dalla I. prov. n. 2/2010.

risarcimento del danno di quest’ultimo, in favore del
quale liquidava le spese di lite.
Contro la sentenza proponevano appello Maria

Hermann Lochmann e Reinhard Lochmann, con citazione del
23 aprile 2009, chiedendone la riforma.
Maria Weiss si doleva del fatto che il giudice di
primo grado non avesse valorizzato l’attività
organizzativa da lei

prestata

presso il maso e che

avesse inoltre valutato come abituale, ai sensi
dell’art. 14, lett. b), 1. prov. n. 17/2001, la
collaborazione di Engelbert Weiss, nonostante avesse
avuto carattere sporadico.
Eduard Hermann Lochmann e Reinhard

esponevano,

Lochmann

invece, di essere privi di legittimazione

passiva quanto alla domanda di risarcimento del danno
di Engelbert Weiss, poiché essi avevano solo aiutato la
madre nella coltivazione, e contestavano la loro
condanna a rifondere le spese di lite pure se non erano
risultati soccombenti.
La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata
di Bolzano, riuniti gli appelli, nella resistenza del
solo Engelbert Weiss, il quale domandava, con appello
incidentale, la condanna al risarcimento del danno per
l’illegittima occupazione del masa da parte di Maria
5

Weiss, con citazione del 24 aprile 2009, nonchè Eduard

Weiss, Eduard Hermann Lochmann e Reinhard Lochmann, con
sentenza del 16 aprile 2011 respingeva l’impugnazione
di Maria e l’appello incidentale di Engelbert Weiss ed

Reinhard Lochmann con riferimento alla loro condanna al
pagamento delle spese di lite in primo grado.
A sostegno della decisione adottata la corte
distrettuale evidenziava: che non vi era prova che
Maria Weiss avesse fornito un contributo concreto e
tangibile alla conduzione del maso nei due anni
precedenti la morte di Hermann Weiss; che Engelbert
Weiss possedeva i requisiti di legge per essere
nominato assuntore del maso; che la domanda di
risarcimento del danno di Engelbert Weiss andava
respinta; che la doglianza di Eduard Hermann Lochmann e
Reinhard Loohmann in ordine alla statuizione sulle
spese di lite di primo grado era fondata.
Avverso la indicata sentenza della corte trentina
hanno proposto ricorso per cassazione Maria Weiss,
Eduard Hermann Lochmann e Reinhard Lochmann,
articolandolo su un motivo, mentre Engelbert Weiss ha
resistito con controricorso. I ricorrenti hanno
depositato una memoria ex art.378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione
6

accoglieva il gravame di Eduard Hermann Lochmann e

di inammissibilità del ricorso avanzata dal resistente
con riferimento alla posizione di Eduard Hermann
Lochmann e Reinhard Lochmann, i quali, ad avviso di

agire.
Questa va respinta.
Eduard Hermann Lochmann e Reinhard Lochmann sono
stati condannati in sede di merito a rilasciare il maso
ad Engelbert Weiss, con la conseguenza che è loro
interesse che il fondo sia assegnato alla madre Maria
Weiss, poiché, in tal caso, verrebbe meno la suddetta
statuizione.
Con il loro unico motivo di ricorso Maria Weiss,
Eduard Hermann Lochmann e Reinhard Lochmann lamentano
la violazione e/o errata applicazione dell’art. 14, co.

1,

lett. b), 1. prov. Bolzano n. 17/2001 e l’omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella
parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto
“essenziali e irrinunciabili” le attività svolte da
Engelbert Weiss, equiparandole alla partecipazione
abituale alla conduzione e alla coltivazione del masa
richiesta dai summenzionato articolo, nonostante il
carattere stagionale di dette attività.
Il cit. art. 14 in tema di masi chiusi, nel testo

7

Engelbert Weiss, sarebbero privi di legittimazione ad

in vigore al momento dell’instaurazione del presente
giudizio davanti al Tribunale di Bolzano, sezione
distaccata di Merano stabilisce, ai primi due commi:
di

un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono
chiamati a succedere, l’assuntore o l’assuntrice del
masa chiuso è determinato/a dall’autorità giudiziaria
in base al seguente ordine di preferenza:
a)

i coeredi o le coeredi che crescono o sono

cresciuti/e nel masa sono preferiti/e agli

altri

coeredi o alle altre coeredi;
b)

tra più coeredi che crescano a sono cresciuti/e

nel maso sono
antecedenti

preferiti/e coloro che nei due anni
l’apertura

della

hanno

successione

partecipato abitualmente alla conduzione

e

alla

coltivazione del masa;
c)

tra più coeredi che adempiano i presupposti

previsti nelle lettere a)
che

sono in

e b) sono preferiti/e coloro

possesso di un diploma

professionale ad

indirizzo agrario

di
o

una scuola
di economia

domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o
di un’altra adeguata formazione riconosciuta dalla
Provincia;
d) i discendenti o le discendenti

che crescono o

sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o
8

“In caso di successione legittima, in mancanza

e coloro che subentrano per

le figlie adottive
rappresentazione,

sono

preferiti/e

superstite; quest’ultimo o

coniuge

quest’ultima però è

tutti gli altri parenti, se dall’ultima

assunzione del maso sono passati cinque anni o se da
almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del
masa, considerando il lavoro domestico svolto nel maso
quale collaborazione alla sua conduzione;
e) tra più coeredi di pari preferenza secondo le
lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o
le parenti più vicini/e di grado;
f)

se il defunto o la defunta non ha lasciato

discendenti né coniuge superstite e ha assunto l’intero
maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via
ereditaria o per trasferimento in anticipazione della
successione ereditaria, trovano applicazione, in caso
di presenza di più persone

dello stesso grado di

parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c);
g) tra più coeredi di pari preferenza secondo le
lettere dalla a) alla f) è preferito/a il più anziano o

la più anziana di età.
Qualora

nessuno dei coeredi o nessuna

coeredi soddisfi le condizioni

delle

previste al comma i,

quale assuntore o assuntrice viene scelto/a, sentiti/e
coeredi o le coeredi e la commissione locale per
9

preferito/a a

al

masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere
migliori requisiti per la diretta conduzione del masa
chiuso”.

“Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce
in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al
coniuge dell’avente diritto all’assunzione; nella
scelta de/ coerede assuntore o della coerede assuntrice
si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti
dai commi l e 2”.
Nel presente giudizio è oggetto del contendere
quale fra due dei fratelli di Hermann Weiss, suoi eredi
legittimi essendo il de

cuius

deceduto senza figli,

coniuge ed ascendenti, abbia il diritto di essere
nominato assuntore del maso chiuso Marzein, sito in
Tesimo, ai sensi della nominata legge provinciale n.
17/2001.
Per l’esattezza, poiché non è stato raggiunto un
accordo fra i suddetti coeredi, deve essere stabilito
in sede giudiziaria chi, fra Maria Weiss ed Engelbert
Weiss, possieda i requisiti imposti dall’art. 14, comma
1, della 1. prov. n. 17/2001 per divenire assuntore del
maso de quo.
Siccome per entrambe le parti è soddisfatto il
requisito di cui alla lettera a) dell’art. 14, 1 ° co.
10

Al quarto comma dispone:

della legge,

rappresentato dal fatto di essere

cresciuti nel maso, occorre accertare chi fra Maria
Weiss ed Engelbert Weiss debba essere preferito ai

si è detto, fissa un criterio preferenziale basato
sull’abituale partecipazione, nei due anni antecedenti
l’apertura della successione, alla conduzione e alla
coltivazione del maso.
La corte di merito, confermando il giudizio del
Tribunale di Bolzano, ha ritenuto che Engelbert Weiss
dovesse essere nominato assuntore, essendovi stata una
sua partecipazione abituale alla conduzione e
coltivazione del maso.
Maria Weiss, Eduard Hermann Lochmann e Reinhard
Lochmann si sono doluti di tale decisione, in quanto la
corte territoriale avrebbe, a loro avviso, errato nel
ritenere che costituisse partecipazione abituale alla
conduzione e alla coltivazione del maso ex art. 14, l °
cc.

lett. b) cit., l’attività di Engelbert Weiss,

stante il suo carattere stagionale.
I ricorrenti sostengono, pertanto, che Maria Weiss
avrebbe diritto a divenire assuntrice del masa dato
che, non trovando applicazione gli ulteriori criteri
indicati alle lettere c), d), e) ed f) dell’art. 14,
il giudizio dovrebbe essere definito ai sensi della
11

sensi della lettera b) dello stesso articolo, che, come

lett. g) del detto articolo (vigente all’epoca della
proposizione del ricorso davanti tribunale, il quale
privilegia il coerede di pari grado più anziano di età,

Il motivo è infondato.
La corte territoriale, sulla base dell’istruttoria
svolta, in particolare delle dichiarazioni di Hermine
Weiss, Alois Mairhofer, Theres Póder Oberrauch, Anna
Óttl, Ingemar Weiss e Silke Weiss, ha affermato che,
negli ultimi due anni prima dell’apertura della
successione,

Engelbert

Weiss aveva partecipato

personalmente alla coltivazione e conduzione del maso e
che questa collaborazione, almeno con riferimento alla
concimazione e alla parte di lavorazione del fieno

svolta

con l’impiego di macchinari, ovvero la

fienagione annuale, poteva essere considerata abituale
ex art. 14, lett. b).
La conclusione del giudice di secondo grado merita
di essere condivisa.
Infatti, il cit. art. 14, lett. b) non impone che
l’attività posta in essere nel naso dall’aspirante
assuntore sia non stagionale e che avvenga durante
tutto l’anno o, comunque, durante una parte prevalente
di questo, ma richiede solo che sia abituale, vale a
dire regolarmente ripetuta nel tempo.

12

nella specie Maria Weiss.

L’abitualità

non

è,

quindi,

esclusa

dalla

stagionalità del lavoro, la quale può pure essere
imposta dalle caratteristiche del fondo (ad esempio,

alcuni periodi dell’anno), rilevando esclusivamente che
la detta attività sia replicata ciclicamente con
continuità.
Nella specie, la corte territoriale ha accertato
proprio la ricorrenza della regolare ripetitività delle
lavorazioni, poiché Engelbert Weiss si era occupato
della concimazione e della fienagione annuale anche nei
due anni antecedenti alla morte del de

cuius,

interventi che sono stati a ragione ritenuti essenziali
e imprescindibili e, pertanto, idonei ad essere
ricondotti alla “conduzione e coltivazione” del maso.
Neppure può ravvisarsi un vizio di motivazione
nella sentenza de qua.
Secondo

la

consolidata

giurisprudenza,

il

controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, l ° co., n. 5 c.p.c., non equivale alla
revisione del ragionamento che ha condotto la corte di
merito ad individuare una determinata soluzione della
questione esaminata, perché, in caso contrario, si
avrebbe una nuova formulazione del giudizio di fatto,
preclusa in sede di legittimità (Cass., 7 gennaio 2014,

13

perché potrebbe richiedere lavorazioni concentrate in

n. 91).
In

particolare,

la

motivazione

omessa

o

insufficiente ricorre soltanto qualora dal ragionamento

elementi che potrebbero portare ad una diversa
decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva
carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento
logico seguito (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).
La corte territoriale ha chiarito in maniera
completa e coerente il suo convincimento, indicando
dettagliatamente le fonti di questo nelle deposizioni
di Hermine Weiss, Alois Mairhofer, Theres E’der
Oberrauch, Anna Òttl, Ingemar Weiss e Silke Weiss,
ritenute, con un giudizio di merito che non può essere
sindacato nella presente sede, idonee a dimostrare la
partecipazione personale di Engelbert Weiss nella
coltivazione e conduzione del maso nei due anni
anteriori all’apertura della successione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in
2.700,00, di cui

200,00 per esborsi.
14

del giudice di merito emerga la totale obliterazione di

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio
della 2^ Sezione Civile, in data 2.2.2016.

Sentenza

redatta

con

la

collaborazione

Il Cons jelirre elí- sore

Il Presidente
^

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

22 APRI 2016

dell’assistente di studio dott. Dario Cavallari.

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